Atto Senato 4128, conversione in legge del
decreto legge 24 maggio 1999, n. 148 Sostegno pubblico alle imprese
e regolazione contributiva in agricoltura Differimento dei termini per l'applicazione
del decreto legislativo 123/98; commissione Industria , sede referente, relatore Maconi
di Raffaella Di Sipio
Le ragioni del differimento dei termini Il decreto legislativo n.123 del 1998 reca disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese. Si tratta di un provvedimento emanato
in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n.57 del 19971 (la
cd. Bassanini 1) al fine di riordinare la disciplina delle attività economiche ed
industriali, con particolare attenzione al sostegno e allo sviluppo delle imprese.
Il senso della delega contenuta nella "Bassanini 1" si spiega in ragione del
fatto che il riordino degli interventi a sostegno delle attività produttive è una tappa
fondamentale e necessaria del più ampio processo di decentramento delle funzioni statali
alle Regioni e, quindi, della riforma della Pubblica Amministrazione.
E evidente che la razionalizzazione degli interventi in titolo è concretamente
possibile solo se preceduta dalleffettivo conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed è proprio per questa ragione che il legislatore ha provveduto ad armonizzare i
termini per il completamento dei rispettivi processi:
il termine previsto dal decreto legislativo n.123/19982 per il riordino della
disciplina degli interventi di incentivazione alle imprese coincideva con il 15 maggio
1999;
il termine relativo al conferimento agli enti locali dei compiti statali in materia di
sviluppo economico ed attività produttive è stato fissato dalla legge n.112/1998 al 31
dicembre 1998 .
Il problema è sorto quando la data del 31 dicembre 1998 è stata fatta slittare fino al
31 dicembre 2000 dalla legge n.50/19993 senza, al contempo, disporre in merito
alla data di cui al decreto legislativo n.123/1998.
Di conseguenza, è necessario ovviare alla mancata armonizzazione temporale attraverso un
differimento del termine previsto dallarticolo 12 del decreto legislativo
n.123/1998.
Liter alla Camera dei Deputati
(Relatore Giovanni SAONARA)
Il testo originario
Il testo originario del decreto-legge 24 maggio 1999 n.148 constava di un unico articolo
composto di due commi. La finalità che si intendeva perseguire era il differimento dei
termini relativi a due distinti settori normativi:
la armonizzazione del termine di cui al decreto legislativo n.123/1998 con la data di
completamento del processo di trasferimento alle regioni delle singole funzioni conferite;
la questione della regolarizzazione delle posizioni previdenziali, assistenziali ed
assicurative relative al comparto agricolo disciplinata dalla legge n.448/1998
allarticolo 76, comma 1.
Le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati
La Commissione Attività Produttive della Camera ha proceduto ad alcune modificazioni di
natura tecnico-formale dei due commi originari; ha altresì ritenuto opportuno introdurre
una ulteriore previsione di differimento di termini relativa al decreto legislativo 26
maggio 1997, n.155, concernente lattuazione delle direttive comunitarie in materia
di igiene dei prodotti alimentari. A) Le modificazioni al comma 1 Sono state sostituite le parole "non oltre un anno dal termine individuato
ai sensi del comma 1 dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112" con le seguenti "non oltre un anno dal termine di decorrenza
dellesercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro
conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, individuato ai sensi del comma 1
dellarticolo 7 del citato decreto legislativo n.112 del 1998". In questo modo viene chiaramente evidenziato che lapplicazione del decreto
n.123 decorrerà entro un anno dal momento di inizio dellesercizio, da parte delle
regioni, delle funzioni conferite ex decreto legislativo n.112, contestuale alla
emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio volti a disporre il trasferimento
delle risorse a ciò necessarie. B) Le modificazioni al comma 2 La X^ Commissione della Camera dei Deputati ha tenuto fermo il differimento della
prima rata al 31 ottobre ed ha fissato al 15 dicembre il termine per la seconda rata.
