TINO BEDIN

Interrogazione per chiamare in causa anche il Governo
Far rispettare il principio di precauzione
per l'elettrodotto della Bassa padovana

L'interramento della linea deve essere esteso a tutto il Parco dei Colli Euganei

BEDIN - Ai ministri della Salute, delle Attività produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Premesso che :
- nel 1994 l' ENEL ha chiesto di costruire un elettrodotto da 132 kv in provincia di Padova, che da Due Carrare arrivasse a Casale di Scodosia, attraversando il territorio dei Comuni di Pernumia, Monselice, Baone, Este, Ospedaletto Euganeo, Saletto ed un ampio tratto del Parco Regionale dei Colli Euganei;
- tutti gli Enti interessati davano, in prima istanza, il loro assenso a tale installazione;
- il 15 dicembre 1998 l' ENEL ha stipulato con l' Ente Regionale del Parco Colli Euganei una convenzione che autorizzava l'attraversamento dell'area protetta in linea aerea;
- per ovviare all'opposizione dei proprietari e delle popolazioni interessate dal passaggio delle nuove linee e dagli effetti nocivi potenzialmente prodotti dai campi elettromagnetici, l'ENEL otteneva delibere e decreti che le permettevano di procedere con il principio della "pubblica utilità"; tra questi il Decreto del Presidente della Regione Veneto - Ufficio del Genio Civile di Padova n° 99 dell'11 Maggio 1999 per l'elettrodotto in oggetto;
constatato che
- l'articolo 19 delle norme d'attuazione del Piano ambientale che per gli elettrodotti stabilisce essere "incompatibili con le finalità del Parco le seguenti attività:... e) altri impianti o infrastrutture ad alto rischio ambientale, quali gli elettrodotti, le discariche e le attività di rottamazione", e specifica che tali attività ed impianti "sono ammessi all'interno del Parco nei limiti e alle condizioni specificate nelle norme seguenti, esclusivamente per ragioni di pubblica utilità non altrimenti soddisfacibili"; le "norme seguenti" sono ribadite nel successivo art. 30 che al punto 4 dispone:""Nel territorio del Parco non sono ammessi attraversamenti con elettrodotti... salvo che per le utenze locali e con reti interrate lungostrada";
- l'1 gennaio 2000 è entrata in vigore la Legge regionale 27/93 che all'art. 5 stabilisce: "All'interno di aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo. e si evitino danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali";
- a seguito delle numerose mobilitazioni seguite alla posa in opera dei primi tralicci da parte dell'ENEL, ai primi di gennaio 2000, i sindaci di Este, Monselice, Baone, Ospedaletto Euganeo e Pernumia firmavano un'ordinanza di "blocco immediato dei lavori"; e che tuttavia l'1/03/2000 il TAR Veneto accoglieva l'istanza di sospensiva richiesta dall'ENEL contro le ordinanze dei sindaci;
- l'11/04/2000 la Giunta regionale con delibera n° 1526, in virtù della L.R. 27/93, disponeva la sospensione delle autorizzazioni alla costruzione di nuove linee, rilasciate nell'arco temporale 1998/2000, determinava nuove distanze tra le linee aeree e i luoghi di abituale prolungata presenza delle persone e richiedeva al Genio Civile di Padova una nuova ricognizione su tutta la linea;
- il 20/06/2000 l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, ha richiesto all'ENEL di rinegoziare il Protocollo d'intesa del 15/12/1998;
- nei primi giorni del Gennaio 2001, i Sindaci di Este, Monselice, Baone hanno impugnato presso il TAR del Veneto la Delibera n° 3047 del 27/10/2000 emessa dalla Regione Veneto, che sulla base di un nuovo studio ARPAV riduceva le distanze della linea elettrica dai luoghi di abituale prolungata presenza delle persone; i sindaci hanno allegato successivamente un parere dell'ISPESL in cui si evidenziavano imprecisioni nello studio ARPAV e la pericolosa vicinanza delle abitazioni dalla linea elettrica in questione (l'udienza è stata più volte aggiornata ed è ora è fissata per il 23/4/'02);
- ignorando tale ricorso, nel giugno 2001 il Genio Civile di Padova, ha trasmesso a tutti i Comuni interessati la nuova proposta dell'ENEL, che sostanzialmente lasciava immutata la linea del tracciato e disponeva tratti in "doppia terna sdoppiata ottimizzata", prevedendo nel contempo un generale innalzamento dei tralicci di sostegno, alcuni superiori ai 60 metri;
- nel luglio 2001 sono state presentate contro tale ipotesi, argomentate Osservazioni dai Comuni interessati, da un centinaio di cittadini e da diverse associazioni ambientaliste;
- il 24 settembre 2001 il Genio Civile di Padova ha convocato la Commissione consultiva in materia di LL.PP. ed ha rigettato in blocco tutte le Osservazioni, disponendo l'interramento in alcuni brevi tratti;
- il 12 febbraio 2002 il Comune di Baone ha presentava un nuovo ricorso per l'annullamento del Decreto 14/12/2001 n° 316 del Genio Civile di Padova, che anche con il successivo decreto 317 stabiliva l'interramento della linea (senza schermatura) nelle sole aree della Zona Industriale di Ca' Oddo (in comune di Monselice) e nel quartiere di Meggiaro (in comune di Este); con motivi aggiunti alla causa di merito n.320/2001 (contro Regione Veneto, ARPAV, Genio Civile di Padova, ENEL Distribuzione S.p.A.) fissata per il 23/4/2002;
- il 18 marzo 2002, 36 proprietari direttamente interessati dal passaggio dell'elettrodotto, affiancati dal Comitato popolare "Lasciateci respirare", che in questa occasione raccoglieva l'adesione di oltre 350 cittadini della zona, presentavano un autonomo ricorso al TAR del Veneto contro i vitati Decreti del Genio Civile 6/12/2001 n° 311 e 14/12/2001 nn° 316 e 317;
- il 21 marzo 2002 il Sindaco di Este, su richiesta dell'ENEL, ha notificato ai proprietari interessati l'avvio delle procedure di esproprio dei terreni per "pubblica utilità";
osservato che:
- pur essendo stata autorizzata la costruzione dell'elettrodotto, essa non è stata ancora realizzata;
- sono pendenti vari procedimenti giudiziari;
- c'è legittima preoccupazione tra i proprietari e la popolazione interessata;
chiede di sapere:
- se i ministri intendano intervenire direttamente nei confronti di: ENEL Distribuzione S.p.A., affinché ritiri le richieste di esproprio e sospenda i lavori di costruzione dell' elettrodotto in oggetto;
- come intendano far rispettare gli obiettivi di precauzione della Legge nazionale 22.2.2001 n°36 (Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni ai Campi Elettromagnetici);
- quali iniziative ritengono di assumere per l'interramento e la schermatura dell'elettrodotto da 132 Kv, in tutto il percorso ipotizzato, sia in considerazione dell'esistenza di estesi insediamenti abitativi e produttivi sia dell'area Parco.

