RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore
30 agosto 2002
di Marco Noci
Vanno chiarite le modalità relative alla disponibilità dell'alloggio e alla copertura per il rientro
Per il contratto rebus delle garanzie
Sia l'assistenza ai non autosufficienti sia la collaborazione in casa vanno classificate nel lavoro domestico con orario deciso dalle parti

Una sanatoria, quella prevista dalla legge 189/2002 che entrerà in vigore il 10 settembre, piena di incognite. I lavoratori extracomunitari otterranno il permesso di soggiorno solo dopo la stipula del contratto di soggiorno e non con il pagamento del contributo forfettario di 390 euro più 40 euro di spese.
Infatti, la presentazione del modulo alla posta, a partire dal prossimo 10 settembre rappresenta semplicemente la "prenotazione" per l'appuntamento nei locali della Prefettura-Utg dove saranno esaminate rispettivamente la posizione del datore di lavoro e del lavoratore. Gli appuntamenti saranno fissati al termine del periodo di presentazione delle domande e cioè dopo l'11 novembre 2002.
In tale sede il datore di lavoro dovrà dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo da offrire al lavoratore nonché dovrà impegnarsi a pagare le eventuali spese di rimpatrio dello straniero.
La garanzia dell'alloggio. Riguardo alla disponibilità dell'alloggio è dubbia l'interpretazione sul significato della locuzione. Nella stragrande maggioranza i datori di lavoro non conoscono la sistemazione alloggiativa del lavoratore. In proposito è necessario chiarire se per la validità del contratto di soggiorno l'alloggio dovrà essere nella disponibilità del datore di lavoro ovvero offerto anche da una terza persona che si dichiarerà disponibile a ospitare lo straniero. Si ricorda anche che l'alloggio dovrà essere idoneo e l'idoneità consiste in una certificazione rilasciata dal Comune o dalla Asl.
L'onere per il rimpatrio a carico del datore di lavoro. Riguardo all'impegno al pagamento delle spese di rimpatrio il datore di lavoro dovrà, come è successo con l'abrogato istituto dello sponsor, stipulare una fidejussione bancaria o assicurativa. In proposito, il ministero dovrà chiarire la durata e la somma della polizza.
Il requisito della retribuzione non inferiore a 439 euro. La terza condizione per la stipula del contratto di soggiorno è il rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nella fattispecie. Pertanto, il datore di lavoro o il lavoratore dovranno, prima di presentare la domanda (e pagare il relativo contributo), accettare il possesso dei requisiti previsti per la stipula del contratto di soggiorno: diversamente la domanda di regolarizzazione sarà respinta.
Le ripercussioni della mancata regolarizzazione. Le conseguenze di un'eventuale decisione negativa potrebbero essere le seguenti:
* la perdita del contributo versato;
* l'espulsione del lavoratore straniero;
* la denuncia del datore di lavoro.
Gli esclusi dalla regolarizzazione. Infine, la sanatoria è esclusa per tutti i lavoratori stranieri gravati da un decreto di espulsione. In proposito, come già accaduto per la sanatoria prevista dalla legge Turco-Napolitano del 1998 e alla luce dell'ordine del giorno 11 luglio 2002 del Senato accolto al Governo che dispone il divieto di allontanamento dei lavoratori che potranno usufruire della sanatoria, il ministero dell'Interno dovrebbe permettere allo straniero di presentare alla Prefettura domanda di revoca del decreto di espulsione.

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31 agosto 2002
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