La lista delle cause ostative alla regolarizzazione degli stranieri si allunga. Il decreto legge sulla regolarizzazione dei lavoratori subordinati esclude, infatti, dalla sanatoria (come l'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per le colf e le badanti) tutti i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal permesso di soggiorno. Peraltro, diversamente dai lavoratori adibiti al lavoro domestico, la regolarizzazione è vietata anche agli stranieri soggetti a un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Per provvedimento restrittivo della libertà si intendono quei casi in cui la libertà di una persona viene sottoposta a una condizione: misure cautelari (obbligo di firma, arresti domiciliari) ovvero misure di prevenzione (sorveglianza speciale) ovvero misure in esecuzione (detenzione in carcere, semilibertà, affidamento in prova) ovvero i lavori socialmente utili (previsti dalla recente norma sul Giudice di pace penale).
La norma può essere letta in due modi:
- a l'interpretazione meno favorevole allo straniero è quella di ritenere che chiunque abbia subito una di queste misure nel passato o l'abbia in corso non potrà fare la sanatoria a meno che lo straniero non dimostri di essere stato assolto;
- a l'interpretazione più favorevole è quella di escludere dalla regolarizzazione solo gli stranieri condannati con sentenza definitiva di condanna con pena non condizionalmente sospesa e che quindi sia stato in carcere o abbia fatto ricorso a una misura alternativa alla detenzione.
Si ritiene quindi necessario un chiarimento ufficiale del ministero dell'Interno, anche perché fattispecie uguali potrebbero essere decise in modo diverso.
Altra causa ostativa, per colf e badanti, è quando il prestatore d'opera straniero risulti segnalato ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Il decreto legge per i lavoratori subordinati prevede, in aggiunta, oltre all'inammissibilità in Italia anche quella a livello europeo. Questa ulteriore precisazione lascia perplessi: infatti si potranno verificare casi di cittadini stranieri che hanno fatto, ad esempio, domanda di asilo politico in uno Stato europeo e che, senza aspettare l'esito della domanda, sono giunti in Italia.
Il rigetto della domanda di asilo comporta l'inserimento dello straniero nella banca dati del Sis (Servizio informativo Schengen), con conseguente inammissibilità nello spazio europeo. Pertanto, anche gli stranieri che, dopo la domanda di asilo politico, si sono trasferiti per lavoro in Italia e che non si sono più preoccupati dell'esito della richiesta di asilo, sarebbero, a loro insaputa, esclusi dalla sanatoria.
La terza ipotesi ostativa è la denuncia dello straniero per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale (arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza), salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento in base al quale il fatto non sussiste o non costituisce reato o l'interessato non lo ha commesso. Pertanto, la sola denuncia esclude lo straniero dal beneficio della sanatoria e questa fattispecie negativa parrebbe in contrasto con il principio costituzionale della non colpevolezza (articolo 27 della Costituzione).
La differenza di condizioni per beneficiare della regolarizzazione fra gli stranieri adibiti a lavoro domestico e i lavoratori occupati nell'impresa non trova giustificazione e potrebbe "scatenare" un enorme contenzioso.
L'articolo 2 del decreto legge sulla sanatoria dei lavoratori subordinati dispone, diversamente che per le colf e le badanti, che il rilascio del permesso di soggiorno comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno. La previsione sembrerebbe limitata agli stranieri che hanno ricevuto un provvedimento di espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, anche se potrebbe essere interpretata come un invito allo straniero a presentare comunque alla Prefettura la domanda di revoca del decreto di espulsione: la circolare 14, diffusa ieri dall'Interno e pubblicata qui a fianco, limita però l'efficacia della revoca solo alla prima ipotesi, specificando che tale revoca è operante ex lege e non richiede apposito provvedimento del Prefetto.
Pertanto, c'è da augurarsi che la legge di conversione provveda a semplificare tutte le disposizioni.
LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO
Pubblichiamo la circolare n. 14 del 9 settembre 2002, diramata dal ministero dell'Interno, dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per illustrare il "decreto legge n. 195 del 9 settembre 2002 recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari deliberato dal Consiglio dei ministri del 6 settembre 2002".
Di seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002, è stato emanato il decreto legge n. 195 in data 9 settembre 2002, con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari. Con tale atto si è data attuazione all'impegno, a suo tempo assunto dal Governo dinanzi al Parlamento, di provvedere - contestualmente all'entrata i vigore della nuova normativa sull'immigrazione - alla legalizzazione di lavoratori dipendenti extracomunitari in posizione irregolare, alle medesime condizioni stabilite dalla legge 189/2002 per lavoratori extracomunitari addetti a lavoro domestico o di assistenza.
In riferimento ad entrambi i provvedimenti normativi - legge 189/2002 (Bossi-Fini) e decreto legge 195/2002 - si richiama la particolare attenzione su quanto segue:
1. Il decreto legge n. 195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con "contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato> ovvero con
2. Il termine dei "tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore", dei provvedimenti richiamati, nei quali è necessario avere svolto il lavoro irregolare ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, vanno interpretati in combinato disposto con le successive disposizioni contenute nella legge 189/2002, e non nella semplice formulazione letterale, considerata a sé stante.
Poiché il contributo forfettario che il datore di lavoro versa è , deve prevalere l'interpretazione restrittiva della disposizione di cui trattasi, per cui può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla data del 10 giugno 2002.
3. Con il decreto legge è stato previsto che il rilascio del permesso di soggiorno all'atto della stipula del contratto di lavoro comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dello straniero, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Tale revoca è operante ex lege e non richiede, pertanto, apposito provvedimento del Prefetto.
4. Sia la legge 189/2002 che il decreto legge 195/2002 prevedono che la dichiarazione di emersione "è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali".
Poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà recarsi agli uffici postali per la presentazione della dichiarazione,ovvero conferire apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento del delegante.