i-se03

Schede di lavoro del Gruppo Ppi del Senato
Schema di decreto legislativo, a norma dell’articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144
Trasformazione in titoli
del trattamento di fine rapporto
Commissione Lavoro; sede consultiva su atti del Governo; relatore Montagnino

di Raffaella Di Sipio

Lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all’articolo 71, commi 1 e 2, del collegato ordinamentale n.144 del 17/5/99. La delega concerne l’utilizzo dell’accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto e si pone tre obiettivi:
1) attribuzione ai fondi pensione, previo consenso del lavoratore, di "strumenti finanziari" per utilizzare l’accantonamento annuale del Tfr;
2) definizione delle modalità di emissione e conversione degli strumenti finanziari;
3) previsione del ricorso alla garanzia posta a tutela del Tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro anche all’ipotesi del mancato ricorso all’emissione degli strumenti finanziari.
In questo modo:
viene stimolato l’accumulo delle risorse dei fondi pensione attraverso l’inserimento di questi nell’ambito degli investitori istituzionali;
si fornisce l’auspicato impulso alla previdenza integrativa.

La normativa vigente
Secondo la normativa vigente il trattamento di fine rapporto del settore privato (1) può essere inquadrato come una retribuzione differita. Essa viene costituita attraverso l’accantonamento, ad opera del datore di lavoro, di una somma pari al 7,40% della retribuzione del dipendente (2).

Contenuto del provvedimento

Articolo 1
Reca l’elencazione delle definizioni e dei termini tecnici che sono utilizzati nel testo.

Articolo 2
Indica le modalità di attribuzione del Tfr ai fondi pensione chiarendo che l’ambito di riferimento è esclusivamente quello aziendale ovvero interaziendale (3).
A partire da 1999 (e sino al 2002) si consente, in alternativa al versamento puro e semplice, di trasformare il debito per il Tfr in titoli da assegnare ai fondi pensione (istituiti da fonti di natura contrattuale collettiva). Si tratta di strumenti finanziari aventi valore corrispondente al versamento, che agli stessi fondi pensione è dovuto, dell’importo relativo all’accantonamento per il Tfr.
Dunque, nel momento in cui l’impresa rinuncia ad una fonte di autofinanziamento a basso costo quale è il Tfr, si intende far gravare su di essa i minori costi possibili.
E’ evidente che il meccanismo di trasformazione descritto non trova applicazione per le società a responsabilità limitata in quanto esse non possono emettere titoli obbligazionari ai sensi dell’articolo 2486, comma 3, Codice civile. Inoltre, le quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata mancano del carattere cartolare e, per questo, non sono neppure negoziabili sul mercato dei capitali (4).
Il meccanismo della trasformazione in titoli è subordinato al consenso in forma scritta e specifica del lavoratore.
Si sono così respinti l’ipotesi del cd. "silenzio-assenso" e gli eventuali equivoci che ne sarebbero potuti derivare.

Articolo 3
Prevede l’ipotesi che i titoli in cui trasformare gli accantonamenti relativi al Tfr consistano in strumenti finanziari (azioni) appositamente emessi dalla società di appartenenza dei lavoratori o da altre del gruppo.
Si tratta di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani od esteri riconosciuti dalla CONSOB.
La disciplina di cui al presente articolo è intesa a garantire l’attribuzione ai fondi pensione di titoli aventi un sufficiente grado di liquidità.
Le relative delibere di aumento del capitale sono assunte secondo la disciplina ordinaria dettata per le società quotate nei mercati regolamentati (5).
Ciò significa che non viene pienamente rispettato il contenuto della delega che prevede "la definizione, nel rispetto dei diritti di soci, di modalità semplificate di emissione".
La trasformazione in titoli è subordinata al consenso ed all’accettazione di congruità del soggetto gestore del fondo pensione che, in quanto operatore finanziario professionale, è in grado di valutare la convenienza economica dell’operazione.
E’ evidente che in questo modo il lavoratore è garantito dai possibili rischi di illiquidità del titolo corrispostogli perché il gestore del fondo pensione "potrà valutare la convenienza a ricevere un certo titolo per un dato controvalore e potrà, all’occorrenza, negoziare lo stesso trasformandolo in liquidità da dirottare su altri investimenti" (6).
E’ inoltre previsto che gli accantonamenti relativi al Tfr siano trasformati in obbligazioni anche convertibili in azioni, ovvero in altri titoli con warrant (7), della società di appartenenza del dipendente o di altre del gruppo .
Anche in questa ipotesi non è rispettato il criterio direttivo di cui alla delega per la semplificazione della procedura di emissione dei titoli in esame.

Articolo 4
La possibilità di trasformare gli accantonamenti relativi al Tfr in obbligazioni convertibili in azioni è consentita anche nel caso di società o ente (residente in Italia), di appartenenza del lavoratore o facente parte del medesimo gruppo, che non sia ancora quotata (8). Due sono le condizioni da rispettare:
1) la successiva presentazione di domanda di ammissione alla quotazione presso i mercati regolamentati (9);
2) la sottoposizione a revisione, anche volontaria, del bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso.
La disposizione è limitata alle sole obbligazioni convertibili. Sono esclusi i titoli azionari e le obbligazioni ordinarie.
La disciplina di cui al presente articolo è intesa a garantire l’attribuzione ai fondi pensione di titoli aventi un sufficiente grado di liquidità.
Così come nell’articolo 3 viene sostanzialmente eluso il criterio direttivo di cui alla delega sulla semplificazione della procedura per l’emissione dei titoli.

