i-se14

Scheda di lavoro del Gruppo Ppi del Senato
Atto Senato 4128, conversione in legge del decreto legge 24 maggio 1999, n. 148
Sostegno pubblico alle imprese
e regolazione contributiva in agricoltura

Differimento dei termini per l'applicazione del decreto legislativo 123/98; commissione Industria , sede referente, relatore Maconi

di Raffaella Di Sipio

Le ragioni del differimento dei termini
Il decreto legislativo n.123 del 1998 reca disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese. Si tratta di un provvedimento emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n.57 del 19971 (la cd. Bassanini 1) al fine di riordinare la disciplina delle attività economiche ed industriali, con particolare attenzione al sostegno e allo sviluppo delle imprese.
Il senso della delega contenuta nella "Bassanini 1" si spiega in ragione del fatto che il riordino degli interventi a sostegno delle attività produttive è una tappa fondamentale e necessaria del più ampio processo di decentramento delle funzioni statali alle Regioni e, quindi, della riforma della Pubblica Amministrazione.
E’ evidente che la razionalizzazione degli interventi in titolo è concretamente possibile solo se preceduta dall’effettivo conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed è proprio per questa ragione che il legislatore ha provveduto ad armonizzare i termini per il completamento dei rispettivi processi:
il termine previsto dal decreto legislativo n.123/19982 per il riordino della disciplina degli interventi di incentivazione alle imprese coincideva con il 15 maggio 1999;
il termine relativo al conferimento agli enti locali dei compiti statali in materia di sviluppo economico ed attività produttive è stato fissato dalla legge n.112/1998 al 31 dicembre 1998 .
Il problema è sorto quando la data del 31 dicembre 1998 è stata fatta slittare fino al 31 dicembre 2000 dalla legge n.50/19993 senza, al contempo, disporre in merito alla data di cui al decreto legislativo n.123/1998.
Di conseguenza, è necessario ovviare alla mancata armonizzazione temporale attraverso un differimento del termine previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n.123/1998.

L’iter alla Camera dei Deputati
(Relatore Giovanni SAONARA)
Il testo originario

Il testo originario del decreto-legge 24 maggio 1999 n.148 constava di un unico articolo composto di due commi. La finalità che si intendeva perseguire era il differimento dei termini relativi a due distinti settori normativi:
la armonizzazione del termine di cui al decreto legislativo n.123/1998 con la data di completamento del processo di trasferimento alle regioni delle singole funzioni conferite;
la questione della regolarizzazione delle posizioni previdenziali, assistenziali ed assicurative relative al comparto agricolo disciplinata dalla legge n.448/1998 all’articolo 76, comma 1.

Le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati

La Commissione Attività Produttive della Camera ha proceduto ad alcune modificazioni di natura tecnico-formale dei due commi originari; ha altresì ritenuto opportuno introdurre una ulteriore previsione di differimento di termini relativa al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, concernente l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di igiene dei prodotti alimentari.
A) Le modificazioni al comma 1
Sono state sostituite le parole "non oltre un anno dal termine individuato ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112" con le seguenti "non oltre un anno dal termine di decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, individuato ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto legislativo n.112 del 1998".
In questo modo viene chiaramente evidenziato che l’applicazione del decreto n.123 decorrerà entro un anno dal momento di inizio dell’esercizio, da parte delle regioni, delle funzioni conferite ex decreto legislativo n.112, contestuale alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio volti a disporre il trasferimento delle risorse a ciò necessarie.
B) Le modificazioni al comma 2
La X^ Commissione della Camera dei Deputati ha tenuto fermo il differimento della prima rata al 31 ottobre ed ha fissato al 15 dicembre il termine per la seconda rata. L’ordinaria cadenza semestrale riprenderà a partire dal 2000.
Si è ritenuto, così, di evitare che la facilitazione per gli operatori, i contribuenti e per l’INPS si ripercuota negativamente sugli introiti previsti per l’anno corrente.
C) L’inserimento dei commi 2-bis e 2-ter
Le norme introdotte prevedono che per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque le sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al decreto legislativo n.155/19974 si applichino a decorrere dal 1^ aprile 2000, mentre i termini per l’adeguamento6siano differiti al 31 marzo 2000.

Osservazioni finali sul tema della politica industriale italiana

E’ certamente vero che il provvedimento in esame trae la propria ragione d’essere da uno spostamento di termini e che la sua portata potrebbe ritenersi, per questo, limitata.
In realtà la interdipendenza tra il decreto legislativo n.123/1998 (i cui termini di applicazione sono appunto prorogati) e la cd. legge Bassanini 1 implica un tema più ampio ed importante: le caratteristiche che la politica industriale di un Paese moderno deve avere.
Punto di partenza sono i principi enunciati dalla legge n.59/1997 anche in relazione alle politiche di sostegno alle imprese:
sussidiarietà, completezza, efficienza, economicità, cooperazione interistituzionale, responsabilità ed unicità amministrativa, omogeneità, adeguatezza e differenziazione.
Detti principi sono il quadro di riferimento per vincere le difficoltà che le amministrazioni a livello centrale e a livello regionale stanno incontrando nella riorganizzazione delle competenze in materia di incentivi ai sistemi produttivi.
E’ assolutamente necessario trovare un equilibrio tra i provvedimenti statali, in particolare quelli del Ministero dell’Industria, e i provvedimenti adottati dalle Regioni. In proposito, si ricorda che a queste è stata delegata con il decreto legislativo n.112/1998 la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria. Dunque, le Regioni hanno competenza ad erogare incentivi alle piccole e medie imprese e nei confronti delle aree che rientrano nei programmi comunitari nelle seguenti ipotesi:
per programmi di innovazioni e trasferimento tecnologico;
per la cooperazione nel settore industriale;
per il sostegno agli investimenti;
per lo sviluppo della commercializzazione e dell’internalizzazione delle imprese;
per lo sviluppo della occupazione e dei servizi reali alle industrie.
Troppi, però, sono i nodi irrisolti della politica industriale italiana.
Abbiamo una struttura fortemente polarizzata per settori e segmenti, una ancora carente innovazione tecnologica nonché una insufficiente capacità di gestire sistemi e progetti complessi. A ciò si aggiungono una scarsità di investimenti diretti in Italia e la analoga scarsità di investimenti diretti all’estero7.
Una politica industriale efficiente deve puntare alla innovazione e alla qualità di processi e prodotti ma, allo stesso tempo, a strategie di sviluppo territoriale. I sistemi locali sono infatti le sedi più idonee a favorire lo sviluppo e ad attrarre nuovi investimenti8.
Dal documento di programmazione economica per il 2000-2003 emerge che il Governo si sta muovendo in questa direzione ma è evidente che molti sono ancora gli obiettivi da realizzare.
13 luglio 1999

Note

1Cfr. articolo 4, comma 4, lettera c).
2
Cfr. articolo 12, comma 3.
3
Cfr. articolo 9, comma 6.
4
Cfr. articolo 8, comma 1.
5
Cfr. articolo 9.
6
Cfr. articolo 4, comma 3.
7 Cfr. intervento in Aula dell’on. SAONARA, in Res. Somm. Camera dei Deputati del 28 giugno 1999.
8 Per una analisi più approfondita della questione cfr. intervento dell’on. MORGANDO Sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e l’artigianato, in Res. Somm. Camera dei Deputati del 28 giugno 1999.


11 agosto 1999
webmaster@euganeo.it
home page
il collegio senatoriale di
Tino Bedin