i-e011

Per l'adempimento degli obblighi europei dell'Italia
La legge comunitaria per il 1999

I criteri della delega al Governo per il recepimento

a cura del Servizio rapporti comunitari e internazionali ufficio organismi comunitari del Senato

Introduzione
Le presenti note attengono essenzialmente ai profili connessi al recepimento delle direttive e delle altre disposizioni comunitarie oggetto del disegno di legge n. 4057, legge comunitaria 1999, e non approfondiscono quindi il merito delle varie materie affrontate.
La loro lettura può essere opportunamente integrata dal dossier concernente lo stato di attuazione delle direttive recepite con le più recenti leggi comunitarie, contestualmente elaborato dall’Ufficio dei rapporti con gli organismi comunitari del Senato, che offre una panoramica dello stato di emanazione o di elaborazione dei provvedimenti di attuazione previsti da ciascuna legge comunitaria, delle direttive che non risultano recepite, dei ricorsi pendenti presso la Corte di giustizia delle Comunità europee per la mancata attuazione di direttive da parte dell’Italia e delle relative sentenze di condanna.
Dal suddetto dossier, in particolare, si evince l’esigenza di chiarire i provvedimenti di recepimento delle direttive, di cui all’allegato alle presenti note, il cui termine di attuazione scade entro il 1999 e che non risultano inserite né nell’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, né fra quelle oggetto delle spiegazioni incluse nella relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 1989, cosiddetta "legge La Pergola", come risulta modificata dalla legge n. 25 del 1999, legge comunitaria 1998.
La stessa legge n. 25 del 1999 ha significativamente innovato la citata legge la Pergola, che ha istituito il meccanismo di recepimento delle direttive mediante lo strumento della legge comunitaria annuale, sviluppando le informazioni che devono essere rese dal Governo con la relazione che accompagna la legge annuale – che ora deve dare conto dello stato di conformità dell’ordinamento interno con il diritto comunitario, riferendo in merito alle procedure di infrazione in corso, ai ricorsi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alle sentenze di condanna emesse dalla stessa, deve fornire l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e deve motivare il mancato inserimento nella legge stessa delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto o scadrà prima dei tempi necessari per l’esercizio della delega legislativa – e modificando la struttura della stessa legge comunitaria. La nuova legge comunitaria reca infatti, come per il passato, disposizioni di adempimento diretto, la delega al Governo ad emanare dei decreti legislativi per l’attuazione di talune direttive e l’autorizzazione ad emanare dei regolamenti per l’attuazione delle direttive attinenti materie attualmente disciplinate con legge ma non coperte da riserva di legge. La novità è costituita dal fatto che non dovrà più essere inserito nel testo della legge l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, il quale diviene un mero elemento d’informazione nell’ambito della relazione che accompagna il provvedimento.
Tale innovazione, introdotta dal combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 13 della citata legge n. 25 del 1999, ha costituito un significativo elemento di semplificazione del procedimento di attuazione delle direttive in Italia, in quanto le Amministrazioni interessate non dovranno più attendere il completamento dell’iter della legge comunitaria per emanare i provvedimenti di attuazione delle direttive inerenti a materie già oggetto di delegificazione in passato.
In conformità con le nuove disposizioni che regolano la formulazione della legge comunitaria, la relazione introduttiva – che accompagnava il testo presentato dal Governo alla Camera – precisa che tra le direttive da recepire con il disegno di legge n. 4057, non figura la direttiva 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che sarà oggetto di un apposito disegno di legge. La stessa relazione espone i dati, aggiornati al 31 dicembre 1998, in merito alle procedure di infrazione in corso, che risultano 165, di cui 50 per mancato recepimento di direttive, ai ricorsi promossi dalla Commissione europea contro l’Italia dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, che sono 19, di cui 16 per mancato recepimento, ed alle sentenze di condanna, che sono 18, di cui 9 per mancata attuazione di direttive. La relazione reca infine l’elenco delle 11 direttive attuate o da attuare in via amministrativa.
disposizioni particolari di adempimento diretto ed ai criteri specifici di delega, e reca tre allegati, rispettivamente concernenti le direttive da attuare con decreti legislativi senza la consultazione del Parlamento, le direttive da attuare con decreti legislativi i cui schemi dovranno essere sottoposti, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti, e le direttive da attuare mediante regolamenti di delegificazione.

