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Lo Stato di attuazione delle direttive comunitarie

Introduzione

Il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 ha approvato gli obiettivi generali indicati nel "Piano d’Azione per il mercato unico", presentato dalla Commissione europea. Con tale Piano d’Azione, dopo una fase che ha visto una notevole produzione di atti comunitari volti al completamento del mercato interno, la Commissione ha posto l’accento, tra l’altro, sull’esigenza di una corretta e tempestiva trasposizione ed un'effettiva applicazione delle norme comunitarie nell’ordinamento interno degli Stati membri. Nel documento la Commissione prefigura altresì la realizzazione di uno "scoreboard", il primo dei quali è stato presentato formalmente nel novembre 1997, sorta di sistema di punteggio con il quale si vuole misurare il grado di realizzazione del mercato unico nei suoi vari aspetti con particolare attenzione alla capacità degli Stati membri di adempiere agli obblighi comunitari.
In tale prospettiva assume particolare rilevanza il monitoraggio delle misure di attuazione delle leggi comunitarie annuali, considerando che il procedimento connesso a tali leggi costituisce lo strumento prevalente - sebbene non esclusivo - di trasposizione del diritto comunitario nell’ordinamento interno. Come è noto, infatti, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 86, cosiddetta "legge La Pergola", il Governo presenta ogni anno alle Camere un disegno di legge comunitaria che può dare attuazione diretta a disposizioni comunitarie ovvero che conferisce al Governo la delega legislativa indicando princìpi e criteri direttivi cui deve essere conformata l’attuazione delle direttive. La stessa legge comunitaria può disporre la delegificazione, nelle materie già disciplinate con legge ma non riservate alla legge, prevedendo che talune direttive possano essere attuate con regolamento, anche derogando a norme di legge.
Il procedimento di elaborazione del disegno di legge comunitaria, infine, è stato recentemente modificato, con la legge n. 25 del 1999, legge comunitaria 1998, eliminando dal testo della legge comunitaria annuale - ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1999 - l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, che generalmente costituiva l'allegato D. Tale elenco era infatti superfluo dal punto di vista legislativo, in quanto concernente direttive inerenti a materie già oggetto di delegificazione ed in ordine alle quali il Governo era quindi autorizzato a procedere all'attuazione con atto amministrativo. Esso ingenerava inoltre incertezza nelle Amministrazioni responsabili dell'elaborazione dei provvedimenti di attuazione in quanto esse erano solite attendere, benché ciò non fosse obbligatorio, il completamento dell'iter del disegno di legge comunitaria. Con l'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 25 del 1999 l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa è stato invece trasformato in un semplice elemento di informazione che il Governo deve fornire alle Camere nell'ambito della relazione che accompagna il disegno di legge comunitaria annuale.
Lo scopo del presente dossier, pertanto, non è quello di offrire un panorama esaustivo dello stato di recepimento del diritto comunitario nell’ordinamento interno - problematica oggetto di specifici documenti del Governo, in particolare del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - bensì quello di consentire una più agevole lettura dell’incidenza specifica assunta in tale ambito dalle leggi comunitarie.
Nel suddetto contesto vengono di seguito elencate, in ordine cronologico, le direttive recepite con le ultime leggi comunitarie, a partire dalla legge comunitaria 1993, ivi compreso il disegno di legge comunitaria 1999, attualmente all’esame del Senato (paragrafo 1.1).
Le stesse direttive vengono altresì riepilogate ripartite per ciascun allegato di ciascuna legge comunitaria di recepimento, con indicazione del titolo delle direttive nonché, ove disponibile, del relativo provvedimento di attuazione - decreto legislativo, regolamento o atto amministrativo - disposto dalla rispettiva legge comunitaria (paragrafo 1.2).
Per esigenze di completezza vengono anche indicate, in ordine cronologico, le direttive per cui non risulta in vigore alcun provvedimento nazionale specifico di recepimento - viene quindi data segnalazione dell’eventuale inclusione delle stesse nel disegno di legge comunitaria 1999 - includendo in tale elenco, con un'apposita nota, anche le direttive per le quali non figurano specifici atti nazionali di recepimento ma in relazione alle quali, secondo la citata documentazione del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, l'ordinamento interno risulta già conforme nonché quelle per cui risultano in corso di adozione i relativi atti di recepimento (paragrafo 2.1). Tale elenco è aggiornato alle direttive pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 5 giugno 1999.
Un ulteriore elenco illustra le direttive recepite con legge comunitaria, anche anteriore alla legge comunitaria 1993, per le quali però non risultano entrati in vigore i rispettivi provvedimenti nazionali di attuazione. Tale elenco, pertanto, include le direttive per cui sono in corso di emanazione eventuali decreti legislativi, regolamenti o decreti ministeriali di attuazione nonché il riferimento alle rispettive leggi comunitarie di recepimento (paragrafo 2.2).
In relazione al mancato recepimento delle direttive vengono infine indicate le più recenti sentenze di condanna nei confronti dell’Italia della Corte di giustizia delle Comunità europee (paragrafo 3.1) nonché i ricorsi pendenti su iniziativa della Commissione europea (paragrafo 3.2), che peraltro costituiscono la fase finale delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione.
È opportuno precisare, tuttavia, che tale dossier è uno strumento di lavoro che non ha carattere ufficiale in quanto, nel tempo che intercorre tra la raccolta e l’elaborazione dei vari dati da parte dell’Ufficio e la sua pubblicazione, è possibile che intervengano l’emanazione di provvedimenti interni o l’adozione di atti comunitari che modifichino il quadro illustrato.


27 settembre 1999
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