Lordinaria cadenza semestrale riprenderà a partire dal 2000.
Si è ritenuto, così, di evitare che la facilitazione per gli operatori, i contribuenti e
per lINPS si ripercuota negativamente sugli introiti previsti per lanno
corrente. C) Linserimento dei commi 2-bis e 2-ter Le norme introdotte prevedono che per le industrie alimentari con un numero
massimo di dipendenti pari a cinque le sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al
decreto legislativo n.155/19974 si applichino a decorrere dal 1^ aprile 2000,
mentre i termini per ladeguamento6siano differiti al 31 marzo 2000.
Osservazioni finali sul tema della politica industriale italiana
E certamente vero che il provvedimento in esame trae la propria ragione
dessere da uno spostamento di termini e che la sua portata potrebbe ritenersi, per
questo, limitata.
In realtà la interdipendenza tra il decreto legislativo n.123/1998(i cui termini
di applicazione sono appunto prorogati) e la cd. legge Bassanini 1 implica un tema più
ampio ed importante: le caratteristiche che la politica industriale di un Paese moderno
deve avere.
Punto di partenza sono i principi enunciati dalla legge n.59/1997 anche in relazione
alle politiche di sostegno alle imprese:
sussidiarietà, completezza, efficienza, economicità, cooperazione interistituzionale,
responsabilità ed unicità amministrativa, omogeneità, adeguatezza e differenziazione.
Detti principi sono il quadro di riferimento per vincere le difficoltà che le
amministrazioni a livello centrale e a livello regionale stanno incontrando nella
riorganizzazione delle competenze in materia di incentivi ai sistemi produttivi. E assolutamente necessario trovare un equilibrio tra i provvedimenti statali, in
particolare quelli del Ministero dellIndustria, e i provvedimenti adottati dalle
Regioni. In proposito, si ricorda che a queste è stata delegata con il decreto
legislativo n.112/1998 la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi
e benefici di qualsiasi genere allindustria. Dunque, le Regioni hanno competenza ad
erogare incentivi alle piccole e medie imprese e nei confronti delle aree che rientrano
nei programmi comunitari nelle seguenti ipotesi:
per programmi di innovazioni e trasferimento tecnologico;
per la cooperazione nel settore industriale;
per il sostegno agli investimenti;
per lo sviluppo della commercializzazione e dellinternalizzazione delle imprese;
per lo sviluppo della occupazione e dei servizi reali alle industrie.
Troppi, però, sono i nodi irrisolti della politica industriale italiana.
Abbiamo una struttura fortemente polarizzata per settori e segmenti, una ancora carente
innovazione tecnologica nonché una insufficiente capacità di gestire sistemi e progetti
complessi. A ciò si aggiungono una scarsità di investimenti diretti in Italia e la
analoga scarsità di investimenti diretti allestero7. Una politica industriale efficiente deve puntare alla innovazione e alla qualità di
processi e prodotti ma, allo stesso tempo, a strategie di sviluppo territoriale. I
sistemi locali sono infatti le sedi più idonee a favorire lo sviluppo e ad attrarre nuovi
investimenti8.
Dal documento di programmazione economica per il 2000-2003 emerge che il Governo si sta
muovendo in questa direzione ma è evidente che molti sono ancora gli obiettivi da
realizzare.
13 luglio 1999
Note
1Cfr. articolo 4, comma 4, lettera c). 2 Cfr. articolo 12, comma 3. 3 Cfr. articolo 9, comma 6. 4 Cfr. articolo 8, comma 1. 5 Cfr. articolo 9. 6 Cfr. articolo 4, comma 3. 7 Cfr. intervento in Aula dellon. SAONARA, in Res. Somm. Camera
dei Deputati del 28 giugno 1999. 8 Per una analisi più approfondita della questione cfr. intervento
dellon. MORGANDO Sottosegretario di Stato per lindustria, il commercio e
lartigianato, in Res. Somm. Camera dei Deputati del 28 giugno 1999.