2 aprile 2002

La risposta del Ministro della salute Girolamo Sirchia data il 19 marzo 2004
Il Presidente della Regione Veneto ha inviato una dettagliata relazione, in cui indica che, con decreti del Dirigente del Genio Civile di Padova nn. 57 e 58 del 9 marzo 1999 e n. 99 dell'11 maggio 1999, è stata autorizzata la costruzione e l'esercizio di tre tratti d'elettrodotto a 132 KV partenti dal Comune di Due Carrare fino ad Ospedaletto Euganeo per poi proseguire verso Casale di Scodosia, in Provincia di Padova. Tali decreti - si legge - sono pienamente rispondenti alla normativa vigente al momento della loro adozione.
Contro i suddetti decreti d'autorizzazione, i comuni di Monselice, Baone ed Este hanno presentato congiuntamente al TAR del Veneto un primo ricorso per il loro annullamento.
Con successivi decreti del Dirigente del Genio Civile di Padova, n. 311 del 6 dicembre 2001 e nn. 316 e 317 del 14 dicembre 2001, sono stati autorizzati accomodamenti o leggere modifiche, nonché l'interramento in zone molto sensibili ai tracciati già autorizzati.
Il Genio Civile di Padova, con i citati decreti nn. 311, 316 e 317/2001, ha ricondotto le linee, già autorizzate nel 1999, al rispetto dei nuovi deliberati regionali nn. 1526 e 3407/2000.
Per effetto di tali accomodamenti e dei conseguenti nuovi decreti, le richieste dei comuni di Monselice ed Este sono state interamente "soddisfatte", mentre nel Comune di Baone la situazione è rimasta pressoché immutata.
Il ricorso è stato pertanto reiterato con motivi aggiunti dal solo Comune di Baone, per l'annullamento del citato decreto 14 dicembre 2001, n. 316.
In proposito, il Presidente della Regione Veneto ha inteso rilevare che il tracciato che attraversa il comune di Baone era già stato modificato, prima dell'emissione del decreto n. 99/1999, in quanto l'originario percorso attraversava i laghetti localizzati in prossimità della località denominata "Casette" o "Madonna delle Ave", ed era stato la principale causa delle opposizioni presentate.
La variazione del percorso fu richiesta dallo stesso comune di Baone e dall'ente Parco dei Colli Euganei perché, oltre all'impatto ambientale, i conduttori posti sul laghetto avrebbero potuto ostacolare o precludere il carico d'acqua da parte di aeromobili impegnati allo spegnimento di possibili incendi.
Il nuovo tracciato, più a valle, individuato anche per evitare facili contrasti prospettici, ripercorre una linea esistente di media tensione che sarà, successivamente, demolita ed interrata; tutto questo nello spirito degli accordi e della convenzione a suo tempo stipulati tra ENEL ed Ente Parco Colli Euganei che prevedono, tra l'altro, il costante interramento e la successiva demolizione delle linee di media e di bassa tensione esistenti all'interno dell'Area Parco.
La nuova linea passa, principalmente, in aperta campagna, lontano da abitazioni, salvo avvicinarsi ad alcune di esse, rimanendo lo stesso sempre abbondantemente oltre i limiti imposti dalla Regione Veneto con le deliberazioni nn. 1526 e 3407/2000 ed adotta, inoltre, una diversa tecnologia (terna sdoppiata ed ottimizzata), che tende a ridurre gli effetti di campo elettromagnetico.
Il tracciato della nuova linea, oltre a ridurre razionalmente il suo percorso, consentirà la demolizione, sempre nell'ambito dell'area Parco Colli Euganei, di un'esistente linea ad alta tensione (50 KV), lunga quasi il triplo della costruenda, esistente più verso monte e che oggi provoca un notevole impatto ambientale.
Per quanto sin qui detto, occorre far rilevare che la distanza degli elettrodotti dagli edifici d'abituale dimora è stata stabilita con deliberazione di Giunta Regionale dell'11 aprile 2000, n. 1526, modificata dalla successiva deliberazione del 27 ottobre 2000, n. 3407, e che la linea in argomento rispetta pienamente le distanze imposte tenendo conto delle variazioni tecniche apportate (terna sdoppiata ed ottimizzata), dell'altezza dei cavi dal suolo e di accomodamenti dei tracciati che allontanano ulteriormente la linea dalle abitazioni.
La legge regionale n. 27/1993, oggi in vigore, all'art.5 ha stabilito, ma solo per le linee elettriche di competenza statale, vale a dire di tensione superiore a 150 kW, che "all'interno di aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato gli elettrodotti corrano in cavo sotterraneo e si evitino danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali".
