i-e011
Per l'adempimento degli obblighi europei dell'Italia
a cura del Servizio rapporti comunitari e internazionali ufficio organismi comunitari del Senato
Introduzione
Le presenti note attengono essenzialmente ai profili connessi al recepimento delle
direttive e delle altre disposizioni comunitarie oggetto del disegno di legge n. 4057,
legge comunitaria 1999, e non approfondiscono quindi il merito delle varie materie
affrontate.
La loro lettura può essere opportunamente integrata dal dossier
concernente lo stato di attuazione delle direttive recepite con le più recenti leggi
comunitarie, contestualmente elaborato dallUfficio dei rapporti con gli
organismi comunitari del Senato, che offre una panoramica dello stato di emanazione o di
elaborazione dei provvedimenti di attuazione previsti da ciascuna legge comunitaria, delle
direttive che non risultano recepite, dei ricorsi pendenti presso la Corte di giustizia
delle Comunità europee per la mancata attuazione di direttive da parte dellItalia e
delle relative sentenze di condanna.
Dal suddetto dossier, in particolare, si evince lesigenza di chiarire i
provvedimenti di recepimento delle direttive, di cui allallegato alle presenti note,
il cui termine di attuazione scade entro il 1999 e che non risultano inserite né
nellelenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, né fra
quelle oggetto delle spiegazioni incluse nella relazione introduttiva che accompagna il
disegno di legge, ai sensi dellarticolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 1989,
cosiddetta "legge La Pergola", come risulta modificata dalla legge n. 25 del
1999, legge comunitaria 1998.
La stessa legge n. 25 del 1999 ha significativamente innovato la citata legge la Pergola,
che ha istituito il meccanismo di recepimento delle direttive mediante lo strumento della
legge comunitaria annuale, sviluppando le informazioni che devono essere rese dal Governo
con la relazione che accompagna la legge annuale che ora deve dare conto dello
stato di conformità dellordinamento interno con il diritto comunitario, riferendo
in merito alle procedure di infrazione in corso, ai ricorsi alla Corte di giustizia delle
Comunità europee e alle sentenze di condanna emesse dalla stessa, deve fornire
lelenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e deve motivare
il mancato inserimento nella legge stessa delle direttive il cui termine di recepimento è
già scaduto o scadrà prima dei tempi necessari per lesercizio della delega
legislativa e modificando la struttura della stessa legge comunitaria. La nuova
legge comunitaria reca infatti, come per il passato, disposizioni di adempimento diretto,
la delega al Governo ad emanare dei decreti legislativi per lattuazione di talune
direttive e lautorizzazione ad emanare dei regolamenti per lattuazione delle
direttive attinenti materie attualmente disciplinate con legge ma non coperte da riserva
di legge. La novità è costituita dal fatto che non dovrà più essere inserito nel testo
della legge lelenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, il
quale diviene un mero elemento dinformazione nellambito della relazione che
accompagna il provvedimento.
Tale innovazione, introdotta dal combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 13 della
citata legge n. 25 del 1999, ha costituito un significativo elemento di semplificazione
del procedimento di attuazione delle direttive in Italia, in quanto le Amministrazioni
interessate non dovranno più attendere il completamento delliter della legge
comunitaria per emanare i provvedimenti di attuazione delle direttive inerenti a materie
già oggetto di delegificazione in passato.