2. Capo I: disposizioni generali per l'adempimento degli obblighi comunitari
L’articolo 1, delega il Governo ad emanare , entro un anno, i decreti legislativi necessari per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.
Il comma 3 prevede in particolare che gli schemi dei decreti per l’attuazione delle direttive dell’allegato B siano trasmessi per il parere alle Camere. Al riguardo si rileva che il testo presentato dal Governo è stato modificato dalla Camera dei deputati al fine di precisare che gli schemi devono essere trasmessi al Parlamento solo dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti da disposizioni di legge. Tale norma recepisce parte di un ordine del giorno presentato alla Camera dagli onorevoli Lembo ed altri in occasione dell’esame del disegno di legge comunitaria 1998 (A.C. 5459) ed accolto dal Governo come raccomandazione lo scorso 27 gennaio.
Lo stesso articolo, analogamente alla precedente legge comunitaria, prevede una proroga dei termini per l’esercizio della delega di novanta giorni qualora gli schemi di decreto siano presentati alle Camere entro trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati dalla legge (un anno dall’entrata in vigore della legge). Con la stessa procedura il Governo può emanare, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei suddetti decreti legislativi.
In relazione all’allegato A, che include 14 direttive, si rileva che la Camera ha aggiunto 6 direttive rispettivamente concernenti i dispositivi medico-diagnostici in vitro (98/79/CE), la qualità delle acque destinate al consumo umano (98/83/CE), i servizi ad accesso condizionato (98/84/CE), il livello minimo di scorte di petrolio greggio (98/93/CE) e gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti (99/2/CE e 99/3/CE).
Per quanto concerne l’allegato B, che include 15 direttive, la Camera vi ha trasferito 2 direttive precedentemente incluse nell’allegato A, al fine di consentire alle Commissioni competenti di esprimere il parere sui relativi schemi, concernenti rispettivamente la protezione degli animali negli allevamenti (98/58/CE) e la libera circolazione dei medici (98/63/CE), la quale, peraltro, è già oggetto dello schema di decreto legislativo n. 459, presentato lo scorso 21 maggio alle Camere per il parere. All’allegato B sono state inoltre aggiunte altre cinque direttive in materia di imprese di assicurazione (98/78/CE), di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (98/81/CE), di varietà geneticamente modificate e di risorse genetiche delle piante (98/95/CE), le ispezioni nel campo delle sementi (98/96/CE) e l’etichettatura dei prodotti alimentari (99/10/CE).
L’articolo 2 definisce i criteri ed i principi direttivi generali per l’esercizio della delega con riferimento all’attuazione dei decreti legislativi da parte delle Amministrazioni interessate con le ordinarie strutture amministrative, alla possibilità di introdurre disposizioni di armonizzazione nella legislazione vigente, alla disciplina del sistema sanzionatorio e alle misure di copertura delle eventuali spese. Il comma 1, lettera e), estende il campo della delega all’attuazione di direttive che modifichino precedenti direttive già recepite con legge o decreto legislativo mentre la lettera f) prevede che i decreti legislativi siano conformi con le prescrizioni delle direttive tenendo conto anche delle modificazioni della normativa comunitaria intervenute fino al momento dell’esercizio della delega.
