I proprietari degli edifici sono costretti a rivolgersi agli organismi privati 
BEDIN - Al Ministri dell'ambiente e della salute - Premesso:
che il DPR 30 aprile 1999 n. 162, all'art. 13, stabilisce che il proprietario dell'immobile in cui è installato un ascensore, è tenuto a sottoporre l'impianto a verifica periodica ogni due anni e che a tale verifica provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero l'ARPA, quando le disposizioni regionali attribuiscano ad essa tale competenza, ovvero gli organismi di certificazione notificati ai sensi dello stesso regolamento per le valutazioni di conformità;
che, ai sensi dello stesso articolo 13, le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile dove è installato l'impianto;
considerato:
che la Regione Veneto ha attribuito la competenza delle verifiche periodiche sugli ascensori all'ARPAV (Azienda Regionale per la Prevenzione e la protezione ambientale del Veneto);
che il Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, ai sensi del DPR n. 162/99 aveva annun-ciato con lettera ai proprietari che avevano fatto richiesta, di avere inserito nel proprio carico d'archivio gli impianti ascensori e che avrebbe provveduto all'effettuazione delle verifiche periodiche, applicando il costo stabilito dal tariffario regionale;
che lo stesso Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova ha mandato, nel mese di febbraio 2002, una lettera ad alcuni proprietari di immobili con la quale informa di essere impossibilitato a proseguire le verifiche periodiche degli impianti ascensore, motivando la cosa "per sopraggiunta carenza di personale tecnico adeguato", lasciando peraltro aperta la possibilità di riprendere in futuro l'effettuazione di questo servizio;
osservato:
che i soggetti interessati si trovano ora privi di qualsivoglia indicazione che non sia quella fornita delle ditte che gestiscono la manutenzione;
che gli organismi di certificazione notificati, che il DPR 162/99 cita all'art. 13, sono tutti privati e praticano prezzi di gran lunga superiori a quelli praticati dall'ARPAV, senza alcuna visibile concorrenza tra di loro;
che altre ARPAV del Veneto non hanno preso provvedimento analogo a quello dell'ARPAV di Padova e continuano ad eseguire le verifiche periodiche degli ascensori che hanno in carico;
chiede di sapere:
se ritenga che sia compatibile con la disciplina nazionale il trasferimento di competenza dalle unità sanitarie locale ad altro ente pubblico e da questo ad aziende private;
quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare che si creino "cartelli dei prezzi" in assenza di un servizio pubblico;
quali iniziative il Governo intenda assumere nei confronti della Regione Veneto per consentire l'effettuazione delle verifiche degli impianti ascensore i cui proprietari scelgano di rivolgersi all'ente pubblico, giusta il DPR 162/99.
28 febbraio 2002