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SCUOLA |
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Mozione sugli insegnanti inidonei all'insegnamento Rischiano il posto i docenti messi "fuori classe" Un'indebita ingerenza nella contrattazione |
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Il senatore Giuseppe Vallone, del gruppo Margherita-L'Ulivo, si è fatto promotore di una mozione che riguarda gli insengnanti dichiarati non idonei all'insegnamento per motivi di salute e che rischiano il posto dopo cinque anni di "fuori classe", anche se svolgono utilmente altre mansioni di sostegno didattico o di amministrazione. La mozione è sottoscritta anche dal senatore Tino Bedin. Il Senato, premesso che:- il personale docente con contratto a tempo indeterminato dichiarato inidoneo all'insegnamento per accertati motivi di salute è attualmente impiegato nelle biblioteche scolastiche e negli uffici dell'amministrazione del MIUR; - molti di questi docenti acquisivano negli anni esperienze sempre più specifiche ed articolate per un efficace supporto sia alla diretta attività scolastica e ai progetti della scuola dell'autonomia, che nell'impegno delle attività degli uffici amministrativi nei quali sono utilizzati; - il comma 5 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003) prevede, per il personale docente inidoneo all'insegnamento per motivi di salute dichiarato permanentemente fuori ruolo, la mobilità o la risoluzione del contratto di lavoro, decorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge sopra menzionata; - il Ministro della funzione pubblica negava in un primo tempo la possibilità che ai docenti in questione fossero applicate le procedure di mobilità previste dal decreto legislativo n. 165/2001 articoli 33 e 34, in quanto la mobilità da un compartimento ad un altro della pubblica amministrazione può essere invocata solo in caso di personale in esubero, fattispecie che non ricorre nel richiamato articolo 35 della Legge finanziaria per il 2003; - la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 giungo 2004, N. Sezione 362/04 nell'esprimere parere su un quesito del MIUR, sollecitava il Ministero stesso a rendere operativa la mobilità del personale di cui sopra, individuando "un vero e proprio diritto soggettivo del personale docente a transitare ad una nuova amministrazione, ovvero in ruoli diversi della stessa amministrazione, laddove se ne faccia richiesta (...) L'esercizio di tale diritto deve essere reso effettivo e non può essere rimesso alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione, ovvero alla vacanze volta per volta disponibili, pur se andrà ovviamente presa nella massima considerazione l'efficienza dell'organizzazione degli uffici..."; - in data 20 dicembre 2004 il Tribunale di Parma - Sezione lavoro (ruolo generale N. 370/04), a seguito di contenzioso instaurato da docenti collocati fuori ruolo ed utilizzati in altri compiti, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289; - le visite medico-collegiali effettuate dalle commissioni distrettuali delle pensioni di guerra in applicazione alla succitata norma hanno confermato in percentuale elevatissima (appena l'uno per cento del personale docente è stato individuato come "idoneo" alla funzione) la condizione di inidoneità precedentemente riconosciuta al personale medesimo ai sensi del contratto decentrato del 24 ottobre 1997;
considerato che:
impegna il Governo: 4 maggio 2005 |
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10 maggio 2005 sc-033 |
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al senatore Tino Bedin |