In conformità con le nuove disposizioni che regolano la formulazione della legge
comunitaria, la relazione introduttiva che accompagnava il testo presentato dal
Governo alla Camera precisa che tra le direttive da recepire con il disegno di
legge n. 4057, non figura la direttiva 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche, che sarà oggetto di un apposito disegno di legge. La stessa
relazione espone i dati, aggiornati al 31 dicembre 1998, in merito alle procedure di
infrazione in corso, che risultano 165, di cui 50 per mancato recepimento di direttive, ai
ricorsi promossi dalla Commissione europea contro lItalia dinanzi alla Corte di
giustizia delle Comunità europee, che sono 19, di cui 16 per mancato recepimento, ed alle
sentenze di condanna, che sono 18, di cui 9 per mancata attuazione di direttive. La
relazione reca infine lelenco delle 11 direttive attuate o da attuare in via
amministrativa.
disposizioni particolari di adempimento diretto ed ai criteri specifici di delega, e reca
tre allegati, rispettivamente concernenti le direttive da attuare con decreti legislativi
senza la consultazione del Parlamento, le direttive da attuare con decreti legislativi i
cui schemi dovranno essere sottoposti, per il parere, alle Commissioni parlamentari
competenti, e le direttive da attuare mediante regolamenti di delegificazione.
2. Capo I: disposizioni generali per l'adempimento degli obblighi comunitari
Larticolo 1, delega il Governo ad emanare , entro un anno, i
decreti legislativi necessari per lattuazione delle direttive elencate negli
allegati A e B. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
competente per materia.
Il comma 3 prevede in particolare che gli schemi dei decreti per lattuazione delle
direttive dellallegato B siano trasmessi per il parere alle Camere. Al riguardo si
rileva che il testo presentato dal Governo è stato modificato dalla Camera dei deputati
al fine di precisare che gli schemi devono essere trasmessi al Parlamento solo dopo
lacquisizione degli altri pareri previsti da disposizioni di legge. Tale norma
recepisce parte di un ordine del giorno presentato alla Camera dagli onorevoli Lembo ed
altri in occasione dellesame del disegno di legge comunitaria 1998 (A.C. 5459) ed
accolto dal Governo come raccomandazione lo scorso 27 gennaio.
Lo stesso articolo, analogamente alla precedente legge comunitaria, prevede una proroga
dei termini per lesercizio della delega di novanta giorni qualora gli schemi di
decreto siano presentati alle Camere entro trenta giorni dalla scadenza dei termini
indicati dalla legge (un anno dallentrata in vigore della legge). Con la stessa
procedura il Governo può emanare, entro due anni dallentrata in vigore della legge,
disposizioni integrative e correttive dei suddetti decreti legislativi.
In relazione allallegato A, che include 14 direttive, si rileva che la Camera ha
aggiunto 6 direttive rispettivamente concernenti i dispositivi medico-diagnostici in
vitro (98/79/CE), la qualità delle acque destinate al consumo umano (98/83/CE), i
servizi ad accesso condizionato (98/84/CE), il livello minimo di scorte di petrolio
greggio (98/93/CE) e gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti (99/2/CE e 99/3/CE).
Per quanto concerne lallegato B, che include 15 direttive, la Camera vi ha
trasferito 2 direttive precedentemente incluse nellallegato A, al fine di consentire
alle Commissioni competenti di esprimere il parere sui relativi schemi, concernenti
rispettivamente la protezione degli animali negli allevamenti (98/58/CE) e la libera
circolazione dei medici (98/63/CE), la quale, peraltro, è già oggetto dello schema di
decreto legislativo n. 459, presentato lo scorso 21 maggio alle Camere per il parere.
Allallegato B sono state inoltre aggiunte altre cinque direttive in materia di
imprese di assicurazione (98/78/CE), di impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati (98/81/CE), di varietà geneticamente modificate e di risorse genetiche delle
piante (98/95/CE), le ispezioni nel campo delle sementi (98/96/CE) e letichettatura
dei prodotti alimentari (99/10/CE).
Larticolo 2 definisce i criteri ed i principi direttivi generali
per lesercizio della delega con riferimento allattuazione dei decreti
legislativi da parte delle Amministrazioni interessate con le ordinarie strutture
amministrative, alla possibilità di introdurre disposizioni di armonizzazione nella
legislazione vigente, alla disciplina del sistema sanzionatorio e alle misure di copertura
delle eventuali spese. Il comma 1, lettera e), estende il campo della delega
allattuazione di direttive che modifichino precedenti direttive già recepite con
legge o decreto legislativo mentre la lettera f) prevede che i decreti legislativi siano
conformi con le prescrizioni delle direttive tenendo conto anche delle modificazioni della
normativa comunitaria intervenute fino al momento dellesercizio della delega.
