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Una scheda dellUfficio studi del Senato
Il dibattito sulla scuola non statale in Costituente
Gli articoli 33 e 34 della Costituzione hanno ad oggetto listruzione.
Essi furono approvati dallAssemblea Costituente dopo un prolungato dibattito, che
vertè in larga parte proprio sul tema scuola pubblica/scuola privata.
Lesposizione dei due relatori, Concetto Marchesi (PCI) e Aldo Moro (DC), evidenziava
da subito la divaricazione tra orientamenti laici e cattolici su tale materia. La
situazione si sbloccò solo nella seduta (dellAssemblea plenaria) del 29 aprile
1947, con la presentazione ed approvazione di un emendamento, recante un testo assai
prossimo allattuale articolo 33 della Costituzione.
Il primo firmatario di quellemendamento, Dossetti, così chiariva il significato
attribuito alla proposta dalla sua forza politica: "Non abbiamo mai inteso con questo
risolvere il problema di eventuali aiuti economici da parte dello Stato alla scuola non
statale, ma garantire in modo concreto ed effettivo la libertà di questa scuola e la
parità dei suoi alunni rispetto a quelli delle scuole statali". "Per potere
dare però un chiarimento ulteriore, che non lasci nessun dubbio al riguardo e che
significhi in modo tassativo che in questo testo noi intendiamo solo ottenere una
assicurazione delle effettive libertà della scuola, noi abbiamo acceduto a che si
sostituisca alla espressione "parità di trattamento", laltra
"equipollenza di trattamento scolastico", la quale intende riferirsi
precisava ancora Dossetti specificamente alla equipollenza, cioè alla equivalenza
a tutti gli effetti giuridica della carriera e dei titoli scolastici degli alunni delle
scuole non statali di fronte a quelli delle scuole statali, senza che né la frase
originaria né questa implicasse, nel nostro intendimento, o comunque, implichi la
necessità di un obbligo finanziario a carico dello Stato".
In quella medesima seduta del 29 aprile, fu altresì approvato l'emendamento (a firma
Corbino, Marchesi ed altri) recante la previsione "senza oneri per lo Stato". Il
primo firmatario, intervenendo per chiarimenti sul testo, affermava:
"Perché noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli
istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto
di avere aiuti da parte dello Stato. E' una cosa diversa: si tratta della facoltà di dare
o di non dare".
Il dibattito parlamentare per una legge sulla parità scolastica
Nelle prime legislature repubblicane, iniziative legislative in materia di
"parità" scolastica vi sono state in numero limitato e senza alcun esame
parlamentare. Solo negli anni Ottanta si è avuto un avvio di discussione, esauritosi
sempre dopo poche battute.
E dalla XII legislatura che si assiste a una più vivace iniziativa in questa
materia, con la presentazione di diversi disegni di legge, peraltro non discussi presso il
Senato così come presso la Camera dei deputati.
Una forte attenzione sul tema della parità caratterizza lattuale XIII
legislatura.
La 7a Commissione del Senato ha avviato lesame in sede referente di
undici disegni di legge (di cui uno, lA.S. n. 2741, diniziativa del ministro
Berlinguer), cui si sono aggiunti in corso dopera altri due disegni di legge. In
tutto sono dunque tredici disegni di legge (più alcune petizioni e voti regionali ad essi
attinenti).
La 7a Commissione ha dedicato allesame di tali proposte dieci
sedute (la prima delle quali in data 11 marzo 1998). Ha inoltre deliberato la costituzione
di un comitato ristretto.
Il comitato ristretto si è riunito ventisette volte. Di queste, quindici incontri sono
stati dedicati allaudizione di trentasei soggetti, tra associazioni ed autorevoli
rappresentanti del mondo della scuola.
I lavori del comitato ristretto si sono conclusi senza lapprovazione di un testo e
senza la presentazione di un testo completo da parte del relatore. Questi ha peraltro
presentato (nella seduta del comitato ristretto dell8 aprile 1999) una proposta di
articolato, comprensiva di una serie di disposizioni.