Il comma 1, lettera g), indica le disposizioni da applicare per il recepimento di direttive di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. A tale proposito si ricorda che l’articolo 9 della citata legge La Pergola, legge n.86 del 1989, come risulta modificato dalla legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-97, consente alle regioni, anche a statuto ordinario, ed alle province autonome di recepire direttamente, nelle materie di competenza concorrente, le direttive comunitarie, senza attendere l’entrata in vigore della legge comunitaria annuale, di cui devono tuttavia rispettare le disposizioni di principio inderogabili. Al riguardo si rileva altresì che la cosiddetta legge Bassanini, legge n. 57 del 1997, all’articolo 1, comma 4, lettera e), riserva allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi comunitari. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha espresso la propria riserva, da parte sua, sull’articolo 12 della citata legge n. 25 del 1999, legge comunitaria 1998, che prevede che, trascorsi venti giorni dal termine per l’espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni, gli schemi dei provvedimenti di attuazione di direttive sono emanati anche in mancanza di detto parere.
L’articolo 3 autorizza il Governo ad attuare le direttive elencate nell’allegato C con i regolamenti di delegificazione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati al citato articolo 2 del disegno di legge, ove applicabili. Il richiamo all’articolo 2, comma 1, lettera b), consente pertanto al Governo di modificare, per esigenze di armonizzazione, la legislazione vigente con i suddetti regolamenti mentre il richiamo alla lettera f) dello stesso comma consente il tempestivo recepimento delle direttive che modificano gli atti comunitari oggetto dell’allegato C. Il comma 2 dell’articolo 3 precisa tuttavia che l’attuazione con regolamento delle direttive che modificano o completano gli atti indicati nell’allegato C sono possibili per le materie non coperte dalla riserva assoluta di legge. Tali regolamenti possono anche prevedere delle sanzioni amministrative in conformità con i principi indicati al citato articolo 2, comma 1, lettera c).
All’allegato C, nel corso dell’esame svolto presso l’altro ramo del Parlamento, è stata aggiunta all’unica direttiva precedentemente contemplata, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare (98/35/CE), la direttiva 99/4/CE, sugli estratti di caffè e di cicoria.
La Camera ha inoltre modificato l’articolo 4, sopprimendo l’allegato D, in conformità e coerenza con quanto previsto dalla legge comunitaria 1998, legge n. 25 del 1999, che, come illustrato nel precedente capitolo, ha stabilito che l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa deve solamente costituire un elemento della relazione e non un testo di legge. La precedente formulazione dell’articolo 4 non recepiva tale innovazione, anche perché il Governo ha presentato il disegno di legge comunitaria 1999 al Parlamento prima dell’entrata in vigore della legge n. 25 del 1999, ponendo un richiamo all’allegato D ai fini dell’attuazione di direttive in via amministrativa. Il nuovo testo dell’articolo 4 prevede dunque la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contestualmente alla legge comunitaria annuale approvata dal Parlamento, dell’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, senza peraltro precisare se debbano essere indicati anche gli estremi dei provvedimenti nazionali di attuazione.
L’articolo 5 conferisce una delega biennale per disciplinare le sanzioni penali o amministrative collegate alla violazione di direttive attuate, in virtù della legge comunitaria 1999, in via regolamentare o amministrativa. Al riguardo potrebbe rendersi opportuno un intervento di coordinamento considerando la citata modifica dell’articolo 4 e la soppressione dell’allegato D, che recava l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.
L’articolo 6 del titolo I reca infine l’autorizzazione al Governo ad emanare, entro due anni, dei testi unici compilativi dei decreti delegati adottati per il recepimento di direttive comunitarie. Anche a proposito di tale articolo si riscontra l’introduzione di una modifica da parte della Camera collegata ad un altro aspetto sollevato nel citato ordine del giorno presentato dagli onorevoli Lembo ed altri nel corso dell’esame della precedente legge comunitaria, il quale, in presenza di analoghe disposizioni, lamentava la mancata precisazione dei limiti dell’estensione del potere normativo attribuito al Governo in relazione all’emanazione dei suddetti testi unici. La Camera ha pertanto emendato l’articolo 6 del disegno di legge comunitaria 1999 introducendo delle disposizioni volte a precisare che con l’emanazione dei testi unici compilativi possono essere modificate norme di legge vigenti solamente in rapporto alla necessità di "garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa".

