RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore
30 agosto 2002
di Maria Rosa Gheido
La regolarizzazione di colf e badanti con il contratto di soggiorno stipulato in Prefettura obbligherà a versare i contributi trimestrali
Dopo il "kit" un percorso verso l'Inps
Sulle retribuzioni i datori non dovranno effettuare ritenute - Gli adempimenti fiscali saranno a carico dei dipendenti extracomunitari

L'accettazione dell'istanza di regolarizzazione e il rilascio al lavoratore del permesso che consente il lavoro domestico passano per un adempimento da non sottovalutare, la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Questo contratto, previsto dall'articolo 6 della nuova legge sull'immigrazione, dovrà essere sottoscritto dalle parti, datore di lavoro e lavoratore, in Prefettura davanti all'incaricato della direzione provinciale del Lavoro, alle condizioni che sono già state anticipate nella dichiarazione (mansioni, retribuzione, luogo di lavoro e orario).
Il rapporto di lavoro irregolare denunciato proseguirà, quindi, con i crismi della legalità e con gli adempimenti che ne derivano. Considerato che le comunicazioni alle quali è tenuto il datore potranno essere assolte tramite gli sportelli polifunzionali che saranno istituiti presso la Prefettura-Utg, il datore di lavoro sarà tenuto, essenzialmente, ad assolvere gli obblighi contributivi che sono abbastanza semplici.
Il pagamento dei contributi. Il versamento ha cadenza trimestrale e deve essere effettuato, utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale che l'Inps fornisce prestampati, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, quindi entro il 10 di aprile, luglio, ottobre e gennaio.
La contribuzione fa riferimento alla retribuzione effettiva, suddividendola, però, in tre fasce convenzionali che diventano un unico valore se l'orario di lavoro supera le 24 ore settimanali.
I contributi sono oneri deducibili. Peraltro, i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare sono deducibili dal reddito fino all'importo massimo di 1.549,37 euro, pari a 3 milioni di lire.
Sulla retribuzione corrisposta non vanno effettuate le ritenute. Il datore di lavoro domestico non assume invece, la veste di sostituto d'imposta e non è, pertanto, tenuto a effettuare le ritenute d'acconto sulle retribuzioni erogate. L'obbligo fiscale rimane in capo al lavoratore domestico che, se ve ne sono i presupposti, sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi versando l'Irpef e le addizionali dovute.

Tabelle

I VALORI
Contributi per l'anno 2002
Retribuzione convenzionale Contributo orario Cuaf
Fino a 6,15 euro (*)

5,46

1,18 (0,25)

Da 6,16 a 7,51 euro (*)

6,15

1,33 (0,29)

Oltre 7,51 euro (*)

7,51

1,63 (0,35)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

3,97

0,86 (0,19)

Nota: i valori tra parentesi sono a carico del lavoratore.
(*) Retribuzione oraria effettiva fino a 24 ore settimanali.
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31 agosto 2002
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