Il comma 1, lettera g), indica le disposizioni da applicare per il recepimento di
direttive di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano. A tale proposito si ricorda che larticolo 9 della
citata legge La Pergola, legge n.86 del 1989, come risulta modificato dalla legge n. 128
del 1998, legge comunitaria 1995-97, consente alle regioni, anche a statuto ordinario, ed
alle province autonome di recepire direttamente, nelle materie di competenza concorrente,
le direttive comunitarie, senza attendere lentrata in vigore della legge comunitaria
annuale, di cui devono tuttavia rispettare le disposizioni di principio inderogabili. Al
riguardo si rileva altresì che la cosiddetta legge Bassanini, legge n. 57 del 1997,
allarticolo 1, comma 4, lettera e), riserva allo Stato i compiti preordinati ad
assicurare lesecuzione a livello nazionale degli obblighi comunitari. La Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha espresso la propria riserva, da
parte sua, sullarticolo 12 della citata legge n. 25 del 1999, legge comunitaria
1998, che prevede che, trascorsi venti giorni dal termine per lespressione del
parere della Conferenza Stato-Regioni, gli schemi dei provvedimenti di attuazione di
direttive sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Larticolo 3 autorizza il Governo ad attuare le direttive elencate
nellallegato C con i regolamenti di delegificazione di cui allarticolo 17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
indicati al citato articolo 2 del disegno di legge, ove applicabili. Il richiamo
allarticolo 2, comma 1, lettera b), consente pertanto al Governo di modificare, per
esigenze di armonizzazione, la legislazione vigente con i suddetti regolamenti mentre il
richiamo alla lettera f) dello stesso comma consente il tempestivo recepimento delle
direttive che modificano gli atti comunitari oggetto dellallegato C. Il comma 2
dellarticolo 3 precisa tuttavia che lattuazione con regolamento delle
direttive che modificano o completano gli atti indicati nellallegato C sono
possibili per le materie non coperte dalla riserva assoluta di legge. Tali regolamenti
possono anche prevedere delle sanzioni amministrative in conformità con i principi
indicati al citato articolo 2, comma 1, lettera c).
Allallegato C, nel corso dellesame svolto presso laltro ramo del
Parlamento, è stata aggiunta allunica direttiva precedentemente contemplata, sui
requisiti minimi di formazione per la gente di mare (98/35/CE), la direttiva 99/4/CE,
sugli estratti di caffè e di cicoria.
La Camera ha inoltre modificato larticolo 4, sopprimendo lallegato D, in
conformità e coerenza con quanto previsto dalla legge comunitaria 1998, legge n. 25 del
1999, che, come illustrato nel precedente capitolo, ha stabilito che lelenco delle
direttive attuate o da attuare in via amministrativa deve solamente costituire un elemento
della relazione e non un testo di legge. La precedente formulazione dellarticolo 4
non recepiva tale innovazione, anche perché il Governo ha presentato il disegno di legge
comunitaria 1999 al Parlamento prima dellentrata in vigore della legge n. 25 del
1999, ponendo un richiamo allallegato D ai fini dellattuazione di direttive in
via amministrativa. Il nuovo testo dellarticolo 4 prevede dunque la
semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contestualmente alla legge comunitaria
annuale approvata dal Parlamento, dellelenco delle direttive attuate o da attuare in
via amministrativa, senza peraltro precisare se debbano essere indicati anche gli estremi
dei provvedimenti nazionali di attuazione.
Larticolo 5 conferisce una delega biennale per disciplinare le
sanzioni penali o amministrative collegate alla violazione di direttive attuate, in virtù
della legge comunitaria 1999, in via regolamentare o amministrativa. Al riguardo potrebbe
rendersi opportuno un intervento di coordinamento considerando la citata modifica
dellarticolo 4 e la soppressione dellallegato D, che recava lelenco
delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.
Larticolo 6 del titolo I reca infine lautorizzazione al
Governo ad emanare, entro due anni, dei testi unici compilativi dei decreti delegati
adottati per il recepimento di direttive comunitarie. Anche a proposito di tale articolo
si riscontra lintroduzione di una modifica da parte della Camera collegata ad un
altro aspetto sollevato nel citato ordine del giorno presentato dagli onorevoli Lembo ed
altri nel corso dellesame della precedente legge comunitaria, il quale, in presenza
di analoghe disposizioni, lamentava la mancata precisazione dei limiti
dellestensione del potere normativo attribuito al Governo in relazione
allemanazione dei suddetti testi unici. La Camera ha pertanto emendato
larticolo 6 del disegno di legge comunitaria 1999 introducendo delle disposizioni
volte a precisare che con lemanazione dei testi unici compilativi possono essere
modificate norme di legge vigenti solamente in rapporto alla necessità di "garantire
la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa".
3. Capo II : disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di
delega legislativa
Il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali
di delega legislativa
L'articolo 7 reca disposizioni di attuazione diretta della direttiva
97/63, che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi,
prevedendo la sostituzione della dicitura CEE con quella CE nel settore dei concimi,
mediante modifica della legge n. 748 del 1984. I termini di attuazione della direttiva
sono scaduti il 1° luglio 1998. Lo stesso articolo sostituisce il primo comma
dell'articolo 8 della citata legge n. 748 del 1984, attuativa delle disposizioni
comunitarie in materia di concimi, riconoscendo la possibilità di modificare mediante
decreto ministeriale l'allegato 3 della legge stessa, che determina per ciascun elemento
fertilizzante le tolleranze ammissibili, ossia gli scarti ammissibili del valore
dichiarato rispetto a quello riscontrato nell'analisi.
L'articolo 8, recante ammissione provvisoria di materiali forestali di
propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, aggiornata dalla direttiva
75/445/CEE, modifica la legge n. 269 del 1973, come innovata a sua volta dal D.P.R. n. 494
del 1982.
L'intervento legislativo più significativo è rappresentato dalla modifica dell'articolo
15 della legge. La direttiva 75/445/CEE prevedeva infatti, all'articolo 5 quinquies,
la possibilità per gli Stati membri di "ammettere in tutto o in parte del loro
territorio e per un periodo non superiore ai dieci anni materiali di base per la
produzione di materiali di moltiplicazione controllati qualora dai risultati provvisori
delle prove comparative si possa presumere che tali materiali di base soddisferanno, al
termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione". Detto articolo, come
recepito dal D.P.R. 494 del 1982, calcolava la deroga decennale a decorrere dal 1° luglio
1977, mentre le proposta di modifica, reclamando un'adesione all'effettiva volontà del
legislatore comunitario, svincola la deroga da qualsiasi termine a quo.
L'articolo 9 reca modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti
alimentari.
In particolare, viene integrata la normativa prevista dal citato decreto legislativo
attraverso l'inserimento di un nuovo articolo che introduce la procedura per il
riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari e prevede
per tali laboratori esterni l'obbligo di conformità ai criteri generali per il
funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle
procedure operative standard previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto
legislativo n. 120 del 1992, di attuazione delle direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in
materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio.
L'articolo è stato profondamente modificato e ampliato nel corso dell'esame del
provvedimento alla Camera. In particolare, sono state introdotte norme che contengono
facilitazioni e semplificazioni procedurali per i responsabili delle industrie alimentari
che esercitino attività di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta
di prodotti alimentari al consumatore e per i responsabili delle industrie minori,
intendendosi come tali quelle con meno di cinque addetti.
