i-p135
Articolo 35
(Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap)
Larticolo in esame - introdotto dalla V Commissione del Senato - consente in
favore dei soggetti portatori di handicap di attestare mediante autocertificazione,
effettuata nei modi e nei termini previsti dalle relative norme di legge, il possesso dei
requisiti (inerenti alla propria condizione), ai fini del conseguimento di ogni utilità
loro spettante da parte di soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi o esercizi.
Si ricorda che lart. 3, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, definisce come
persona handicappata "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione".
14/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
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