3. Capo II : disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

L'articolo 7 reca disposizioni di attuazione diretta della direttiva 97/63, che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, prevedendo la sostituzione della dicitura CEE con quella CE nel settore dei concimi, mediante modifica della legge n. 748 del 1984. I termini di attuazione della direttiva sono scaduti il 1° luglio 1998. Lo stesso articolo sostituisce il primo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 748 del 1984, attuativa delle disposizioni comunitarie in materia di concimi, riconoscendo la possibilità di modificare mediante decreto ministeriale l'allegato 3 della legge stessa, che determina per ciascun elemento fertilizzante le tolleranze ammissibili, ossia gli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell'analisi.
L'articolo 8, recante ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, aggiornata dalla direttiva 75/445/CEE, modifica la legge n. 269 del 1973, come innovata a sua volta dal D.P.R. n. 494 del 1982.
L'intervento legislativo più significativo è rappresentato dalla modifica dell'articolo 15 della legge. La direttiva 75/445/CEE prevedeva infatti, all'articolo 5 quinquies, la possibilità per gli Stati membri di "ammettere in tutto o in parte del loro territorio e per un periodo non superiore ai dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati qualora dai risultati provvisori delle prove comparative si possa presumere che tali materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione". Detto articolo, come recepito dal D.P.R. 494 del 1982, calcolava la deroga decennale a decorrere dal 1° luglio 1977, mentre le proposta di modifica, reclamando un'adesione all'effettiva volontà del legislatore comunitario, svincola la deroga da qualsiasi termine a quo.
L'articolo 9 reca modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.
In particolare, viene integrata la normativa prevista dal citato decreto legislativo attraverso l'inserimento di un nuovo articolo che introduce la procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari e prevede per tali laboratori esterni l'obbligo di conformità ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure operative standard previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo n. 120 del 1992, di attuazione delle direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio.
L'articolo è stato profondamente modificato e ampliato nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera. In particolare, sono state introdotte norme che contengono facilitazioni e semplificazioni procedurali per i responsabili delle industrie alimentari che esercitino attività di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore e per i responsabili delle industrie minori, intendendosi come tali quelle con meno di cinque addetti.
La nuova formulazione dell'articolo tiene conto di quanto dettato dall'ordine del giorno Camera 9/5459/007, d’iniziativa degli onorevoli Ballaman ed altri, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge comunitaria 1998, che impegnava l'esecutivo a "semplificare, in tempi brevi, le norme legislative previste nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di alleggerire i numerosi adempimenti a cui sono sottoposte le piccole e medie imprese che si impegnano nel settore alimentare."
L'articolo 15 (articolo 10 dell'atto Camera) reca criteri particolari per il recepimento della direttiva 98/56/CE, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. Considerando che la direttiva à compresa nell'allegato A, il relativo schema di decreto non sarà sottoposto, per il parere al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti. I termini di attuazione della direttiva sono scaduti il 1° giugno 1999. In particolare, il provvedimento di recepimento dovrà individuare le autorità responsabili del rispetto delle prescrizioni inerenti alla qualità dei materiali di moltiplicazione e alla conservazione del germoplasma; prevedere una verifica del rispetto delle prescrizioni della direttiva attraverso un controllo ufficiale almeno per sondaggio e le relative misure sanzionatorie; stabilire che i fornitori con autorizzazione siano abilitati a garantire la rispondenza dei prodotti alle condizioni prescritte.
L'articolo 16 (articolo 11 dell'atto Camera) reca criteri particolari per il recepimento della direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, il cui termine di attuazione scade l'11 dicembre 1999. Considerando che la direttiva è compresa nell'allegato B, il relativo schema di decreto sarà sottoposto, per il parere al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti.
