RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore
9 settembre 2002
di Luigi Caiazza

Nel "contratto di soggiorno"
Le garanzie per alloggio e rientro

La dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di cittadini extracomunitari (articolo 33 legge 189/2002) conclude l'iter della regolarizzazione delle colf e badanti alla sottoscrizione del "contratto di soggiorno". Si tratta di un accordo tra datore di lavoro, cittadino italiano ovvero straniero regolarmente soggiornante in Italia, e un lavoratore straniero, introdotto per la prima volta dall'articolo 6 della legge 189/2002, con l'intervento "esterno" della pubblica amministrazione che nella circostanza - sia nel momento particolare della regolarizzazione, sia nell'applicazione della legge a regime - funge da garante per l'assunzione di lavoratori stranieri.
Il contratto di soggiorno nel momento in cui prevede "la specificazione delle relative condizioni", non differisce sostanzialmente dal contratto individuale di lavoro che, per i motivi particolari voluti dal legislatore, è finalizzato oltre che, ovviamente, a regolare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, a costituire l'oggetto per il quale viene rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In questo caso il contratto individuale costituisce uno dei presupposti essenziali per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro che si accompagna ad altre due condizioni che costituiscono altrettanti impegni del datore di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro non potrà contenere clausole complessive "in peius" rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dovrà contenere: l'indicazione del datore di lavoro, titolare, rappresentante legale, committente lavoro domestico, codice fiscale-partita Iva; l'attività esercitata dal datore di lavoro; le generalità complete del lavoratore, compresa la cittadinanza; le condizioni contrattuali (livello, qualifica, mansioni, Ccnl applicato, località ove si svolge l'attività lavorativa); orario giornaliero e settimanale di lavoro (a tempo pieno o parziale); durata del contratto: a tempo determinato o indeterminato.
Mentre, dunque, il contratto individuale è sottoscritto da entrambi i soggetti - datore di lavoro e lavoratore - la seconda parte riguarda l'impegno che il datore di lavoro dovrà assumere sottoscrivendo, presso lo Sportello unico per l'immigrazione, che sarà istituito presso ciascuna Prefettura-Utg, circa l'alloggio e le spese di viaggio per l'eventuale rientro del lavoratore straniero.
In proposito è d'obbligo una riflessione circa le conseguenze che potrebbero derivare dalla sottoscrizione delle singole parti del contratto di soggiorno. In merito al contratto individuale di lavoro, la sottoscrizione obbliga il datore di lavoro all'osservanza integrale del contratto stesso, sia per la parte normativa che economica. La totale o anche parziale inosservanza del contratto dà la possibilità al lavoratore di poter intraprendere l'azione rivendicatoria nelle sedi competenti (conciliativa e giurisdizionale - giudice del lavoro).
Diverse invece si ritiene siano le conseguenze in caso di inosservanza, da parte del datore di lavoro, dei due impegni, relativi al viaggio di rientro e all'alloggio, che non sono contenuti nel contratto individuale di lavoro, bensì nel contratto di soggiorno, disciplinato dalla legge. Tali impegni, non facendo capo a una normativa contrattuale collettiva, si ritiene esulino dalla disciplina del rapporto di lavoro e, non prevedendo la legge particolari o specifiche sanzioni, eventuali azioni risarcitorie possono trovare soluzione nelle ordinarie sedi giurisdizionali. Né, peraltro, eventuali inosservanze su queste circostanze, in particolare per quanto concerne l'alloggio, che intervengano dopo il rilascio del permesso di soggiorno, si ritiene possano in qualche modo influire sulla legittima validità di quest'ultimo, fino alla sua naturale scadenza.

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10 settembre 2002
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