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ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONGRESSUALE
DEL PARTITO POPOLARE ITALIANO

PROCEDURE

1.1 All'assemblea straordinaria congressuale partecipano con diritto di voto i sindaci delle città capoluogo, i presidenti delle province, i consiglieri regionali, i parlamentari, i segretari regionali e provinciali, i delegati eletti dalle assemblee provinciali degli iscritti e quelli eletti dalle assemblee provinciali costituite dai sindaci, dai consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali iscritti al Partito Popolare Italiano.

1.2 Partecipano, inoltre, con diritto di parola i consiglieri nazionali, i membri di governo, gli assessori provinciali e delle città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e i delegati all'assemblea nazionale di Chianciano.

1.3 I sindaci delle città capoluogo, i presidenti delle province, i consiglieri regionali, i parlamentari, i segretari regionali e quelli provinciali partecipano direttamente all'assemblea straordinaria congressuale. Sono altresì delegati i componenti dell'ufficio politico nazionale.

1.4 1 segretari provinciali convocano un'assemblea provinciale degli iscritti per eleggere all'assemblea straordinaria congressuale un numero di delegati in proporzione alla rappresentanza attribuita. Ogni comitato provinciale promuove, inoltre, un'assemblea costituita dai sindaci, dai consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali per eleggere i delegati degli eletti.
Nelle province il 50% della rappresentanza viene assegnato agli eletti ai vari livelli e il 50% viene attribuito agli iscritti.
L'elezione dei delegati degli iscritti avviene sulla base di autocandidature da presentare alla segreteria provinciale almeno tre giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Ogni iscritto vota per un solo candidato qualora il numero dei delegati da eleggere sia inferiore a 5 e per due candidati qualora sia superiore. L'elezione dei delegati degli eletti avviene con voto unico sulla base di autocandidature. Tale elezione dovrà favorire, per quanto possibile, una rappresentanza degli amministratori dei comuni superiori ai 15.000 abitanti ed una di quella dei comuni inferiori.
Le segreterie provinciali disciplinano lo svolgimento delle assemblee e le modalità di voto.

1.5 La rappresentanza congressuale nazionale è costituita dalla media dei voti conseguiti in occasione delle elezioni politiche - riparto proporzionale - e delle elezioni europee.
Per la Valle d'Aosta e per la provincia autonoma di Bolzano la rappresentanza congressuale è costituita dalla media dei voti conseguiti in occasione delle elezioni europee e delle elezioni regionali.
La rappresentanza congressuale viene equilibrata a livello provinciale in riferimento allo scostamento del voto europeo da quello nazionale.

1.6 La rappresentanza congressuale viene così ripartita:

a) i sindaci delle città capoluogo, i presidenti di provincia, i consiglieri regionali, i parlarnentari e i segretari regionali sono delegati direttamente all'assemblea straordinaria con una delega del valore pari a 1.500 voti.

b) L'ulteriore rappresentanza degli eletti è attribuita, su base provinciale, ai sindaci, ai consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

Essa viene determinata sottraendo dal 50% della rappresentanza degli eletti quella già assegnata, su base regionale, ai delegati di cui al precedente punto a).

Il valore della delega resta fissato a 1.500 voti.

Considerato che la rappresentanza degli eletti, lettera a) e lettera b), non può superare complessivamente il 50% di quella assegnata alle province, per alcune regioni, dato il significativo numero di amministratori, sono previste deleghe di valore diverso (1.000 voti) per consentire una equa rappresentanza a tutte le categorie di delegati.

c) Il 50% della rappresentanza provinciale viene assegnata agli iscritti della provincia che designano un delegato ogni 1.500 voti.
Il segretario provinciale è compreso tra i delegati degli iscritti attribuiti alla provincia.
Gli eventuali resti se uguali o superiori alla metà del valore della delega costituiranno una ulteriore delega; se inferiori andranno assegnati al delegato degli iscritti o all'amministratore che ha conseguito il maggior numero di voti. 1 resti vanno comunque arrotondati alla centinaia superiore qualora il valore sia uguale o superiore a 50, se inferiori vanno arrotondati alla centinaia inferiore.

1.7 1 calcoli previsti ai precedenti punti 1.4, 1.5 e 1.6 vengono effettuati dalla commissione nazionale dei garanti sulla base dei dati regionali e provinciali elaborati dagli uffici della direzione nazionale.

1.8 La commissione nazionale dei garanti adotta tutte le decisioni relative allo svolgimento degli atti preparatori e all'organizzazione dell'assemblea straordinaria congressuale.
La commissione nazionale dei garanti, composta dal dirigente organizzativo, che la presiede, e da due segretari regionali:
a) fissa la rappresentanza e il numero dei delegati all'assemblea straordinaria congressuale per ogni provincia e per ogni regione;
b) stabilisce il calendario degli adempimenti;
c) si pronuncia, in unica istanza ed in via definitiva, sull'eventuale contenzioso relativo alle operazioni congressuali e decide entro 48 ore dal ricevimento del ricorso.

1.9 1 comitati provinciali, sia per le assemblee provinciali degli amministratori locali, che per le assemblee provinciali degli iscritti, dovranno concludere le operazioni congressuali entro il 19 settembre p.v. e comunicare i nominativi dei delegati entro 48 ore alla direzione nazionale - dipartimento organizzativo.

Speciale assemblea congressuale di Rimini


19/08/1999
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