i-p135

Articolo 35
(Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap)

L’articolo in esame - introdotto dalla V Commissione del Senato - consente in favore dei soggetti portatori di handicap di attestare mediante autocertificazione, effettuata nei modi e nei termini previsti dalle relative norme di legge, il possesso dei requisiti (inerenti alla propria condizione), ai fini del conseguimento di ogni utilità loro spettante da parte di soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi o esercizi.
Si ricorda che l’art. 3, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, definisce come persona handicappata "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

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14/12/1998
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