TINO BEDIN

Interrogazione sulla mobilità interna nel pubblico impiego
L'Amministrazione centrale ostacola
il passaggio volontario ad altri enti

Sette domande presentate in provincia di Padova

BEDIN - AI MINISTRI DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA E PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA. Preso atto di quanto prescritto dall'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1999, concernente la programmazione dell'utilizzo delle risorse umane nel pubblico impiego, specificatamente per quanto attiene alle procedure di mobilità, soprattutto per quella volontaria;
osservato che la ratio della citata disposizione di legge è l'incentivazione (con semplificazione delle procedure) al passaggio ad altri Enti ed Amministrazioni, mediante modifica dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 29/9, dal quale è stata cancellata la seguente limitazione "nell'ambito dello stesso comparto";
valutato che:tali procedure, quindi, non sono più soggette a preventivi accordi intercompartimentali; Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1999, articolo 22, Ministero pubblica istruzione, non può fare altro che recepire l'assunto dell'articolo 20 della legge 448/99;
constatato:
- che, nonostante il dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000 "regolamento recante norme di organizzazione del Ministero pubblica istruzione", e specificatamente alle lettere c) e d) punto 1 articolo 8 e punti 2, 3 e 4, l'Amministrazione Centrale arbitrariamente non ritiene di dare corso alle richieste spontanee anche in presenza di disponibilità da parte degli Enti segnalati, ritenendo di subordinare la mobilità volontaria alle operazioni di riqualificazione, che è però a domanda e non obbligatoria; alla revisione dell'organico (peraltro già attuato e dove risultano per il Veneto 7 esuberi); alle eventuali nomine;
- che tale comportamento, riconducibile ad "abuso di potere"", lede gravemente il diritto dei dipendenti richiedenti la mobilità, creando loro anche danni economici,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per dare risposta alle domande dei dipendenti, considerato che il silenzio del Ministero potrebbe vanificare la disponibilità organica all'accoglimento delle domande, con particolare riferimento alle domande presentate in provincia di Padova.

26 luglio 2001

La risposta del Governo
Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, riguardante le procedure di mobilità del personale presso altri Enti ed Amministrazioni, e si comunica quanto segue. L'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo determinato dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, prevede che nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento. Tale norma, comunque, condiziona tale passaggio al previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza che valuta l'opportunità del trasferimento in relazione alle effettive esigenze dell'Amministrazione.
Al riguardo va peraltro fatto presente che è ancora in atto presso questa Amministrazione il processo di riordino collegato alla riforma di questo Dicastero che, ai sensi della legge n. 300 del 1999, ha visto riunificarsi in un unica struttura il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; solo al termine delle operazioni connesse alla propria ristrutturazione interna sarà possibile avviare la contrattazione sindacale relativa ai criteri e alle procedure di mobilità. Relativamente ai pochi casi per i quali è stato richiamato il nulla osta da parte della Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione, tra cui anche il caso di una dipendente dell'ex Provveditorato agli studi di Padova, il nulla osta medesimo è stato concesso.
In merito agli esiti della revisione della pianta organica degli uffici dell'Amministrazione scolastica periferica che avrebbe determinato un esubero di sette unità di personale nel Veneto si fa presente che con il decreto ministeriale n. 129 del 27 luglio 2001 è stata fissata in complessive 576 unità la dotazione organica del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'ufficio scolastico regionale del Veneto. Poichè i dipendenti in servizio presso questo stesso ufficio, al 31 dicembre 2001, sono 376 sussiste una carenza di organico pari a 200 unità.
In realtà le 7 unità di personale alle quali si riferisce l'onorevole interrogante sono quelle che dovranno essere trasferite alla Regione (alle quali si aggiungono altre 7 da trasferire alle Province) in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2001 - supplemento ordinario - alla serie generale n. 27). Quanto sopra per effetto del conferimento di funzioni in materia scolastica disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Non si tratta, dunque, di un esubero di personale rispetto alla pianta organica, ma della quantificazione delle risorse umane da trasferire in relazione al passaggio di competenze alle Regioni e agli agli Enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea

6 febbraio 2002
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10 febbraio 2002
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