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Interrogazione al ministro degli Interni
Il Senatore Tino Bedin ha presentato una interrogazione al ministro degli Interni, per richiamare lattenzione su un problema degli artigiani orafani e chiedendo ai vari organi della pubblica amministrazione di assumere comportamenti coerenti fra loro e rispettosi delle disposizioni legislative.
BEDIN - Al Ministro degli Interni.
Premesso che:
- lart. 127 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773, recante il Testo Unico delle
norme di Pubblica Sicurezza, identificava come soggetti allobbligo di munirsi di
licenza del Questore, per esercitare la propria attività: "I fabbricanti, i
cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose...", con relativo
pagamento della tassa di concessione governativa;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, recante: "conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59 (cosiddetta "legge Bassanini"), ha
stabilito allarticolo 16, comma 1, che : "allart. 127, comma primo del
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931,
n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i
cesellatori, gli orafi, gli incastratori e gli esercenti di industrie o arti affini",
con la conseguenza che dal 6 maggio 1998, le suddette categorie di "cesellatori,
orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie o arti affini" non sono
più tenute allobbligo della licenza;
Considerato che:
- le Questure non stanno tenendo conto della norma di soppressione della licenza e
continuano ad imporre alle categorie sopraindicate ( orafi, cesellatori, incastratori),
lobbligo di munirsi di licenza, con i conseguenti costi;
- Le Questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del settore orafo, titolari del
marchio di identificazione, il versamento integrativo della tassa di concessione
governativa dovuta per il rinnovo della licenza, nella misura corrispondente a quella
dovuta dai "fabbricanti" (pari a L. 600.000), in attuazione di quanto previsto
nella circolare del Ministero degli Interni del 20/12/97, prot. 559/C-27626-12020;
- Il Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato, con nota del 16
settembre 1998, prot. 721871, rispondendo ad un quesito posto dallAssociazione
artigiani orafi, argentieri, orologiai ed affini relativamente alla configurazione
giuridica degli orafi artigiani, ha precisato che: "rientrano nella categoria di
"orafo" le imprese artigiane di oreficeria iscritte allalbo delle imprese
artigiane di cui allart. 5 della L. 443/85 che, oltre a svolgere riparazioni,
rifacimenti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di oggetti
in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto automatizzate";
ha altresì chiarito espressamente che "il possesso del marchio di identificazione
(prescritto dalla legge 46/68 recante "disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione di metalli preziosi") non produce automaticamente la qualifica di
fabbricante in senso giuridico";
Osservato che:
- da quanto descritto deriva innanzitutto che lorafo, come sopra definito, anche se
in possesso del marchio di identificazione, non assume la figura giuridica di fabbricante,
sempreché non esegua lavorazioni completamente automatizzate;
- dal 6 maggio u.s. la figura giuridica dellorafo, per lo svolgimento
dellattività, anche di produzione, non richiede più il possesso della licenza, né
del suo rinnovo (con il pagamento della tassa di concessione di lire 120.000).
Chiede di sapere:
se ritenga doveroso modificare la citata nota del 10/12/97, prot. 559/C, tenendo conto dei
chiarimenti del Ministero dellIndustria, affinché le strutture che dipendono dal
Suo dicastero procedano nellapplicazione della normativa alla luce dei chiarimenti
forniti dal competente Ministero dellIndustria, Commercio e Artigianato e dei nuovi
provvedimenti legislativi.
2
gennaio 1999 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |