RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore
29 agosto 2002
di Maria Rosa Gheido
L'inquadramento per "badanti" e gli obblighi previdenziali sono tra le questioni più ricorrenti sottoposte agli esperti del Sole-24 Ore
Colf straniere, il nodo dei contributi
Sia l'assistenza ai non autosufficienti sia la collaborazione in casa vanno classificate nel lavoro domestico con orario deciso dalle parti
La sanatoria delle posizioni irregolari dei cittadini extracomunitari addetti al lavoro domestico e alla cura dei componenti il nucleo familiare è indubbiamente favorita dal costo modesto della regolarizzazione previdenziale: un esborso di 330 euro, di cui 290 a titolo di contribuzione forfettaria e 40 per spese amministrative. D'altra parte, la sanatoria è condizionata alla stipula di un contratto individuale di lavoro che le parti sono chiamate a sottoscrivere davanti a un funzionario. Il contratto presuppone il pagamento di una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in ogni caso, non inferiore a 439 euro. D'obbligo, quindi, l'approfondimento delle disposizioni contrattuali, oltre che di legge, che disciplinano il lavoro domestico, di cui fa parte anche l'assistenza ai componenti non autosufficienti della famiglia.
La retribuzione. Il contratto suddivide i lavoratori domestici in quattro categorie, che vanno dalla prima-super alla terza, a seconda del grado di professionalità impiegato e stabilisce i minimi retributivi - a cui fa riferimento la dichiarazione di emersione - rappresentativi dei valori sotto i quali la retribuzione non può scendere. Mentre è, di solito, il "mercato" a stabilire gli importi che effettivamente si applicano nelle diverse località. Ad esempio, sono elencati nella prima categoria l'assistente geriatrico, l'infermiere diplomato generico, la puericultrice, la dama di compagnia, e coloro che presiedono all'andamento della casa.
Tredicesima mensilità e ferie. Ai lavoratori domestici spetta la tredicesima mensilità, in base all'ultima retribuzione mensile pagata. Se il lavoro è, invece, retribuito a ore, di norma si moltiplica la paga oraria per il numero di ore settimanali, moltiplicando poi il risultato per 52 e dividendo, quindi, per 12. Il contatto prevede, inoltre, un periodo di ferie di 26 giorni, indipendentemente dall'orario svolto. Per i periodi di attività inferiori all'anno spettano tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi lavorati, considerando che le frazioni di mese si considerano come interi quando sono uguali o superiori a quindici giorni.
Assenze per malattia e maternità. Le assenze per malattia devono essere giustificate con certificato medico entro tre giorni dall'inizio. La retribuzione spetta per un massimo di 8, 10 o 15 giorni, a seconda dell'anzianità di servizio, così come a seconda dell'anzianità spetta la conservazione del posto di lavoro per un periodo di 10, 45 o 180 giorni di calendario. La disciplina sulla tutela della maternità si applica anche al lavoro domestico, con l'obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto, nell'intervallo fra data presunta e data effettiva del parto, tre mesi successivi al parto. Contrariamente alle altre lavoratrici subordinate, però, l'indennità pagata a carico dell'Inps spetta solo in presenza di determinati requisiti contributivi (52 contributi settimanali nei 24 mesi anteriori alla data di inizio dell'astensione obbligatoria, oppure 26 nei dodici mesi antecedenti).
Orario di lavoro. L'orario è deciso dalle parti, ma non deve superare quello stabilito dal contratto, che varia a seconda della convivenza o meno. É, infatti, previsto un massimo di 54 ore e mezzo alla settimana per i lavoratori domestici conviventi, di 46 ore per quelli non conviventi. Il lavoro notturno è retribuito con una maggiorazione rispetto a quello diurno, mentre altri aumenti sono previsti in caso di lavoro straordinario. Spetta, inoltre un riposo giornaliero di almeno otto ore consecutive e un riposo intermedio di almeno due ore. Il riposo settimanale è di 36 ore, di cui 24 di domenica.
La cessazione del rapporto di lavoro. Oltre che per risoluzione consensuale, la cessazione può avvenire per licenziamento o per dimissioni. É in ogni caso previsto il preavviso, salvo il caso di licenziamento (o dimissioni) per gravi cause imputabili alla controparte.


Tabelle

MINIMI RETRIBUTIVI
In vigore dal 1^ gennaio 2002
Modalità 1a super 1a 2a 3a
Conviventi a tempo pieno

726,429

647,730

526,659

405,594

Conviventi a tempo parziale
per 25
ore settim.

417,700

387,428

332,951

272,423

Non conviventi
(paga oraria)

5,488

4,997

4,157

3,030

Assistenza notturna
(fascia
oraria 20-8)

835,394

756,695

605,353

-

Presenza notturna
(fascia 21-8)
Qualifica unica
484,288
Vitto
e alloggio
Spetta se il lavoro si protrae per oltre sei ore giornaliere, valorizzato come segue in caso di indennità sostitutiva: euro 1,431 per la colazione e il pranzo;euro 1,431 per la cena; euro 1,231 per l'alloggio
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31 agosto 2002
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