RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore
8 settembre 2002
di Maria Rosa Gheido

Solo con l'invito all'Ufficio territoriale sarà possibile completare il percorso di emersione
In prefettura per chiudere i conti
Domande separate a 700 euro

Con le misure varate venerdì dal Consiglio dei ministri si completa il quadro degli adempimenti richiesti a datore di lavoro e lavoratore per la regolarizzazione. Il decreto legge precisa tra l'altro le cause che impediscono l'accesso alla sanatoria, specificando che non possono essere regolarizzati i cittadini extracomunitari:
- nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno o che siano stati sottoposti a un provvedimento restrittivo della libertà personale (si veda anche l'articolo più sopra);
- che risultino segnalati per la non immissione nel territorio italiano;
- che siano stati denunciati per reati di cui agli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, salvo l'esito favorevole del procedimento o gli effetti del l'intervenuta riabilitazione. Il decreto contiene poi l'attesa previsione sui tipi di contratto richiesti. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato per la durata di un anno, in relazione a un contratto di lavoro a tempo determinato di pari durata, oppure in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che consente (ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/98) il rilascio di un permesso dalla durata di due anni, rinnovabile.
La stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato comporta l'impegno del datore di lavoro a fornire la garanzia della disponibilità di un alloggio, per il lavoratore, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di norma stabiliti dalle Leggi Regionali che prevedono standard abitativi ossia superfici convenzionali pro-capite. A proposito dell'alloggio, va segnalato che il datore potrà trattenere (articolo 2, comma 9 del decreto legge) fino a un terzo della retribuzione mensile corrisposta al lavoratore, a titolo di rivalsa. Con la firma del contratto di soggiorno, il datore di lavoro si impegna anche al pagamento delle spese di viaggio per l'eventuale rientro definitivo del lavoratore nel Paese di provenienza. Nella dichiarazione di regolarizzazione, oltre ai dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore, deve essere indicata la mansione, il livello, l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, la retribuzione convenuta e l'impegno, del datore di lavoro, al rispetto integrale del contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza. All'atto della presentazione il datore di lavoro dovrà pagare, oltre ai 700 euro di contributo forfettario, ulteriori 100 euro per spese amministrative e dovrà poi attendere, così come il lavoratore, di essere convocato in Prefettura-Ufficio territoriale del Governo per la definizione della pratica di regolarizzazione presso lo Sportello Polifunzionale. Il decreto legge precisa che le prefetture effettueranno le verifiche sulle domande presentate nei 60 giorni successivi al loro inoltro.
Quindi, nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi, dovrà arrivare l'invito alle parti per presentarsi alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo: l'invito consentirà di svolgere gli adempimenti necessari per la legalizzazione del lavoratore extracomunitario, dall'eventuale attribuzione del codice fiscale, alla firma del contratto, al rilascio del permesso di soggiorno fino alla sistemazione della posizione contributiva, se sarà attivata anche la postazione dell'Inps presso la Prefettura.

VAI ALLA PAGINA PRECEDENTE | STAMPA LA PAGINA | VAI A INIZIO PAGINA

8 settembre 2002
rs-237
home page
scrivi al senatore
Tino Bedin