Vanno chiarite le modalità relative
alla disponibilità dell'alloggio e alla copertura per il rientro
Per il contratto rebus delle garanzie
Sia l'assistenza ai non
autosufficienti sia la collaborazione in casa vanno classificate nel lavoro domestico con
orario deciso dalle partiUna sanatoria, quella prevista dalla
legge 189/2002 che entrerà in vigore il 10 settembre, piena di incognite. I lavoratori
extracomunitari otterranno il permesso di soggiorno solo dopo la stipula del contratto di
soggiorno e non con il pagamento del contributo forfettario di 390 euro più 40 euro di
spese.
Infatti, la presentazione del modulo alla posta, a partire dal prossimo 10 settembre
rappresenta semplicemente la "prenotazione" per l'appuntamento nei locali della
Prefettura-Utg dove saranno esaminate rispettivamente la posizione del datore di lavoro e
del lavoratore. Gli appuntamenti saranno fissati al termine del periodo di presentazione
delle domande e cioè dopo l'11 novembre 2002.
In tale sede il datore di lavoro dovrà dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo
da offrire al lavoratore nonché dovrà impegnarsi a pagare le eventuali spese di
rimpatrio dello straniero.
La garanzia dell'alloggio. Riguardo alla disponibilità dell'alloggio è dubbia
l'interpretazione sul significato della locuzione. Nella stragrande maggioranza i datori
di lavoro non conoscono la sistemazione alloggiativa del lavoratore. In proposito è
necessario chiarire se per la validità del contratto di soggiorno l'alloggio dovrà
essere nella disponibilità del datore di lavoro ovvero offerto anche da una terza persona
che si dichiarerà disponibile a ospitare lo straniero. Si ricorda anche che l'alloggio
dovrà essere idoneo e l'idoneità consiste in una certificazione rilasciata dal Comune o
dalla Asl.
L'onere per il rimpatrio a carico del datore di lavoro. Riguardo all'impegno al pagamento
delle spese di rimpatrio il datore di lavoro dovrà, come è successo con l'abrogato
istituto dello sponsor, stipulare una fidejussione bancaria o assicurativa. In proposito,
il ministero dovrà chiarire la durata e la somma della polizza.
Il requisito della retribuzione non inferiore a 439 euro. La terza condizione per la
stipula del contratto di soggiorno è il rispetto delle condizioni economiche previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nella fattispecie. Pertanto, il
datore di lavoro o il lavoratore dovranno, prima di presentare la domanda (e pagare il
relativo contributo), accettare il possesso dei requisiti previsti per la stipula del
contratto di soggiorno: diversamente la domanda di regolarizzazione sarà respinta.
Le ripercussioni della mancata regolarizzazione. Le conseguenze di un'eventuale decisione
negativa potrebbero essere le seguenti:
* la perdita del contributo versato;
* l'espulsione del lavoratore straniero;
* la denuncia del datore di lavoro.
Gli esclusi dalla regolarizzazione. Infine, la sanatoria è esclusa per tutti i lavoratori
stranieri gravati da un decreto di espulsione. In proposito, come già accaduto per la
sanatoria prevista dalla legge Turco-Napolitano del 1998 e alla luce dell'ordine del
giorno 11 luglio 2002 del Senato accolto al Governo che dispone il divieto di
allontanamento dei lavoratori che potranno usufruire della sanatoria, il ministero
dell'Interno dovrebbe permettere allo straniero di presentare alla Prefettura domanda di
revoca del decreto di espulsione. |