La nuova formulazione dell'articolo tiene conto di quanto dettato dall'ordine del giorno
Camera 9/5459/007, diniziativa degli onorevoli Ballaman ed altri, accolto dal
Governo in sede di esame del disegno di legge comunitaria 1998, che impegnava l'esecutivo
a "semplificare, in tempi brevi, le norme legislative previste nel decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di alleggerire i numerosi adempimenti a cui
sono sottoposte le piccole e medie imprese che si impegnano nel settore alimentare."
L'articolo 15 (articolo 10 dell'atto Camera) reca criteri particolari per
il recepimento della direttiva 98/56/CE, concernente la commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali. Considerando che la direttiva à compresa
nell'allegato A, il relativo schema di decreto non sarà sottoposto, per il parere al
Governo, alle Commissioni parlamentari competenti. I termini di attuazione della direttiva
sono scaduti il 1° giugno 1999. In particolare, il provvedimento di recepimento dovrà
individuare le autorità responsabili del rispetto delle prescrizioni inerenti alla
qualità dei materiali di moltiplicazione e alla conservazione del germoplasma; prevedere
una verifica del rispetto delle prescrizioni della direttiva attraverso un controllo
ufficiale almeno per sondaggio e le relative misure sanzionatorie; stabilire che i
fornitori con autorizzazione siano abilitati a garantire la rispondenza dei prodotti alle
condizioni prescritte.
L'articolo 16 (articolo 11 dell'atto Camera) reca criteri particolari per
il recepimento della direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, il cui termine
di attuazione scade l'11 dicembre 1999. Considerando che la direttiva è compresa
nell'allegato B, il relativo schema di decreto sarà sottoposto, per il parere al Governo,
alle Commissioni parlamentari competenti.
I criteri consistono essenzialmente:
- nel consentire la riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e
di quelli di regolamento titoli derivanti da procedure concorsuali o dalla sospensione dei
pagamenti riguardanti uno dei partecipanti a tali sistemi;
- nell'estendere la nuova disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti
nell'ambito dell'Unione europea;
- nello stabilire l'irrevocabilità e l'opponibilità a terzi, in caso di procedura di
insolvenza aperta a carico di un partecipante, degli ordini di trasferimento immessi in un
sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti
dalla direttiva;
- nel prevedere che le garanzie fornite al fine di assicurare l'adempimento delle
obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema non devono essere pregiudicate
da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del
partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali
nazionali e della Banca centrale europea;
- nel prevedere la comunicazione immediata ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri
Stati membri della sottoposizione a una procedura concorsuale o della sospensione dei
pagamenti di un partecipante ad un sistema;
- nello stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'ora in cui il provvedimento che dispone
l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti è stato
emesso, e la non retroattività del provvedimento;
- nel precisare che la normativa di attuazione delle direttive debba essere coordinata con
la disciplina nazionale vigente in materia di cessioni d'azienda, di attività e
passività e di continuazione dell'esercizio dell'impresa.
Nel corso dell'iter del provvedimento alla Camera sono stati aggiunti dieci nuovi
articoli, mentre è stato accantonato l'articolo 12 del disegno di legge originale,
recante norme per il mercato del gas naturale, onde evitare inutili sovrapposizioni con la
proposta di legge che interviene organicamente sulla materia e che è già all'esame del
Parlamento. Lallegato B, tuttavia, non è stato modificato in coerenza con tale
decisione e la direttiva 98/30/CE sul gas naturale e rimasta tra quelle oggetto di delega,
venendo soppressi, in sostanza, i criteri speciali di delega e venendo estesa, di
conseguenza, la discrezionalità riconosciuta al Governo.
L'articolo 10 interviene in tema di vendita delle carni equine
modificando l'articolo 30 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni e
l'articolo 3 della legge n. 171 del 1964 in modo da prevedere la cessazione dell'obbligo
di vendita in spacci separati per detti tipi di carne.
L'articolo 11 modifica l'articolo 25 della Legge Comunitaria 1995-1997 in
modo da prevedere - per il settore delle telecomunicazioni e nell'ambito del sistema
sanzionatorio previsto dal suddetto articolo per la prestazione di servizi soggetti ad
autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta
dichiarazione - sanzioni amministrative molto minori e diversificate a seconda che l'avvio
dei servizi possa essere contestuale alla dichiarazione o avvenire a quattro settimane
dalla dichiarazione stessa.
L'articolo 12 sostituisce l'articolo 53 della Legge Comunitaria
1995-1997. Detto articolo disciplinava le attività di controllo e di vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari. L'articolo 12 ne riprende
l'impostazione, estendendone il campo di applicazione anche alle attestazioni di
specificità (STG) dei prodotti agricoli ed alimentari, come disciplinate dal Regolamento
(CEE) 2082/92. Inoltre, i commi 16-19 definiscono natura e compiti dei consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette
(IGP) e delle attestazioni di specificità, costituiti con funzioni di tutela, di
promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle
denominazioni. Tra i compiti dei consorzi rientrano attività propositive, programmatorie,
di apposizione di marchi e contrassegni, di vigilanza al fine di assicurare la tutela e la
salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità.
Si ricorda, a proposito di detto articolo, che già in occasione dell'approvazione della
Legge comunitaria 1995-1997 l'ordine del giorno Camera 9/3838 B/005, diniziativa dei
deputati Sedioli ed altri, accolto dal Governo il 21 aprile 1998, impegnava il Governo a
interpretare alcune norme contenute nell'articolo 53 nel senso di circoscrivere la
possibilità di svolgere funzioni di controllo sulle denominazioni protette agli organismi
privati iscritti nell'apposito albo, così come l'ordine del giorno Camera 9/3838 B/007,
diniziativa dei deputati Caveri ed altri, anch'esso accolto, impegnava il Governo a
tener conto, nell'esercizio della delega, delle particolari condizioni di autonomia delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome "che impediscono un intervento
diretto sui loro territori per i prodotti DOP e IGP che ricadano esclusivamente nelle zone
di competenza". Quest'ultimo ordine del giorno è recepito quasi letteralmente dal
comma 15 dell'articolo 12 del presente disegno di legge.
Anche sulla materia dei consorzi, un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di
esame della Legge comunitaria 1998, diniziativa dei deputati Ferrari ed altri,
(Camera 9/5459/011) ha insistito sull'importanza di una definizione adeguata del ruolo dei
consorzi di tutela, in quanto "strumento importante per lo svolgimento di
un'attività di vigilanza contro le contraffazioni e gli atti di concorrenza sleale
nonché per l'attività di promozione dei prodotti di qualità, che integrano una quota
insostituibile della produzione nazionale".
L'articolo 13 modifica il Titolo IV della legge n. 409 del 1985, relativo
all'esercizio della professione negli altri Stati membri da parte di odontoiatri cittadini
italiani, nel senso di prevedere la possibilità per detti professionisti, a domanda, di
conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.
L'articolo 14 reca norme in materia di domicilio professionale e prevede
per i cittadini degli Stati membri, al fine dell'iscrizione o del mantenimento
dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, l'equiparazione del domicilio professionale
alla residenza.
L'articolo 17 reca i criteri particolari per il recepimento della
direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato. I termini di
attuazione della direttiva scadranno il 14 marzo 2000. Considerando che la direttiva è
compresa nell'allegato B, il relativo schema di decreto sarà sottoposto, per il parere al
Governo, alle Commissioni parlamentari competenti.