I criteri consistono essenzialmente:
- nel consentire la riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli derivanti da procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti riguardanti uno dei partecipanti a tali sistemi;
- nell'estendere la nuova disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;
- nello stabilire l'irrevocabilità e l'opponibilità a terzi, in caso di procedura di insolvenza aperta a carico di un partecipante, degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
- nel prevedere che le garanzie fornite al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema non devono essere pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea;
- nel prevedere la comunicazione immediata ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri della sottoposizione a una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;
- nello stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'ora in cui il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti è stato emesso, e la non retroattività del provvedimento;
- nel precisare che la normativa di attuazione delle direttive debba essere coordinata con la disciplina nazionale vigente in materia di cessioni d'azienda, di attività e passività e di continuazione dell'esercizio dell'impresa.
Nel corso dell'iter del provvedimento alla Camera sono stati aggiunti dieci nuovi articoli, mentre è stato accantonato l'articolo 12 del disegno di legge originale, recante norme per il mercato del gas naturale, onde evitare inutili sovrapposizioni con la proposta di legge che interviene organicamente sulla materia e che è già all'esame del Parlamento. L’allegato B, tuttavia, non è stato modificato in coerenza con tale decisione e la direttiva 98/30/CE sul gas naturale e rimasta tra quelle oggetto di delega, venendo soppressi, in sostanza, i criteri speciali di delega e venendo estesa, di conseguenza, la discrezionalità riconosciuta al Governo.
L'articolo 10 interviene in tema di vendita delle carni equine modificando l'articolo 30 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni e l'articolo 3 della legge n. 171 del 1964 in modo da prevedere la cessazione dell'obbligo di vendita in spacci separati per detti tipi di carne.
L'articolo 11 modifica l'articolo 25 della Legge Comunitaria 1995-1997 in modo da prevedere - per il settore delle telecomunicazioni e nell'ambito del sistema sanzionatorio previsto dal suddetto articolo per la prestazione di servizi soggetti ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione - sanzioni amministrative molto minori e diversificate a seconda che l'avvio dei servizi possa essere contestuale alla dichiarazione o avvenire a quattro settimane dalla dichiarazione stessa.
L'articolo 12 sostituisce l'articolo 53 della Legge Comunitaria 1995-1997. Detto articolo disciplinava le attività di controllo e di vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari. L'articolo 12 ne riprende l'impostazione, estendendone il campo di applicazione anche alle attestazioni di specificità (STG) dei prodotti agricoli ed alimentari, come disciplinate dal Regolamento (CEE) 2082/92. Inoltre, i commi 16-19 definiscono natura e compiti dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità, costituiti con funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tra i compiti dei consorzi rientrano attività propositive, programmatorie, di apposizione di marchi e contrassegni, di vigilanza al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità.
Si ricorda, a proposito di detto articolo, che già in occasione dell'approvazione della Legge comunitaria 1995-1997 l'ordine del giorno Camera 9/3838 B/005, d’iniziativa dei deputati Sedioli ed altri, accolto dal Governo il 21 aprile 1998, impegnava il Governo a interpretare alcune norme contenute nell'articolo 53 nel senso di circoscrivere la possibilità di svolgere funzioni di controllo sulle denominazioni protette agli organismi privati iscritti nell'apposito albo, così come l'ordine del giorno Camera 9/3838 B/007, d’iniziativa dei deputati Caveri ed altri, anch'esso accolto, impegnava il Governo a tener conto, nell'esercizio della delega, delle particolari condizioni di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome "che impediscono un intervento diretto sui loro territori per i prodotti DOP e IGP che ricadano esclusivamente nelle zone di competenza". Quest'ultimo ordine del giorno è recepito quasi letteralmente dal comma 15 dell'articolo 12 del presente disegno di legge.
