ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
Una colf rumena che verrà regolarizzata dal suo datore di lavoro con il pagamento del contributo forfettario e con un salario minimo di 439 euro per circa 20 ore settimanali, potrà successivamente essere assunta anche da un'altra famiglia per 6 ore settimanali? Se sì, il secondo datore di lavoro dovrà stipulare un ulteriore contratto di soggiorno con il lavoratore o sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei contributi e agli obblighi derivanti dal contratto dei lavoratori domestici?
Nessuna norma vieta la coesistenza di più rapporti di lavoro. In questo caso, qualora un singolo datore corrisponda una retribuzione non inferiore a 439 euro per ottenere il permesso di soggiorno, sarà sufficiente che solo questo presenti la domanda di regolarizzazione. É evidente che in tale caso sarà lui ad assumersi direttamente e in via esclusiva anche gli oneri relativi alla garanzia della disponibilità dell'alloggio e alle spese di rientro in patria. Gli altri datori potranno quindi beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto dal lavoratore extracomunitario e così stipulare con quest'ultimo un regolare contratto di lavoro, con tutti gli obblighi giuridici, retributivi e contributivi connessi. In questa situazione i datori che non hanno provveduto alla regolarizzazione saranno comunque esposti al rischio di rivendicazione per il periodo pregresso da parte del lavoratore e quindi a quello di essere penalmente sanzionabili per aver occupato un cittadino extracomunitario non titolare di permesso di soggiorno.
Il contratto può essere fatto anche da un familiare (per esempio la figlia) che risulta a carico di altre persone oppure il parente che forma il contratto deve avere un reddito? Ho sentito parlare di un contratto per le badanti: esiste un contratto collettivo per badanti (oltre che per le per colf), dove sono specificati i minimi contrattuali, le ore che devono effettuare, le ore o giorni di permesso alla settimana o al mese?
La legge sulla sanatoria (la 189/2002) non prevede alcun limite minimo di reddito per il datore che intenda regolarizzare il lavoratore extracomunitario. Occorre però precisare che, al di là di questa sanatoria, la regola generale per assumere un extracomunitario prevede che il datore debba avere un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere. Questo induce a ritenere che non possano escludersi successivi accertamenti di simili requisiti da parte degli organi competenti. Per quanto riguarda il contratto, segnaliamo che anche le badanti sono figure riconducibili al rapporto di lavoro domestico, per le quali si applica quindi il medesimo contratto collettivo nazionale di categoria applicabile alle colf.
Il Testo unico guida il reddito
RETRIBUZIONE MINIMA
Nonostante le istruzioni ministeriali contenute nella denuncia di emersione, ritengo che l'importo minimo di 439 euro da erogare mensilmente alle colf a tempo pieno di terza categoria sia errato perché comprende il rateo della tredicesima mensilità che, in base all'articolo 35 del contratto di lavoro, si eroga, in tutto o in parte a seconda dei mesi lavorati in un anno, a Natale (o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro). L'importo di 439 euro è un "conto economico" non di "cassa". La retribuzione minima mensile, pertanto, è di 405,59 euro, più la tredicesima a Natale.
Si ritiene - come è stato illustrato sul Sole-24 Ore di ieri - che l'importo di 439 euro sia tale non perché comprende il rateo della tredicesima ma perché è stato considerato come reddito minimo sufficiente, richiesto dal Testo unico per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro come indicato dal ministero del Lavoro nella circolare 55/2000.
LICENZIAMENTI
Desidero sapere cosa devo fare per evitare sanzioni nel caso in cui una colf con permesso di soggiorno ottenuto per regolare mia chiamata con contratto, ma che non si presenta da almeno tre mesi presso il luogo di lavoro. Cosa devo fare nei confronti dell'Inps per il periodo di assenza dal lavoro? La colf può mantenere il permesso di soggiorno lavorando presso un altro datore di lavoro?
Nel caso in esame non è applicabile l'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro e quindi degli obblighi retributivi e contributivi previsti. Il datore pertanto, considerata l'ingiustificata assenza dal lavoro, potrà ricorrere solo al licenziamento in tronco per giusta causa. Dal punto di vista degli obblighi contributivi, l'articolo 8 del Dpr 1403/71 prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il decimo giorno successivo alla cessazione. La comunicazione della cessazione viene effettuata contestualmente all'ultimo versamento mediante indicazione sull'apposito bollettino. Nella situazione indicata, si potrebbe essere verificato che il versamento relativo all'ultimo trimestre o parte di esso lavorato sia stato effettuato tardivamente, in quanto non si poteva prevedere la data di cessazione del rapporto. In questo caso l'Istituto potrebbe quindi comminare la sanzione per tardivo versamento pari al 30% in ragione d'anno dei contributi versati tardivamente. Il permesso di soggiorno può essere sempre utilizzato dal lavoratore domestico, anche presso datori diversi da quello che ha effettuato la procedura di regolarizzazione. In caso di cessazione del rapporto regolarizzato davanti allo sportello polifunzionale, la colf ha un periodo di sei mesi per cercare una nuova occupazione.
CASI PARTICOLARI
Vorrei assumere come colf tramite la sanatoria una lavoratrice extracomunitaria di 16 anni: è prevista l'assunzione da contratto di un minorenne?
Secondo le leggi in materia di tutela del lavoro minorile, l'età minima di ammissione al lavoro è fissata in 15 anni, purché sia assolto l'obbligo scolastico. Con riferimento al lavoro domestico, il contratto collettivo nazionale di categoria prevede che il lavoratore minorenne, per poter essere assunto, debba essere riconosciuto idoneo al lavoro da apposita visita medica. Pertanto è richiesto, come ulteriore documento da fornire per l'assunzione, un certificato medico che attesti l'idoneità fisica del minore allo svolgimento delle mansioni per le quali è assunto. Per questa ragione si consiglia, nel caso in cui si voglia regolarizzare un minorenne, di ottenere tale documento prima della presentazione della domanda.
Si aggiunge inoltre che, nel caso in cui il rapporto di lavoro preveda la convivenza del collaboratore domestico con la famiglia, l'articolo 26 del contratto collettivo nazionale prevede a carico del datore l'ulteriore obbligo di farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione scritta di consenso rilasciata dai genitori o da chi esercita la patria potestà, con sottoscrizione vidimata dal sindaco del Comune di residenza.
I chiarimenti pubblicati in questa pagina rispondono alle domande inviate, tra gli altri, dai seguenti lettori: Lorenzo Caro, Marco Franzosi, Manuela Moro, Paolo Pauletto, Giorgio Ferrarini, Alfonso Ricciardi, Veronica Rossetti, Mario Amprino, Andrea Pasqualin, Antonella Polli, Paola Dilaria.