i-s9-03

Rispettosa dei principi del Trattato dell’Unione Europea
Una nuova legge disciplina i diritti
dei consumatori e degli utenti
Alle associazioni è riconosciuto il diritto di un intervento preventivo,
oltre che alla tutela finale

di Giancarlo Zilio

I diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti sono riconosciuti e garantiti da una legge dello Stato, in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata. Questo è quanto stabilisce l'articolo 1 della legge <<Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti>> approvata in via definitiva dal Senato giovedì 2 luglio 1998. La legge riconosce come fondamentali i diritti alla tutela della salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all'educazione al consumo; alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; infine all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Dopo aver definito la figura dei consumatori e utenti e delle loro associazioni, la legge stabilisce che queste ultime sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, di ordinare la pubblicazione sui giornali dei provvedimenti presi dallo stesso giudice. Oltre ad un potere di intervento "a valle", alle associazioni è anche riconosciuto un ruolo "a monte" di tutela preventiva dei cittadini. Le associazioni faranno parte infatti del nuovo Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito presso il Ministero dell'Industria e al quale saranno invitate anche le associazioni di tutela ambientale riconosciute e le associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Il Consiglio nazionale ha i seguenti compiti: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; f) favorire ogni forma di raccordo e di coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il Presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano; g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.
Per far parte del Consiglio nazionale le associazioni devono essere iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, istituito presso il Ministero dell'Industria. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso comprovato di alcuni requisiti, tra i quali l'avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica; la tenuta di un elenco di iscritti aggiornato annualmente; un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale (circa 28.000) e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o provincie autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse. Altri requisiti richiesti riguardano l'elaborazione di un bilancio annuale e la tenuta dei libri contabili; lo svolgimento di una attività continuativa nei tre anni precedenti. Infine i rappresentanti legali dell'associazione non devono avere subito alcuna condanna passata in giudicato né essere imprenditori o amministratori di imprese di produzione e servizi per i settori di cui si occupa l'associazione.


30/10/1998
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