La regolarizzazione di colf e badanti
con il contratto di soggiorno stipulato in Prefettura obbligherà a versare i contributi
trimestrali
Dopo il "kit" un percorso verso
l'Inps
Sulle retribuzioni i datori non dovranno effettuare ritenute
- Gli adempimenti fiscali saranno a carico dei dipendenti extracomunitari
L'accettazione dell'istanza di regolarizzazione e il rilascio al lavoratore del
permesso che consente il lavoro domestico passano per un adempimento da non sottovalutare,
la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Questo contratto, previsto
dall'articolo 6 della nuova legge sull'immigrazione, dovrà essere sottoscritto dalle
parti, datore di lavoro e lavoratore, in Prefettura davanti all'incaricato della direzione
provinciale del Lavoro, alle condizioni che sono già state anticipate nella dichiarazione
(mansioni, retribuzione, luogo di lavoro e orario).
Il rapporto di lavoro irregolare denunciato proseguirà, quindi, con i crismi della
legalità e con gli adempimenti che ne derivano. Considerato che le comunicazioni alle
quali è tenuto il datore potranno essere assolte tramite gli sportelli polifunzionali che
saranno istituiti presso la Prefettura-Utg, il datore di lavoro sarà tenuto,
essenzialmente, ad assolvere gli obblighi contributivi che sono abbastanza semplici.
Il pagamento dei contributi. Il versamento ha cadenza trimestrale e deve essere
effettuato, utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale che l'Inps
fornisce prestampati, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, quindi entro il
10 di aprile, luglio, ottobre e gennaio.
La contribuzione fa riferimento alla retribuzione effettiva, suddividendola, però, in tre
fasce convenzionali che diventano un unico valore se l'orario di lavoro supera le 24 ore
settimanali.
I contributi sono oneri deducibili. Peraltro, i contributi previdenziali e assistenziali
versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare sono
deducibili dal reddito fino all'importo massimo di 1.549,37 euro, pari a 3 milioni di
lire.
Sulla retribuzione corrisposta non vanno effettuate le ritenute. Il datore di lavoro
domestico non assume invece, la veste di sostituto d'imposta e non è, pertanto, tenuto a
effettuare le ritenute d'acconto sulle retribuzioni erogate. L'obbligo fiscale rimane in
capo al lavoratore domestico che, se ve ne sono i presupposti, sarà tenuto a presentare
la dichiarazione dei redditi versando l'Irpef e le addizionali dovute.
T abelle
| I VALORI |
| Contributi per l'anno 2002 |
| Retribuzione convenzionale |
Contributo orario Cuaf |
| Fino a 6,15 euro (*) |
5,46 |
1,18 (0,25) |
| Da 6,16 a 7,51 euro (*) |
6,15 |
1,33 (0,29) |
| Oltre 7,51 euro (*) |
7,51 |
1,63 (0,35) |
| Orario di lavoro superiore a
24 ore settimanali |
3,97 |
0,86 (0,19) |
Nota: i valori tra parentesi
sono a carico del lavoratore.
(*) Retribuzione oraria effettiva fino a 24 ore settimanali. |
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