Di un dibattito così complesso e articolato, possono sinteticamente indicarsi quali
principali profili trattati:
- requisiti delle scuole "paritarie";
- procedimento per il conseguimento della parità;
- effetti della parità;
- reclutamento del personale delle scuole "paritarie";
- libertà dinsegnamento;
- trattamento giuridico ed economico del personale;
- modalità di finanziamento.
Non mancano beninteso altri aspetti, quali le connessioni tra istruzione scolastica e
formazione professionale.
Da più parti rimarcate come fondamentali per la impostazione di un disegno di legge sono
state, prima ancora, la correlazione tra la disciplina della parità e il diritto allo
studio, e lesigenza di definire gli standard di qualità e di valutazione delle
istituzioni scolastiche.
Alcuni profili maggiormente dibattuti
Elemento centrale del dibattito intervenuto è stato il seguente: deve, una legge
sulla parità, far propria la concezione di un "servizio pubblico integrato"
dellistruzione?
Sul punto, si sono pronunciati a favore gli esponenti del mondo cattolico, contrari i
rappresentanti dei gruppi laici e di esperienze religiose non cattoliche.
Una volta definiti gli standard qualitativi che gli istituti privati debbono assumere,
numerose proposte individuano gli strumenti di ordine finanziario.
Gli strumenti astrattamente utilizzabili sono:
- buono scuola;
- agevolazioni fiscali;
- convenzione o contratto tra Stato ed istituto scolastico;
- retribuzione a carico dello Stato del personale.
Il buono scuola si configura come un titolo di credito personale e non cedibile, di
ammontare pari (o percentuale) alla spesa per studente che annualmente è stata sostenuta.
Le agevolazioni fiscali possono assumere la forma del credito dimposta, della
deducibilità ai fini della determinazione del reddito e della detraibilità
dellimposta.
Ai sensi della legislazione vigente, attualmente sono detraibili dallimposta per un
importo pari al 19 per cento le "spese per la frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i
contributi degli istituti statali".
Quante sono le scuole non statali
Secondo le stime Istat più recenti - per altro riferite allanno scolastico
1996-97 - la situazione della scuola non statale è la seguente:
- materna: 12.339 scuole; 672.141 alunni;
- elementare: 1.877 scuole; 203.016 alunni;
- media: 807 scuole; 68.551 alunni;
- superiore: 1.806 scuole; 159.277 alunni.
I finanziamenti destinati alle scuole non statali
Il bilancio dello Stato (stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione)
reca taluni stanziamenti a favore della scuola non statale.
Per quanto riguarda la scuola materna (centro di responsabilità n. 10, secondo i nuovi
criteri di stesura del bilancio), i fondi per gli interventi a favore delle scuole non
statali (unità previsionale di base 10.1.2.1) sono passati dai 126 miliardi del 1997 (a
consuntivo) ai 186 miliardi del 1998 (previsioni assestate) ai 406 miliardi per il 1999.
Per quanto riguarda la scuola elementare (centro di responsabilità n. 3), i fondi per gli
interventi a favore delle scuole non statali (unità previsionale 3.1.2.1.) sono passati
dai 108 miliardi del 1997 ai 148,9 miliardi del 1998. Il bilancio per il 1999
ribadisce lo stanziamento di 148,9 miliardi.
Per quanto riguarda la scuola media inferiore, nello stato di previsione del Ministero è
previsto uno specifico centro di responsabilità dedicato allistruzione media non
statale (n. 8). In tale centro di responsabilità, oltre ai fondi per il funzionamento
delle scuole (spese per il personale e per beni e servizi), sono presenti fondi specifici
per gli interventi a favore delle scuole non statali, il cui ammontare è passato da 1
miliardo del 1997 a 10 miliardi nel 1998.
La legge di bilancio ne ha definito un aumento a 15,7 miliardi per il 1999.
La finanziaria 99 (legge n. 449 del 1998) reca in Tabella A (fondo speciale di parte
corrente) per il Ministero della pubblica istruzione i seguenti finanziamenti: 1.147,5
miliardi per il 1999; 1.823,2 miliardi per il 2000; 1.968,2 miliardi per il 2001.