Articolo 5
Disciplina una possibilità ulteriore rispetto a quella dell’articolo 4 nei confronti di società o enti (residenti in Italia) non quotati e che non intendono quotarsi . Detti soggetti sono autorizzati, dietro delibera dell’assemblea straordinaria, a consentire l’ingresso nel proprio capitale sociale di uno o più Qualificati Operatori Finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle partecipazioni al capitale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Condizione della detta operazione è che il bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso sia stato sottoposto a revisione anche volontaria.
Nell’articolo 1, comma 1, lettera i) è contenuta l’elencazione dei soggetti ricompresi nella categoria dei Qualificati Operatori Finanziari.

Articolo 6
Prevede l’estensione della garanzia INPS (10) a favore dei soggetti terzi finanziatori delle imprese che versino in contanti ai fondi pensione gli accantonamenti per il Tfr.
Sono così agevolate anche le imprese di minori dimensioni per le quali la cartolarizzazione del Tfr è di difficile realizzazione perché non sono in condizioni di emettere titoli in proprio, né di farli emettere a terzi per loro conto.

Articolo 7
Consente che gli strumenti finanziari di cui agli articoli da 3 a 5 siano attribuiti ai fondi pensione in forma di opzione, anche allo scopo di facilitarne la gestione.
Condizioni di tale soluzione sono:
1) la richiesta del soggetto gestore del fondo;
2) la specifica previsione da parte dell’accordo aziendale o interaziendale.

Articolo 8
Reca una serie di agevolazioni tributarie.
A)
Il trattamento tributario per le operazioni di cui agli articoli da 2 a 7 è il medesimo previsto per il versamento ai fondi pensione degli accantonamenti per il Tfr. Ciò implica che le somme in questione sono escluse dalla base imponibile sia dell’impresa, sia del dipendente.
Nulla è detto in relazione alla deducibilità dalla rispettiva imposta sui redditi dei contributi versati ai fondi pensione dai datori di lavoro e dai dipendenti. Secondo la normativa vigente (11) la deducibilità dalla base imponibile è subordinata alla condizione che la fonte istitutiva del fondo pensione preveda la destinazione in favore del medesimo di una quota dell’accantonamento per il Tfr pari almeno all’importo del contributo erogato dal datore di lavoro ovvero dal dipendente.
Non è espressamente indicato se le operazioni disciplinate dagli articoli 2-5 e 7 determinino per l’impresa il beneficio (12)  di costituire una speciale riserva in sospensione di imposta in misura non superiore al 3% delle quote di accantonamento annuale per il Tfr destinate ai fondi pensione.
B)
Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (lire 250.000) sulle operazioni di aumento di capitale o di emissione di prestiti obbligazionari (13).
C) Il conferimento del Tfr al capitale dell’emittente viene inquadrato alla stregua di conferimento in denaro.
Ciò consente la possibilità di usufruire della agevolazione denominata Dual income tax (DIT) con la quale si tassa con l’aliquota ridotta del 19% la remunerazione ordinaria degli incrementi di capitale investito nell’impresa.
D) Le imprese che, anche a causa delle loro limitate dimensioni (14), non si avvalgono delle possibilità degli articoli 2-7 e versano in contanti gli accantonamenti per il Tfr ai fondi pensione usufruiscono di una agevolazione volta a compensare la seguente perdita di liquidità. Essa consiste nella elevazione dell’accantonamento in sospensione di imposta di cui all’articolo 13, comma 6, D.lgs. n.124 (come modificato dall’articolo 11 della L.n.335) (15).


Note

1) Fonte della disciplina del trattamento di fine rapporto del settore privato è l’art.2120 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297.
2) Detta percentuale costituisce il quoziente del rapporto tra la base retributiva - fatta pari a 100 - e il fattore 13,5.
3) Resta fermo che il fondo pensione possa essere stato istituito anche da contratti ed accordi di livello superiore.
4) Cfr. lett. a) del comma 2 dell’articolo 1 del T.U. n.58/98.
5) Cfr. articolo 2441, comma 8 del codice civile e D.lgs. n.58/98 (articolo 134).
6) Cfr. relazione illustrativa allo schema di decreto in titolo.
7) Si tratta del diritto, che può accompagnare alcuni titoli obbligazionari, di ottenere una data quantità di altri titoli della società emittente o di società terze a una data scadenza o entro un arco temporale prefissato dietro pagamento di una somma determinata.
8) E’ noto che gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n.58/98 (che costituiscono, come si è già chiarito, i titoli in cui può essere trasformato il Tfr) devono avere l’idoneità -in astratto- ad essere negoziati presso una borsa valori, ma non devono necessariamente presentare questo ulteriore requisito: il medesimo può rimanere anche solo allo stato potenziale.
9) Si tratta dei mercati di cui all’articolo 67 del D.lgs. n.58/98.
10) Cfr. articolo 2 L. n.297/82
11) Cfr. articolo 13, commi 2 e 3, del D.lgs. n.124 del 1993 nel testo sostituito dall’articolo 11 della L.335. Il citato comma 3 inserisce un comma 8-bis all’articolo 48 del D.P.R. 917/86.
12) Cfr. articolo 13, comma 6, del D.lgs. n.124 del 1993 come sostituito dall’articolo 11 della legge 335 del 1995.
13) Cfr. articolo 10, comma 6, del D.L. 323/96 convertito con modificazioni nella L. 425/96.
14) Si tratta delle imprese che, unitamente alle altre costituenti il gruppo, non superino i 50 dipendenti.
15) Il citato articolo 13 consente al datore di lavoro di costituire una speciale riserva in sospensione di imposta in misura non superiore al 3% delle quote di accantonamento annuale per il Tfr destinate ai fondi pensione.

6 luglio 1999


7 agosto 1999
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