i-se03
Schede di lavoro del Gruppo Ppi del Senato
La normativa vigente
Secondo la normativa vigente il trattamento di fine rapporto del settore privato (1) può
essere inquadrato come una retribuzione differita. Essa viene costituita attraverso
laccantonamento, ad opera del datore di lavoro, di una somma pari al 7,40% della
retribuzione del dipendente (2).
Contenuto del provvedimento
Articolo 1
Reca lelencazione delle definizioni e dei termini tecnici che sono
utilizzati nel testo.
Articolo 2
Indica le modalità di attribuzione del Tfr ai fondi pensione chiarendo che
lambito di riferimento è esclusivamente quello aziendale ovvero interaziendale (3).
A partire da 1999 (e sino al 2002) si consente, in alternativa al versamento puro e
semplice, di trasformare il debito per il Tfr in titoli da assegnare ai fondi pensione
(istituiti da fonti di natura contrattuale collettiva). Si tratta di strumenti finanziari
aventi valore corrispondente al versamento, che agli stessi fondi pensione è dovuto,
dellimporto relativo allaccantonamento per il Tfr.
Dunque, nel momento in cui limpresa rinuncia ad una fonte di autofinanziamento a
basso costo quale è il Tfr, si intende far gravare su di essa i minori costi possibili.
E evidente che il meccanismo di trasformazione descritto non trova applicazione per
le società a responsabilità limitata in quanto esse non possono emettere titoli
obbligazionari ai sensi dellarticolo 2486, comma 3, Codice civile. Inoltre, le quote
di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata mancano del carattere
cartolare e, per questo, non sono neppure negoziabili sul mercato dei capitali (4).
Il meccanismo della trasformazione in titoli è subordinato al consenso in forma
scritta e specifica del lavoratore.
Si sono così respinti lipotesi del cd. "silenzio-assenso" e gli
eventuali equivoci che ne sarebbero potuti derivare.
Articolo 3
Prevede lipotesi che i titoli in cui trasformare gli accantonamenti
relativi al Tfr consistano in strumenti finanziari (azioni) appositamente emessi dalla
società di appartenenza dei lavoratori o da altre del gruppo.
Si tratta di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani od esteri riconosciuti
dalla CONSOB.
La disciplina di cui al presente articolo è intesa a garantire lattribuzione ai
fondi pensione di titoli aventi un sufficiente grado di liquidità.
Le relative delibere di aumento del capitale sono assunte secondo la disciplina
ordinaria dettata per le società quotate nei mercati regolamentati (5).
Ciò significa che non viene pienamente rispettato il contenuto della delega che
prevede "la definizione, nel rispetto dei diritti di soci, di modalità semplificate
di emissione".
La trasformazione in titoli è subordinata al consenso ed allaccettazione di
congruità del soggetto gestore del fondo pensione che, in quanto operatore finanziario
professionale, è in grado di valutare la convenienza economica delloperazione.
E evidente che in questo modo il lavoratore è garantito dai possibili rischi di
illiquidità del titolo corrispostogli perché il gestore del fondo pensione "potrà
valutare la convenienza a ricevere un certo titolo per un dato controvalore e potrà,
alloccorrenza, negoziare lo stesso trasformandolo in liquidità da dirottare su
altri investimenti" (6).
E inoltre previsto che gli accantonamenti relativi al Tfr siano trasformati
in obbligazioni anche convertibili in azioni, ovvero in altri titoli con warrant (7),
della società di appartenenza del dipendente o di altre del gruppo .
Anche in questa ipotesi non è rispettato il criterio direttivo di cui alla delega per la
semplificazione della procedura di emissione dei titoli in esame.
Articolo 4
La possibilità di trasformare gli accantonamenti relativi al Tfr in obbligazioni
convertibili in azioni è consentita anche nel caso di società o ente (residente in
Italia), di appartenenza del lavoratore o facente parte del medesimo gruppo, che non sia
ancora quotata (8). Due sono le condizioni da rispettare:
1) la successiva presentazione di domanda di ammissione alla quotazione
presso i mercati regolamentati (9);
2) la sottoposizione a revisione, anche volontaria, del bilancio relativo
allesercizio precedente a quello in corso.