Tali finanziamenti precisava la relazione al disegno di legge finanziaria - sono
finalizzati altresì alla parità scolastica (insieme con altri provvedimenti:
elevamento dellobbligo scolastico; interventi in materia di personale; soppressione
dellEnte Scuole Materne della Sardegna; riforma delle accademie e dei conservatori;
riordino degli studi musicali; tutela delle minoranze linguistiche; compensi dei membri
delle commissioni desame; integrazione scolastica dei non vedenti; compensi
incentivanti e riqualificazione del personale; insegnamento di una seconda lingua
comunitaria nella scuola media).
La giurisprudenza costituzionale
Alcune sentenze della Corte costituzionale hanno affrontato profili connessi
allistruzione non statale.
Libertà dinsegnamento: la Corte costituzionale si pronunciava in materia con
la sent. n. 195 del 1975. La libertà dinsegnamento - affermava la Corte - è
pienamente garantita nelle scuole ed università statali, incontra invece nelle scuole non
statali e nelle università libere (pur se riconosciute persone giuridiche di diritto
pubblico) limiti necessari a realizzare le finalità perseguite da tali enti. A queste
conclusioni, rilevava la Corte, conduce proprio il principio posto dallarticolo 33
della Costituzione, del pluralismo scolastico.
Pertanto, nel caso in esame (in cui un professore presso università non statale era stato
privato della cattedra), "risulta di tutta evidenza che, negandosi ad una libera
università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad
una valutazione della loro personalità e negandosi alla stessa il potere di recedere dal
rapporto ove gli indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti
con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e si rinnegherebbe la libertà
di questa, inconcepibile senza la titolarità di quei poteri. I quali, giova aggiungere,
costituiscono certo una indiretta limitazione della libertà del docente, ma non ne
costituiscono violazione, perché libero è il docente di aderire, con il consenso alla
chiamata, alle particolari finalità della scuola; libero è egli di recedere, a sua
scelta, dal rapporto con essa quando tali finalità più non condivida".
Assistenza scolastica (chè materia su cui si esercita la competenza
legislativa delle regioni, ai sensi dellarticolo 117 Cost.): con la sent. n. 36 del
1982 e lord. n. 668 del 1988, la Corte riconosceva la legittimità costituzionale di
talune disposizioni legislative regionali, cui conseguivano la omessa estensione del
trasporto gratuito agli alunni di scuole elementari non statali diverse da quelle
autorizzate ovvero della fornitura gratuita di libri di testo agli alunni di scuole medie
non statali la cui frequenza non fosse gratuita.
Materia tributaria: la Corte si pronunciava con lord. n. 556 del 1987,
riconoscendo la legittimità della norma che comprendeva tra gli oneri deducibili dal
reddito complessivo tassabile con lIRPEF, le spese per frequenza di corsi di
istruzione in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali (ndr: detta disposizione, secondo la normativa attuale, vige in
riferimento alla detraibilità - non più deducibilità - di tali oneri).
Scuola non statale: talune indicazioni di massima reca la sent. n. 180 del 1988,
con cui la Corte si pronunciava su norma avente ad oggetto il reclutamento di docenti di
educazione fisica incaricati, sprovvisti di abilitazione.
Da ultimo, la sent. n. 454 del 1994 ha riconosciuto illegittimo, per contrasto con il
principio di eguaglianza, un articolo di legge poi trasfuso nel testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, "nella parte in cui esclude dalla
fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono
allobbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali
abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale".
"Posto che lobbligo scolastico può essere adempiuto in modi diversi dalla
frequenza delle scuole pubbliche o di quelle private abilitate a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, è ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione di chi
l'assolva in uno dei modi diversi da tale tipo di frequenza da una provvidenza destinata
non alle scuole bensì direttamente agli alunni e quindi in connessione con lobbligo
scolastico, il cui adempimento non è necessariamente legato alla frequenza solo delle
scuole pubbliche o di quelle autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale".
a cura di Luca Borsi
Articolo 33 della Costituzione
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per
la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Articolo 34 della Costituzione
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
13/08/1999 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |