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ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONGRESSUALE
DEL PARTITO POPOLARE ITALIANO
PROCEDURE
1.1 All'assemblea straordinaria congressuale partecipano con diritto di voto i sindaci delle città capoluogo, i presidenti delle province, i consiglieri regionali, i parlamentari, i segretari regionali e provinciali, i delegati eletti dalle assemblee provinciali degli iscritti e quelli eletti dalle assemblee provinciali costituite dai sindaci, dai consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali iscritti al Partito Popolare Italiano.
1.2 Partecipano, inoltre, con diritto di parola i consiglieri nazionali, i membri di governo, gli assessori provinciali e delle città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e i delegati all'assemblea nazionale di Chianciano.
1.3 I sindaci delle città capoluogo, i presidenti delle province, i consiglieri regionali, i parlamentari, i segretari regionali e quelli provinciali partecipano direttamente all'assemblea straordinaria congressuale. Sono altresì delegati i componenti dell'ufficio politico nazionale.
1.4 1 segretari provinciali convocano un'assemblea provinciale degli iscritti per
eleggere all'assemblea straordinaria congressuale un numero di delegati in proporzione
alla rappresentanza attribuita. Ogni comitato provinciale promuove, inoltre, un'assemblea
costituita dai sindaci, dai consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali per
eleggere i delegati degli eletti.
Nelle province il 50% della rappresentanza viene assegnato agli eletti ai vari livelli e
il 50% viene attribuito agli iscritti.
L'elezione dei delegati degli iscritti avviene sulla base di autocandidature da presentare
alla segreteria provinciale almeno tre giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Ogni
iscritto vota per un solo candidato qualora il numero dei delegati da eleggere sia
inferiore a 5 e per due candidati qualora sia superiore. L'elezione dei delegati degli
eletti avviene con voto unico sulla base di autocandidature. Tale elezione dovrà
favorire, per quanto possibile, una rappresentanza degli amministratori dei comuni
superiori ai 15.000 abitanti ed una di quella dei comuni inferiori.
Le segreterie provinciali disciplinano lo svolgimento delle assemblee e le modalità di
voto.
1.5 La rappresentanza congressuale nazionale è costituita dalla media dei voti
conseguiti in occasione delle elezioni politiche - riparto proporzionale - e delle
elezioni europee.
Per la Valle d'Aosta e per la provincia autonoma di Bolzano la rappresentanza congressuale
è costituita dalla media dei voti conseguiti in occasione delle elezioni europee e delle
elezioni regionali.
La rappresentanza congressuale viene equilibrata a livello provinciale in riferimento allo
scostamento del voto europeo da quello nazionale.
1.6 La rappresentanza congressuale viene così ripartita:
a) i sindaci delle città capoluogo, i presidenti di provincia, i consiglieri regionali, i parlarnentari e i segretari regionali sono delegati direttamente all'assemblea straordinaria con una delega del valore pari a 1.500 voti.
b) L'ulteriore rappresentanza degli eletti è attribuita, su base provinciale, ai sindaci, ai consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.
Essa viene determinata sottraendo dal 50% della rappresentanza degli eletti quella già assegnata, su base regionale, ai delegati di cui al precedente punto a).
Il valore della delega resta fissato a 1.500 voti.
Considerato che la rappresentanza degli eletti, lettera a) e lettera b), non può superare complessivamente il 50% di quella assegnata alle province, per alcune regioni, dato il significativo numero di amministratori, sono previste deleghe di valore diverso (1.000 voti) per consentire una equa rappresentanza a tutte le categorie di delegati.
c) Il 50% della rappresentanza provinciale viene assegnata agli iscritti della provincia che designano un delegato ogni 1.500 voti.
Il segretario provinciale è compreso tra i delegati degli iscritti attribuiti alla provincia.
Gli eventuali resti se uguali o superiori alla metà del valore della delega costituiranno una ulteriore delega; se inferiori andranno assegnati al delegato degli iscritti o all'amministratore che ha conseguito il maggior numero di voti. 1 resti vanno comunque arrotondati alla centinaia superiore qualora il valore sia uguale o superiore a 50, se inferiori vanno arrotondati alla centinaia inferiore.
1.7 1 calcoli previsti ai precedenti punti 1.4, 1.5 e 1.6 vengono effettuati dalla commissione nazionale dei garanti sulla base dei dati regionali e provinciali elaborati dagli uffici della direzione nazionale.
1.8 La commissione nazionale dei garanti adotta tutte le decisioni relative allo
svolgimento degli atti preparatori e all'organizzazione dell'assemblea straordinaria
congressuale.
La commissione nazionale dei garanti, composta dal dirigente organizzativo, che la
presiede, e da due segretari regionali:
a) fissa la rappresentanza e il numero dei delegati all'assemblea straordinaria
congressuale per ogni provincia e per ogni regione;
b) stabilisce il calendario degli adempimenti;
c) si pronuncia, in unica istanza ed in via definitiva, sull'eventuale contenzioso
relativo alle operazioni congressuali e decide entro 48 ore dal ricevimento del ricorso.
1.9 1 comitati provinciali, sia per le assemblee provinciali degli amministratori locali, che per le assemblee provinciali degli iscritti, dovranno concludere le operazioni congressuali entro il 19 settembre p.v. e comunicare i nominativi dei delegati entro 48 ore alla direzione nazionale - dipartimento organizzativo.
Speciale assemblea congressuale di Rimini19/08/1999 webmaster@euganeo.it |
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