Questi i criteri specifici di delega:
- garantire l'informazione del pubblico sulla qualificazione e la collocazione
professionale degli avvocati che esercitino in Italia l'attività con il loro titolo di
origine;
prevedere le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano in Italia con il loro
titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori;
- tutelare il diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano con il loro
titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per
ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio;
- stabilire che gli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine
possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la
responsabilità professionale ed eventualmente a quello di affiliarsi a un fondo di
garanzia professionale;
- definire quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e
le modalità di esercizio in comune della rappresentanza e della difesa in giudizio e
subordinare all'applicazione di dette norme l'ammissibilità delle disposizioni di uno
Stato membro relative alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato
a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio e la possibilità di apertura
in Italia di filiali di un qualsiasi studio collettivo.
L'articolo 18 reca modifiche al decreto legislativo n. 333/98 di
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento. In particolare, viene abrogata la norma che escludeva
dall'ambito di applicazione del decreto gli animali abbattuti in occasione di
manifestazioni culturali o sportive; ne viene inserita una relativa al possesso, da parte
del personale che esegue le operazioni di stordimento, di un adeguato grado di
qualificazione attestato dall'azienda USL competente anche attraverso appositi corsi di
formazione; vengono esclusi i bovini dall'elenco delle specie per le quali, in caso di
macellazione a domicilio, non si applicano alcune delle prescrizioni previste dal decreto
legislativo.
L'inserimento dell'articolo 18 dà attuazione all'ordine del giorno Camera 9/3838/007,
diniziativa dei deputati Procacci e Bandoli, accolto dal Governo come
raccomandazione durante l'esame del disegno di Legge comunitaria 1995-1997, che impegnava
il Governo "ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché gli operatori impegnati
nelle macellazioni rituali seguano corsi di formazione sul benessere degli animali".
L'articolo 19 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 46 del
1997 concernente i dispositivi medici, aggiungendo un periodo finale al comma 6 in modo da
precisare che le dichiarazioni da trasmettere al Ministero della Sanità ai fini
dell'aggiornamento dell'elenco dei dispositivi "su misura" vanno effettuate solo
in caso di variazione, intendendosi per tale qualsiasi modifica sostanziale relativa alle
tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero.
Il testo dell'articolo 19 accoglie in modo pressoché letterale le indicazioni dell'ordine
del giorno Camera 9/5459/013, diniziativa dei deputati Michielon ed altri, accolto
dal Governo in sede di esame della Legge comunitaria 1998.
L'articolo 20 reca criteri particolari per il recepimento della direttiva
98/93/CE, di modifica della direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi. I termini di attuazione della direttiva scadono il 31 dicembre 1999.
Considerando che la direttiva è compresa nell'allegato A, il relativo schema di decreto
non sarà sottoposto, per il parere al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti.
In particolare, vengono stabiliti i seguenti criteri:
- modificare e integrare le norme sulle scorte petrolifere nel rispetto degli obblighi
dell'Accordo relativo a un Programma internazionale per l'energia;
- adottare misure che consentano di ottenere informazioni appropriate sul costo della
detenzione di scorte;
- potenziare, da parte del Ministero dell'industria, il sistema di vigilanza e controllo
delle scorte;
- prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte la parte
del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.
L'articolo 21 reca criteri particolari per il recepimento della direttiva
98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati. I termini di attuazione della direttiva scadranno il 4 giugno
del 2000. Considerando che la direttiva è compresa nell'allegato B, il relativo schema di
decreto sarà sottoposto, per il parere al Governo, alle Commissioni parlamentari
competenti.
Vengono dettati, in particolare, i seguenti criteri di delega:
- classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai
rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;
- assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati;
- definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato e prevedere
l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di
agenti biologici e di microrganismi;
- prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante
dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati.