Anche sulla materia dei consorzi, un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame della Legge comunitaria 1998, d’iniziativa dei deputati Ferrari ed altri, (Camera 9/5459/011) ha insistito sull'importanza di una definizione adeguata del ruolo dei consorzi di tutela, in quanto "strumento importante per lo svolgimento di un'attività di vigilanza contro le contraffazioni e gli atti di concorrenza sleale nonché per l'attività di promozione dei prodotti di qualità, che integrano una quota insostituibile della produzione nazionale".
L'articolo 13 modifica il Titolo IV della legge n. 409 del 1985, relativo all'esercizio della professione negli altri Stati membri da parte di odontoiatri cittadini italiani, nel senso di prevedere la possibilità per detti professionisti, a domanda, di conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.
L'articolo 14 reca norme in materia di domicilio professionale e prevede per i cittadini degli Stati membri, al fine dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, l'equiparazione del domicilio professionale alla residenza.
L'articolo 17 reca i criteri particolari per il recepimento della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato. I termini di attuazione della direttiva scadranno il 14 marzo 2000. Considerando che la direttiva è compresa nell'allegato B, il relativo schema di decreto sarà sottoposto, per il parere al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti.
Questi i criteri specifici di delega:
- garantire l'informazione del pubblico sulla qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitino in Italia l'attività con il loro titolo di origine;
prevedere le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori;
- tutelare il diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio;
- stabilire che gli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente a quello di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale;
- definire quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune della rappresentanza e della difesa in giudizio e subordinare all'applicazione di dette norme l'ammissibilità delle disposizioni di uno Stato membro relative alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio e la possibilità di apertura in Italia di filiali di un qualsiasi studio collettivo.
L'articolo 18 reca modifiche al decreto legislativo n. 333/98 di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. In particolare, viene abrogata la norma che escludeva dall'ambito di applicazione del decreto gli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive; ne viene inserita una relativa al possesso, da parte del personale che esegue le operazioni di stordimento, di un adeguato grado di qualificazione attestato dall'azienda USL competente anche attraverso appositi corsi di formazione; vengono esclusi i bovini dall'elenco delle specie per le quali, in caso di macellazione a domicilio, non si applicano alcune delle prescrizioni previste dal decreto legislativo.
L'inserimento dell'articolo 18 dà attuazione all'ordine del giorno Camera 9/3838/007, d’iniziativa dei deputati Procacci e Bandoli, accolto dal Governo come raccomandazione durante l'esame del disegno di Legge comunitaria 1995-1997, che impegnava il Governo "ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché gli operatori impegnati nelle macellazioni rituali seguano corsi di formazione sul benessere degli animali".
L'articolo 19 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 46 del 1997 concernente i dispositivi medici, aggiungendo un periodo finale al comma 6 in modo da precisare che le dichiarazioni da trasmettere al Ministero della Sanità ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei dispositivi "su misura" vanno effettuate solo in caso di variazione, intendendosi per tale qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero.
Il testo dell'articolo 19 accoglie in modo pressoché letterale le indicazioni dell'ordine del giorno Camera 9/5459/013, d’iniziativa dei deputati Michielon ed altri, accolto dal Governo in sede di esame della Legge comunitaria 1998.
L'articolo 20 reca criteri particolari per il recepimento della direttiva 98/93/CE, di modifica della direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. I termini di attuazione della direttiva scadono il 31 dicembre 1999. Considerando che la direttiva è compresa nell'allegato A, il relativo schema di decreto non sarà sottoposto, per il parere al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti. In particolare, vengono stabiliti i seguenti criteri:
- modificare e integrare le norme sulle scorte petrolifere nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo a un Programma internazionale per l'energia;
- adottare misure che consentano di ottenere informazioni appropriate sul costo della detenzione di scorte;
- potenziare, da parte del Ministero dell'industria, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte;
- prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.
L'articolo 21 reca criteri particolari per il recepimento della direttiva 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. I termini di attuazione della direttiva scadranno il 4 giugno del 2000. Considerando che la direttiva è compresa nell'allegato B, il relativo schema di decreto sarà sottoposto, per il parere al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti.
Vengono dettati, in particolare, i seguenti criteri di delega:
- classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;
- assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
- definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato e prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi;
- prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati.
Nell'allegato A, ai fini del recepimento con decreti legislativi i cui schemi non saranno sottoposti al Parlamento, oltre alle direttive rispettivamente già citate, figurano le seguenti direttive:
98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, nel caso della quale restano salvi i termini di recepimento delle direttive codificate (rispettivamente, 31 marzo 1984, 1° gennaio 1989 e 1° luglio 1995);
1. 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, il cui termine di attuazione scade il 30 luglio 2001;
2. 98/48/CE, di modifica della direttiva 98/34, il cui termine di attuazione scade il 5 agosto 1999;
3. 98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea, il cui termine di attuazione scade il 25 luglio 2001;
4. 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, il cui termine di attuazione scade il 17 luglio 2001;
5. 98/52/CE, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il cui termine di attuazione scade il 22 luglio 2001;
6. 98/78/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, il cui termine di attuazione scade il 1° ottobre 1999;
7. 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, il cui termine di attuazione scade il 7 dicembre 1999;
8. 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, il cui termine di attuazione scade il 25 dicembre 2000;
9. 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e sui servizi di accesso condizionato, il cui termine di attuazione scade il 28 maggio 2000;
10. 99/2/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, il cui termine di attuazione scade il 20 settembre 2000 per quanto concerne la commercializzazione e l'uso di prodotti alimentari irradiati e il 20 marzo 2001 per il divieto della commercializzazione e dell'uso di prodotti alimentari irradiati non conformi alle disposizioni della direttiva;
11. 99/3/CE, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, il cui termine di attuazione scade il 20 settembre 2000.
Nell'allegato B, ai fini del recepimento con decreti legislativi previo parere al Governo da parte delle Commissioni parlamentari competenti, oltre alle direttive rispettivamente già citate, figurano inserite le seguenti direttive:
1. 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, il cui termine di attuazione scade l'11 dicembre 1999;
2. 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il cui termine di attuazione scade il 10 agosto 2000 e a proposito della quale può essere utile ricordare che l'articolo recante i relativi criteri di delega è stato cassato dal disegno di legge originale in considerazione del dibattito in corso nel Parlamento in relazione al disegno di legge governativo che provvede a un recepimento organico della normativa comunitaria;
3. 98/31/CE, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, il cui termine di attuazione scade il 21 luglio 2000;
4. 98/32/CE, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, il cui termine di attuazione scade il 21 luglio 2000;
5. 98/33/CE, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, il cui termine di attuazione scade il 21 luglio 2000;
6. 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, il cui termine di attuazione scade il 31 dicembre 1999;
7. 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, per la quale restano salvi i termini di recepimento delle direttive codificate (rispettivamente, il 19 febbraio 1977 e il 26 giugno 1994;
8. 98/63/CE, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, il cui termine di attuazione è scaduto il 30 giugno 1999;
9. 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, il cui termine di attuazione scade il 5 giugno 2000;
10. 98/95/CE, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui termine di attuazione scade il 1° febbraio 2000;
11. 98/96/CE, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui termine di attuazione scade il 1° febbraio 2000;
12. 99/10/CE, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari, il cui termine di attuazione scade il 1° settembre 1999 per la messa in commercio e il 14 febbraio 2000 per il divieto dei prodotti non conformi.
Nell'allegato C, ai fini del recepimento con regolamenti di delegificazione, figurano, infine, inserite le seguenti direttive:
1. 98/35/CE, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, il cui termine di attuazione è scaduto il 1° luglio 1999;
2. 99/4/CE, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, il cui termine di attuazione scade il 13 settembre 2000.

Il parere della Giunta per gli affari europei sulla legge comunitaria 1999
Lo stato di attuazione delle direttive comunitarie
Le direttive comunitarie che scadono nel 1999


13 settembre 1999
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