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La relazione annuale al Parlamento presentata dal ministro Bindi

Per i prodotti cosmetici chieste norme europee uniformi e chiare
La Giunta per gli affari europei del Senato
ha anche invitato il governo a ridurre i tempi per il ritiro dal mercato di prodotti non più ammessi

Il ministro della Sanità Rosi Bindi ha presentato a la "Relazione annuale al Parlamento sui prodotti cosmetici (relativa agli anni 1996 e 1997)". La relazione è stata esaminata dalla Giunta per gli Affari europei del Senato, presieduta dal senatore Tino Bedin. La Giunta ha approvato il parare predisposto dalla senatrice Vera Squarcialupi.
Per l’interesse generale della materia, pubblichiamo il parare della Giunta affari europei.
Onorevoli Senatori. - La relazione del Governo sui prodotti cosmetici relativa agli anni 1996 e 1997 si incentra sull'illustrazione dell'adeguamento al progresso tecnico della normativa vigente, sulle valutazioni svolte a livello comunitario in merito ai problemi riguardanti la salute pubblica, con particolare riferimento all'encefalopatia spongiforme trasmissibile, e sull'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per la ricerca sulla qualità e quantità dei prodotti cosmetici.
Nel 1996, in particolare, sono stati emanati il decreto 8 maggio 1996, recante "Misure relative a cosmetici preparati con materiale di origine bovina" - il quale ha posto il divieto di impiego nei prodotti cosmetici e della commercializzazione di prodotti con tali materiali - e il decreto ministeriale del 2 settembre 1996, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici in attuazione della direttiva della Commissione della Comunità europea n. 95/34/CE. Tale provvedimento ha portato alcune modifiche nella composizione dei prodotti e nelle sostanze consentite confermando la prassi di fissare delle scadenze dilazionate - in questo caso dieci mesi - come termine ultimo per la vendita dei cosmetici non conformi con le nuove disposizioni.
Nel corso del 1996 il Ministero della Sanità ha inoltre adottato un decreto, il 4 dicembre, sui metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici in attuazione della direttiva 95/32/CE, sulla metodologia da seguire per l'identificazione e il dosaggio delle sostanze impiegate.
Nel 1996 è stato infine predisposto il testo del decreto legislativo per il recepimento delle direttive 93/35/CE, del Consiglio, e 95/17/CE, della Commissione, successivamente emanato il 24 aprile 1997 (decreto legislativo n. 126 del 1997).
Nel corso del 1997 è proseguita l'attività - peraltro rallentata dalla modifica delle competenze della Direzione generale per la tutela dei consumatori della Commissione europea in relazione allo svolgimento dei compiti connessi alla valutazione dei profili scientifici, amministrativi e legali - per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle numerose direttive comunitarie sulla produzione e la vendita dei prodotti cosmetici. In relazione al problema dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) è stato emanato in particolare il decreto ministeriale 24 luglio 1997, in attuazione delle direttive 96/41/CE e 97/1/CE, che proibisce l'uso di sostanze, tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini, provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi. Tale provvedimento aggiorna le misure concernenti l'embargo di prodotti di origine bovina a seguito del diffondersi dell'ESB anche se potrebbe apparire eccessivamente prudente il divieto d'uso esteso a tutte le provenienze geografiche e non solamente con riferimento alle aree dove si è notoriamente verificato il fenomeno.
Nel 1997 è stata anche recepita, con il decreto del 19 novembre, la direttiva 96/45/CE, sull'approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, normativa in relazione alla quale la Giunta ritiene che sarebbe opportuno approfondire l'esame dei profili inerenti la disciplina dei limiti quantitativi. Lo scorso anno, infine, è stato predisposto un testo che recepisce le disposizioni comunitarie sul divieto alla sperimentazione su animali di ingredienti di prodotti cosmetici, il quale peraltro non fissa una specifica data limite. Al riguardo è opportuno considerare che vengono classificati come prodotti cosmetici anche prodotti utilizzati in settori, come quello delle mutilazioni del viso, che giustificano la sperimentazione su animali fintantoché non saranno individuate forme di sperimentazione altrettanto sicure.
In conclusione la Giunta osserva l'esigenza di ridurre la distanza temporale tra l'adozione dei divieti all'impiego di determinate sostanze e l'effettivo ritiro dal mercato dei prodotti che utilizzano tali sostanze pericolose e sottolinea altresì l'opportunità di richiamare l'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea sulla redazione di un testo consolidato delle varie disposizioni comunitarie onde consentirne una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori.
Al riguardo, benché esista una lista dei prodotti vietati, per maggiore sicurezza sarebbe preferibile la redazione di una lista dei componenti ammissibili, tenendo conto che rientrano nella categoria dei cosmetici anche i prodotti igienici i quali possono determinare - come nel caso delle vittime verificatesi in Francia per l'impiego di un talco che conteneva sostanze tossiche - gravi danni alla salute. È opportuno considerare, tuttavia, che negli ultimi anni le condizioni di tutela della salute sono migliorate.
La Giunta raccomanda infine al Governo che nella prossima relazione non si dia solamente conto dell'attività di recepimento delle disposizioni comunitarie ma venga svolta anche una ricognizione complessiva della normativa comunitaria e nazionale che disciplina il settore per verificare quali siano le disposizioni ancora in vigore e quelle da ritenere abrogate e valutare eventuali iniziative da assumere a livello comunitario
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30/10/1998
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