Le autorizzazioni di cui ai decreti nn. 311, 316 e 317 del 2001 sono state rilasciate previo parere favorevole della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici del Genio Civile di Padova, ai sensi della legge regionale n. 24/1991, Commissione cui partecipa anche il Rappresentante dell'Ente Parco Colli Euganei.
Nella relazione viene precisato che gli obiettivi di precauzione, stabiliti da leggi statali e regionali, sull'esposizione ai campi elettromagnetici sono ampiamente rispettati perché le linee sono pienamente rispondenti alle ultime indicazioni e prescrizioni stabilite con i parametri di distanza definiti sulla base della determinazione effettuata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Organo tecnico-scientifico istituito con legge regionale, di supporto all'Amministrazione regionale.
Le linee, così come progettate ed autorizzate, sono pienamente legittime e rispettano tutte le indicazioni e prescrizioni di legge in materia.
Anche se per gli elettrodotti interrati non sono previste specifiche cautele esecutive, la distanza delle linee di cui sopra dalle abitazioni, così come autorizzate, oltre all'adozione di elementari accorgimenti tecnici, consente il rispetto dei limiti di legge ritenuti nocivi, a protezione degli effetti conseguenti l'induzione magnetica.
Per quanto riguarda l'eventuale sospensione dell'emanazione dei decreti d'esproprio da parte dei Comuni interessati e la richiesta disdetta del protocollo d'intesa tra ENEL ed Ente Parco Colli Euganei, si precisa che questa non può configurarsi come procedura di competenza della Regione, per il rispetto dell'autonomia degli Enti interessati.
Inoltre, il Presidente della Regione Veneto ha sottolineato che l'ipotesi dell'individuazione di percorsi alternativi è stata accuratamente valutata e non risulta, allo stato, attuabile.
Ciò premesso, la legge 22 febbraio 2001, n.36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ha delineato una articolata e dettagliata disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico, distinguendo, tra l'altro, le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle Regioni, Province e Comuni.
In particolare, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 36/2001 ha definito le competenze attribuite alle Regioni, che riguardano, fra le altre, appunto la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione dei relativi impianti.
Il comma 2 dell'art. 8, dispone, inoltre, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, le Regioni si debbono attenere ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Con il comma 4, infine, viene precisato che le Regioni stesse, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.
È stato emanato, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200), previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36/2001, recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".
Tale decreto, su cui il Consiglio Superiore di sanità aveva espresso parere favorevole riguardo agli aspetti di specifica tutela sanitaria nel corso della seduta dell'Assemblea Generale del 24 giugno 200, richiama nelle premesse la dichiarazione del "Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici".
Detto Comitato, nel proprio documento ufficiale pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - ANPA - nel settembre 2002, recita che "tutte le analisi delle informazioni scientifiche attualmente disponibili hanno indicato che, pur essendovi delle lacune nelle conoscenze che richiedono di proseguire l'attività di ricerca per migliorare ulteriormente la valutazione dei rischi sanitari, non c'è conferma che l'esposizione ai campi elettromagnetici al di sotto dei limiti indicati dalle linee guida della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) del 1998 abbia generato conseguenze sanitarie negative".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, oltre a fissare limiti di esposizione e valori di attenzione relativi ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz), i quali sono sensibilmente inferiori a quelli raccomandati nelle linee guida emanate nel 1998 dall'ICNIRP, stabilisce anche, all'articolo 4, gli obiettivi di qualità per il campo magnetico generato dall'elettrodotto, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.

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19 marzo 2004
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