ROMA - Ammessi, esclusi e sospesi: mentre proseguono le polemiche sui limiti imposti dal decreto legge 195 alla regolarizzazione dei dipendenti (si veda l'articolo più sopra, in questa stessa pagina), restano ancora delle zone d'ombra tra chi è sicuramente ammesso alle sanatorie e chi ne è escluso.
Le normative. Innanzitutto è importante ricordare che le operazioni di regolarizzazione traggono origine da normative differenti: - la sanatoria per colf e badanti è prevista dall'articolo 33 della legge 189/02 (la Bossi-Fini); - la sanatoria per gli immigrati lavoratori dipendenti è invece contenuta nel decreto legge 195 del 9 settembre, varato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri.
Le cause di esclusione contemplate nelle due norme sono molto simili, ma non esattamente coincidenti. Per tutti, infatti, è negato l'accesso alla sanatoria se: 1) nei confronti dei lavoratori è stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; 2) se i lavoratori risultano "segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato"; 3) se risultano denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale. Per i lavoratori dipendenti, però, l'articolo 1, comma 8, del decreto legge 195/02 aggiunge un'altra causa ostativa, quella di aver subìto un "provvedimento restrittivo della libertà personale".
La precisazione del Lavoro. Ieri il ministero del Lavoro ha ribadito, per fugare alcune interpretazioni difformi, che gli immigrati colpiti da un provvedimento di espulsione solo perché il loro permesso di soggiorno era scaduto possono comunque essere messi in regola dai loro datori di lavoro.
In un comunicato, il ministero guidato da Roberto Maroni ha spiegato che "la circolare del ministero dell'Interno (pubblicata sul Sole-24 Ore di ieri, ndr), concordata con i tecnici del ministero del Welfare, ... non fa altro che confermare il dettato del decreto legge. Cioè, a fronte della richiesta di legalizzazione da parte dei datori di lavoro, potranno essere regolarizzati gli immigrati colpiti da provvedimento di espulsione solo nel caso in cui tale provvedimento sia stato preso a causa della scadenza del permesso di soggiorno. La circolare del Viminale, quindi, stabilisce correttamente che non si tratta di un'innovazione rispetto alla legge, peraltro impossibile in via amministrativa, ma della puntuale interpretazione del decreto".
I casi sospesi. Le sottolineature del Lavoro consentono di individuare i casi esclusi dalla sanatoria (si veda la scheda), tra cui rientrano anche i destinatari di decreti di espulsione perché presenti in modo totalmente clandestino sul territorio italiano o perché, entrati da un altro Stato Ue, non si sono poi presentati in Questura entro otto giorni dal loro ingresso sul territorio italiano.
Poiché tutto ruota attorno al decreto di espulsione e poiché appare pacifico che il decreto di espulsione per il solo motivo del permesso scaduto è sanabile, i casi dubbi si creano in mancanza di questo decreto: come accade, ad esempio, per chi ha chiesto un rinnovo del permesso e ha ricevuto un provvedimento di rifiuto o di revoca. Oppure come può capitare per chi è stato casualmente fermato a un controllo ed è stato invitato a presentarsi in Questura per la notifica del provvedimento di espulsione, ma non ha dato seguito all'invito. Su questi aspetti sarebbe urgente un intervento ufficiale dei ministeri.
Intanto ieri una sentenza della prima sezione civile della Cassazione ha precisato che i lavoratori extracomunitari che vogliono ottenere il permesso di soggiorno per lavorare in Italia devono, alla presentazione della domanda, soggiornare nel loro Paese di origine. Altrimenti la domanda è "nulla", non essendo una giustificazione plausibile alla permanenza in Italia il fatto che, al momento della presentazione della domanda, l'immigrato si trovi già nel nostro Paese.
LA PREVALENZA DEL DECRETO
Gli Esclusi
Non potranno beneficiare della regolarizzazione i lavoratori stranieri che hanno ricevuto un decreto di espulsione per uno dei seguenti motivi:
- ingresso nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera;
- in quanto "persone pericolose" perché appartenenti a una delle categorie previste dalle leggi 1423 del '56 e 575 del '65 (ad esempio persone pericolose per la sicurezza, in quanto condannate per reati);
- per non aver richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso;
- perché titolari di permesso di soggiorno rilasciato da un Paese dell'Unione europea ma che non hanno dichiarato la loro presenza alla Questura del luogo di dimora.
Gli Ammessi
Potranno beneficiare della regolarizzazione i seguenti lavoratori stranieri (anche se espulsi):
- coloro che hanno ricevuto un decreto di espulsione perché erano titolari di permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato;
- coloro che hanno ricevuto un provvedimento di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno (ma il caso avrebbe bisogno di una conferma ufficiale da parte dei ministeri);
- gli stranieri clandestini che sono stati invitati a presentarsi in Questura per la notifica del provvedimento di espulsione, ma che non si sono presentati. Questi lavoratori non risultano espulsi, ma a loro carico esiste probabilmente un "ordine di rintraccio" per comunicazione da parte della Questura (anche questo punto avrebbe bisogno di conferme ufficiali da parte dei ministeri).