i-s9-03
Rispettosa
dei principi del Trattato dellUnione Europea
Una
nuova legge disciplina i diritti
dei consumatori e degli utenti
Alle
associazioni è riconosciuto il diritto di un intervento
preventivo,
oltre che alla tutela finale
di Giancarlo Zilio
I diritti e gli interessi individuali
e collettivi dei consumatori e degli utenti sono riconosciuti e
garantiti da una legge dello Stato, in conformità ai principi
contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione
europea nonché nella
normativa comunitaria derivata. Questo è quanto stabilisce
l'articolo 1 della legge <<Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti>> approvata in via definitiva dal Senato
giovedì 2 luglio 1998. La legge riconosce come fondamentali i
diritti alla tutela della salute; alla sicurezza e alla qualità
dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione e ad una
corretta pubblicità; all'educazione al consumo; alla
correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali
concernenti beni e servizi; alla promozione e allo sviluppo
dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti; infine all'erogazione dei servizi
pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Dopo aver definito la figura dei consumatori e utenti e delle
loro associazioni, la legge stabilisce che queste ultime sono
legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo al giudice competente di inibire gli atti e i
comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli
utenti, di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare
gli effetti dannosi delle violazioni accertate, di ordinare la
pubblicazione sui giornali dei provvedimenti presi dallo stesso
giudice. Oltre ad un potere di intervento "a valle",
alle associazioni è anche riconosciuto un ruolo "a
monte" di tutela preventiva dei cittadini. Le associazioni
faranno parte infatti del nuovo Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, istituito presso il Ministero
dell'Industria e al quale saranno invitate anche le associazioni
di tutela ambientale riconosciute e le associazioni nazionali
delle cooperative dei consumatori. Il Consiglio nazionale ha i
seguenti compiti: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli
schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di
legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti
che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli
utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e
alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e
conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori
e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza
dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la
diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento
dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia
previsti per la soluzione delle controversie; f) favorire ogni
forma di raccordo e di coordinamento tra le politiche nazionali e
regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti,
assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia
rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti
nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il Presidente
convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico
cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi
rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli
ordinamenti regionali e delle provincie autonome di Trento e di
Bolzano; g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o
privati di altri Paesi e dell'Unione europea.
Per far parte del Consiglio nazionale le associazioni devono
essere iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale, istituito
presso il Ministero dell'Industria. L'iscrizione nell'elenco è
subordinata al possesso comprovato di alcuni requisiti, tra i
quali l'avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto
che sancisca un ordinamento a base democratica; la tenuta di un
elenco di iscritti aggiornato annualmente; un numero di iscritti
non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale
(circa 28.000) e presenza sul territorio di almeno cinque regioni
o provincie autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse. Altri
requisiti richiesti riguardano l'elaborazione di un bilancio
annuale e la tenuta dei libri contabili; lo svolgimento di una
attività continuativa nei tre anni precedenti. Infine i
rappresentanti legali dell'associazione non devono avere subito
alcuna condanna passata in giudicato né essere imprenditori o
amministratori di imprese di produzione e servizi per i settori
di cui si occupa l'associazione.
| 30/10/1998 webmaster@euganeo.it |
il collegio senatoriale
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