La disposizione è limitata alle sole obbligazioni convertibili. Sono esclusi i titoli
azionari e le obbligazioni ordinarie.
La disciplina di cui al presente articolo è intesa a garantire lattribuzione ai
fondi pensione di titoli aventi un sufficiente grado di liquidità.
Così come nellarticolo 3 viene sostanzialmente eluso il criterio direttivo di
cui alla delega sulla semplificazione della procedura per lemissione dei titoli.
Articolo 5
Disciplina una possibilità ulteriore rispetto a quella dellarticolo 4 nei
confronti di società o enti (residenti in Italia) non quotati e che non intendono
quotarsi . Detti soggetti sono autorizzati, dietro delibera dellassemblea
straordinaria, a consentire lingresso nel proprio capitale sociale di uno o più
Qualificati Operatori Finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle partecipazioni
al capitale con diritto di voto nellassemblea ordinaria.
Condizione della detta operazione è che il bilancio relativo allesercizio
precedente a quello in corso sia stato sottoposto a revisione anche volontaria.
Nellarticolo 1, comma 1, lettera i) è contenuta lelencazione dei
soggetti ricompresi nella categoria dei Qualificati Operatori Finanziari.
Articolo 6
Prevede lestensione della garanzia INPS (10) a favore dei soggetti terzi
finanziatori delle imprese che versino in contanti ai fondi pensione gli accantonamenti
per il Tfr.
Sono così agevolate anche le imprese di minori dimensioni per le quali la
cartolarizzazione del Tfr è di difficile realizzazione perché non sono in condizioni di
emettere titoli in proprio, né di farli emettere a terzi per loro conto.
Articolo 7
Consente che gli strumenti finanziari di cui agli articoli da 3 a 5 siano
attribuiti ai fondi pensione in forma di opzione, anche allo scopo di facilitarne la
gestione.
Condizioni di tale soluzione sono:
1) la richiesta del soggetto gestore del fondo;
2) la specifica previsione da parte dellaccordo aziendale o interaziendale.
Articolo 8
Reca una serie di agevolazioni tributarie.
A) Il trattamento tributario per le operazioni di cui agli articoli da 2 a 7 è il
medesimo previsto per il versamento ai fondi pensione degli accantonamenti per il Tfr.
Ciò implica che le somme in questione sono escluse dalla base imponibile sia
dellimpresa, sia del dipendente.
Nulla è detto in relazione alla deducibilità dalla rispettiva imposta sui redditi dei
contributi versati ai fondi pensione dai datori di lavoro e dai dipendenti. Secondo la
normativa vigente (11) la deducibilità dalla base imponibile è subordinata alla
condizione che la fonte istitutiva del fondo pensione preveda la destinazione in favore
del medesimo di una quota dellaccantonamento per il Tfr pari almeno allimporto
del contributo erogato dal datore di lavoro ovvero dal dipendente.
Non è espressamente indicato se le operazioni disciplinate dagli articoli 2-5 e 7
determinino per limpresa il beneficio (12) di costituire una speciale riserva
in sospensione di imposta in misura non superiore al 3% delle quote di accantonamento
annuale per il Tfr destinate ai fondi pensione.
B) Applicazione dellimposta di registro in misura fissa (lire 250.000)
sulle operazioni di aumento di capitale o di emissione di prestiti obbligazionari (13).
C) Il conferimento del Tfr al capitale dellemittente viene inquadrato
alla stregua di conferimento in denaro.
Ciò consente la possibilità di usufruire della agevolazione denominata Dual income
tax (DIT) con la quale si tassa con laliquota ridotta del 19% la remunerazione
ordinaria degli incrementi di capitale investito nellimpresa.
D) Le imprese che, anche a causa delle loro limitate dimensioni (14), non si
avvalgono delle possibilità degli articoli 2-7 e versano in contanti gli accantonamenti
per il Tfr ai fondi pensione usufruiscono di una agevolazione volta a compensare la
seguente perdita di liquidità. Essa consiste nella elevazione dellaccantonamento in
sospensione di imposta di cui allarticolo 13, comma 6, D.lgs. n.124 (come modificato
dallarticolo 11 della L.n.335) (15).
Note
6 luglio 1999
| 7
agosto 1999 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |