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Articolo 9
(Responsabilità civile)

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'articolo 9 in esame dispone l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge n. 449 del 1997, che prevedono la definizione di una disciplina per il rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Occorre ricordare che il comma 1 del citato articolo 38 della legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998) - che non viene abrogato dalla disposizione in esame - ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, un aumento del contributo che, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n.990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, si applica sui premi assicurativi relativi alla RC auto per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore. La nuova misura del contributo è stabilita nel 10,5% (rispetto all'8,5 del testo originario), con un aumento di quattro punti percentuali rispetto alla misura vigente.
Si ricorda che l'articolo 11-bis della legge n. 990/1969 dispone che sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile relative a danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applichi un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma della stessa legge.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 11-bis ha fissato la misura del contributo nel 6,5 per cento del premio pagato all'assicuratore ed ha obbligato quest'ultimo ad indicare distintamente detto contributo in polizza e nella quietanza. All'assicuratore è inoltre riconosciuto il diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
Infine il comma 3 ha disposto che per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, nonché per la riscossione e per le sanzioni, si debbano applicare le procedure disposte con la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante "Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi".
I successivi commi da 2 a 4 dell'articolo 38, dei quali l'articolo 9 in esame dispone l'abrogazione, rinviano ad un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Per quanto riguarda il settore relativo alla RC auto, si osserva che l’articolo 28, primo comma, della legge n. 990/1969 stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al danneggiato per spese sostenute in caso di incidente (trasporto a un vicino ospedale o pronto soccorso pubblico o privato; spese di spedalità; spese mediche o farmaceutiche), qualora tali spese siano state anticipate da ospedali pubblici o da altri enti pubblici, devono essere corrisposte direttamente a coloro che le hanno anticipate, purché ne facciano richiesta prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato. I successivi commi secondo, terzo e quarto disciplinano il caso in cui il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale: in tale caso, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato.
Per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, l’INAIL, erogatore di prestazioni sanitarie fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria del 1978, a partire da quella data, a norma dell’art. 69 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, è tenuto al versamento al Fondo sanitario nazionale delle somme già destinate al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria (pari, per il primo anno, a quelle accertate nell’anno 1977, maggiorate del 14%, e successivamente incrementate sulla base del tasso di inflazione). Per il 1997 la somma da versare da parte dell’Istituto risulta pari a circa 204,5 miliardi, di cui 171 specificatamente imputati a spese ospedaliere.
In base all'originaria formulazione del comma 2 dell’articolo 38, il regolamento doveva essere emanato, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e nell'osservanza dell'economicità dell'azione di rivalsa, nonché della commisurazione dell'entità del rimborso al costo della prestazione e della massima tempestività del versamento delle somme dovute a tale titolo alle aziende sanitarie (comma 3).
Tuttavia, l’articolo 45, comma 11, della legge n. 448 del 1998 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999), ha prorogato al 30 giugno 1999 il termine per l'emanazione del regolamento ed al 1° gennaio 2000 (rispetto all'originario termine del 1° gennaio 1999) il termine per l'entrata in vigore del regolamento (comma 4 dell'articolo 38 della legge n. 449 del 1997): da tale data, inoltre, non è più dovuto il contributo assicurativo di cui il comma 1.
La relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame evidenzia che l'incremento del contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa determina un flusso finanziario che si ritiene in linea di massima già sufficiente a compensare il costo delle prestazioni ospedaliere erogate a seguito di incidenti stradali. Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, il Governo ritiene più opportuno rinviare alla specifica normativa in corso di elaborazione per i rapporti tra INAIL e Servizio sanitario nazionale.

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9 ottobre1998
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