RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore
9 settembre 2002
di Marco Noci

La Bossi-Fini entra in vigore - Dal permesso di soggiorno alle espulsioni: tutte le modifiche della legge 189/2002 al Testo unico
Immigrati, domani il nuovo "codice"
Sanatoria delle collaboratrici domestiche: parte la fase due con il ritiro del modulo alle Poste fino all'11 novembre - Ingresso e permanenza soltanto con impieghi sicuri e leciti

Cambia il "codice" per gli immigrati che vivono e lavorano in Italia. Entrano, infatti, in vigore domani le nuove regole contenute nella legge Bossi-Fini (la 189 del 30 luglio 2002) che - oltre a prevedere la sanatoria per i lavoratori domestici - modifica radicalmente il Testo unico in vigore fino a oggi (Dlgs 286/98).
Due, oltre a colf e badanti, le linee portanti dell'intervento della Bossi-Fini:
1) ingresso e permanenza dello straniero per soggiorni duraturi saranno giustificati solo in relazione all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa sicura e lecita. A questa condizione sono garantite adeguate condizioni di lavoro e di alloggio, collegando il contratto di lavoro a un impegno del datore di lavoro nei confronti del lavoratore e dello Stato rendendo sempre possibile il rientro volontario nel Paese di origine, mediante una garanzia dei mezzi necessari;
2) sarà contrastata in modo più efficace l'immigrazione clandestina.
I 38 articoli della nuova legge intervengono a tutto campo. Vediamo, schematicamente, le principali novità.
Ingresso. Non è consentito l'ingresso in Italia dello straniero condannato (anche con pena patteggiata) per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o comunque per reati inerenti spaccio di stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della prostituzione; Permesso e carta di soggiorno. Al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero saranno prelevate le impronte digitali. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata alla Questura della provincia di dimora della straniero, almeno trenta giorni prima della scadenza, a eccezione dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato (almeno 90 giorni prima della scadenza) e per lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 60 giorni prima della scadenza). In caso di disoccupazione, verrà rilasciato un permesso della durata massima di sei mesi.
Aumenta da 5 a 6 anni il periodo di permanenza regolare in Italia per richiedere la carta di soggiorno.
Espulsione. Lo straniero espulso dovrà essere accompagnato alla frontiera e non più invitato a lasciare il territorio nazionale. É sempre consentito il ricorso al Tribunale entro 60 giorni dalla notifica del decreto di espulsione. Lo straniero espulso non potrà rientrare in Italia se non dopo dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, termine che la stessa amministrazione può ridurre a cinque anni.
É prevista la possibilità di espulsione come sanzione sostituiva della detenzione in presenza di condanna a pena detentiva non superiore a 2 anni se il Giudice ritiene di non dover concedere la sospensione condizionale della pena.
Il tempo concesso allo straniero nei centri di permanenza passa dagli attuali 30 a 60 giorni. Allo spirare del sessantesimo giorno lo straniero è invitato dal Questore a lasciare l'Italia entro cinque giorni.
Lavoro. É introdotta la nuova fattispecie civile del contratto di soggiorno (si vedano gli articoli a fianco), con maggiori oneri a carico del datore di lavoro che dovrà garantire le spese di rimpatrio del lavoratore. Le domande di assunzione dovranno essere presentate presso lo Sportello unico dell'Ufficio territoriale del Governo (ex Prefettura) e saranno accettate solo dopo la verifica dell'indisponibilità di manodopera nazionale e comunitaria a ricoprire il posto di lavoro. Famiglia. La domanda di ricongiungimento familiare dovrà essere presentata presso lo Sportello unico presso l'Ufficio territoriale del Governo.
Lo straniero potrà ricongiungersi, oltre che con il coniuge e i figli minori, anche:
1) con i genitori a carico purché privi di altri figli in patria oppure che abbiano superato i 65 anni e non abbiano in patria altri figli in grado di mantenerli;
2) con i figli maggiorenni a carico e inabili al lavoro.
Il permesso di soggiorno per famiglia è revocato allo straniero, coniuge di cittadino italiano, se non è dimostrata la convivenza (tranne che dal matrimonio sia nato un figlio). Asilo. In attesa di una disciplina organica sul diritto di asilo, sono istituite presso gli Uffici territoriali del Governo, le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato competenti a esaminare le domande.

LA RICONSEGNA DEL KIT
Da domani i kit per la sanatoria di colf e badanti, andati a ruba nelle ultime due settimane, possono tornare agli uffici postali regolarmente compilati. I moduli - in distribuzione da fine agosto - potranno essere riconsegnati fino all'11 novembre (il 10, scadenza naturale, è domenica). Quindi c'è ancora tempo sia per prelevarli (per chi non l'ha ancora fatto) sia per depositarli allo sportello senza fretta.
La sanatoria è consentita a favore di tutti i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero titolari di un titolo di soggiorno che non consente l'esercizio di un'attività lavorativa (si veda, da ultimo, "Il Sole-24 Ore" di sabato 31 agosto).
L'istanza di regolarizzazione. Il datore di lavoro deve compilare il modulo in originale insieme al bollettino (non sono ammesse fotocopie) e pagare all'ufficio postale il contributo forfettario (290 euro più 40 euro per le spese di istruttoria).
Successivamente, lo stesso datore deve:
- inserire nella busta con il codice a barre la dichiarazione compilata e firmata, la ricevuta di pagamento, l'eventuale certificato medico del familiare che necessita dell'assistenza, copia di un suo documento e copia di tutte le pagine del documento dello straniero;
- consegnare la busta chiusa all'impiegato postale che restituirà, dopo il pagamento delle spese di istruttoria, il tagliando della cedola da conservare a dimostrazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione;
- attendere la convocazione per recarsi, insieme al lavoratore, presso la Prefettura-Utg per la definizione della pratica cioè la stipula del contratto di soggiorno per lavoro e il rilascio del permesso di soggiorno.

LE AUTORIZZAZIONI
- IL PERMESSO
Il permesso di soggiorno (oppure la dichiarazione di presenza nei casi in cui è prevista) è il titolo che consente la permanenza in Italia dello straniero, mentre il visto di ingresso, quando necessario, è l'autorizzazione all'ingresso dell'extracomunitario. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero entro otto giorni lavorativi all'Ufficio immigrazione della Questura del luogo in cui ci si vuole fermare.
- IL RINNOVO
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, a eccezione dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato (almeno 90 giorni prima della scadenza) e per lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 60 giorni prima della scadenza). La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare lo straniero, o i suoi familiari, del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero può, in tal caso, essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. La durata del permesso di soggiorno rinnovato non può superare quella stabilita con il rilascio iniziale.

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10 settembre 2002
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