Nell'allegato A, ai fini del recepimento con decreti legislativi i cui
schemi non saranno sottoposti al Parlamento, oltre alle direttive rispettivamente già
citate, figurano le seguenti direttive:
98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche, nel caso della quale restano salvi i termini di recepimento
delle direttive codificate (rispettivamente, 31 marzo 1984, 1° gennaio 1989 e 1° luglio
1995);
1. 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore
dei prodotti del tabacco, il cui termine di attuazione scade il 30 luglio 2001;
2. 98/48/CE, di modifica della direttiva 98/34, il cui termine di attuazione scade il 5
agosto 1999;
3. 98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei
lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della
Comunità europea, il cui termine di attuazione scade il 25 luglio 2001;
4. 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, il cui
termine di attuazione scade il 17 luglio 2001;
5. 98/52/CE, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della
prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord, il cui termine di attuazione scade il 22 luglio 2001;
6. 98/78/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di
stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali,
il cui termine di attuazione scade il 1° ottobre 1999;
7. 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, il cui termine di
attuazione scade il 7 dicembre 1999;
8. 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, il cui
termine di attuazione scade il 25 dicembre 2000;
9. 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e sui servizi di accesso
condizionato, il cui termine di attuazione scade il 28 maggio 2000;
10. 99/2/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, il cui termine di
attuazione scade il 20 settembre 2000 per quanto concerne la commercializzazione e l'uso
di prodotti alimentari irradiati e il 20 marzo 2001 per il divieto della
commercializzazione e dell'uso di prodotti alimentari irradiati non conformi alle
disposizioni della direttiva;
11. 99/3/CE, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati
con radiazioni ionizzanti, il cui termine di attuazione scade il 20 settembre 2000.
Nell'allegato B, ai fini del recepimento con decreti legislativi previo
parere al Governo da parte delle Commissioni parlamentari competenti, oltre alle direttive
rispettivamente già citate, figurano inserite le seguenti direttive:
1. 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori,
il cui termine di attuazione scade l'11 dicembre 1999;
2. 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il cui
termine di attuazione scade il 10 agosto 2000 e a proposito della quale può essere utile
ricordare che l'articolo recante i relativi criteri di delega è stato cassato dal disegno
di legge originale in considerazione del dibattito in corso nel Parlamento in relazione al
disegno di legge governativo che provvede a un recepimento organico della normativa
comunitaria;
3. 98/31/CE, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, il cui termine di
attuazione scade il 21 luglio 2000;
4. 98/32/CE, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva
89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, il cui termine
di attuazione scade il 21 luglio 2000;
5. 98/33/CE, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa
all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6,
7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di
solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE
del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli
enti creditizi, il cui termine di attuazione scade il 21 luglio 2000;
6. 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, il cui termine di
attuazione scade il 31 dicembre 1999;
7. 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di licenziamenti collettivi, per la quale restano salvi i termini di recepimento
delle direttive codificate (rispettivamente, il 19 febbraio 1977 e il 26 giugno 1994;
8. 98/63/CE, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la
libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli, il cui termine di attuazione è scaduto il 30 giugno 1999;
9. 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo assicurativo, il cui termine di attuazione scade il 5 giugno
2000;
10. 98/95/CE, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le
varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE
relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante
foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante
oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole, il cui termine di attuazione scade il 1° febbraio 2000;
11. 98/96/CE, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo
non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE,
70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole,
delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata,
delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo
comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui termine di attuazione scade
il 1° febbraio 2000;
12. 99/10/CE, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della
direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti
alimentari, il cui termine di attuazione scade il 1° settembre 1999 per la messa in
commercio e il 14 febbraio 2000 per il divieto dei prodotti non conformi.
Nell'allegato C, ai fini del recepimento con regolamenti di delegificazione, figurano,
infine, inserite le seguenti direttive:
1. 98/35/CE, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare, il cui termine di attuazione è scaduto il 1° luglio
1999;
2. 99/4/CE, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, il cui termine di
attuazione scade il 13 settembre 2000.
Il parere della Giunta per gli affari europei sulla legge
comunitaria 1999
Lo stato di attuazione delle direttive
comunitarie
Le direttive comunitarie che scadono nel 1999
13
settembre 1999 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |