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La relazione annuale al Parlamento presentata dal ministro Bindi
Per i
prodotti cosmetici chieste norme europee uniformi e chiare
La
Giunta per gli affari europei del Senato
ha anche invitato il governo a ridurre i tempi per il ritiro dal
mercato di prodotti non più ammessi
Il ministro della Sanità Rosi
Bindi ha presentato a la "Relazione annuale al Parlamento
sui prodotti cosmetici (relativa agli anni 1996 e 1997)". La
relazione è stata esaminata dalla Giunta per gli Affari europei del Senato, presieduta dal senatore Tino Bedin. La
Giunta ha approvato il parare predisposto dalla senatrice Vera
Squarcialupi.
Per linteresse
generale della materia, pubblichiamo il parare della Giunta
affari europei.
Onorevoli Senatori. - La relazione del Governo sui prodotti
cosmetici relativa agli anni 1996 e 1997 si incentra
sull'illustrazione dell'adeguamento al progresso tecnico della
normativa vigente, sulle valutazioni svolte a livello comunitario
in merito ai problemi riguardanti la salute pubblica, con
particolare riferimento all'encefalopatia spongiforme
trasmissibile, e sull'aggiornamento dei metodi ufficiali di
analisi per la ricerca sulla qualità e quantità dei prodotti
cosmetici.
Nel 1996, in particolare, sono stati emanati il decreto 8 maggio
1996, recante "Misure relative a cosmetici preparati con
materiale di origine bovina" - il quale ha posto il divieto
di impiego nei prodotti cosmetici e della commercializzazione di
prodotti con tali materiali - e il decreto ministeriale del 2
settembre 1996, concernente l'aggiornamento degli elenchi
allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e
vendita dei cosmetici in attuazione della direttiva della
Commissione della Comunità europea n. 95/34/CE. Tale
provvedimento ha portato alcune modifiche nella composizione dei
prodotti e nelle sostanze consentite confermando la prassi di
fissare delle scadenze dilazionate - in questo caso dieci mesi -
come termine ultimo per la vendita dei cosmetici non conformi con
le nuove disposizioni.
Nel corso del 1996 il Ministero della Sanità ha inoltre adottato
un decreto, il 4 dicembre, sui metodi di analisi necessari per
controllare la composizione dei prodotti cosmetici in attuazione
della direttiva 95/32/CE, sulla metodologia da seguire per
l'identificazione e il dosaggio delle sostanze impiegate.
Nel 1996 è stato infine predisposto il testo del decreto
legislativo per il recepimento delle direttive 93/35/CE, del
Consiglio, e 95/17/CE, della Commissione, successivamente emanato
il 24 aprile 1997 (decreto legislativo n. 126 del 1997).
Nel corso del 1997 è proseguita l'attività - peraltro
rallentata dalla modifica delle competenze della Direzione
generale per la tutela dei consumatori della Commissione europea
in relazione allo svolgimento dei compiti connessi alla
valutazione dei profili scientifici, amministrativi e legali -
per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle numerose
direttive comunitarie sulla produzione e la vendita dei prodotti
cosmetici. In relazione al problema dell'encefalopatia
spongiforme bovina (ESB) è stato emanato in particolare il
decreto ministeriale 24 luglio 1997, in attuazione delle
direttive 96/41/CE e 97/1/CE, che proibisce l'uso di sostanze,
tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini, provenienti dal
cervello, dal midollo spinale e dagli occhi. Tale provvedimento
aggiorna le misure concernenti l'embargo di prodotti di origine
bovina a seguito del diffondersi dell'ESB anche se potrebbe
apparire eccessivamente prudente il divieto d'uso esteso a tutte
le provenienze geografiche e non solamente con riferimento alle
aree dove si è notoriamente verificato il fenomeno.
Nel 1997 è stata anche recepita, con il decreto del 19 novembre,
la direttiva 96/45/CE, sull'approvazione di alcuni metodi di
analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti
cosmetici, normativa in relazione alla quale la Giunta ritiene
che sarebbe opportuno approfondire l'esame dei profili inerenti
la disciplina dei limiti quantitativi. Lo scorso anno, infine, è
stato predisposto un testo che recepisce le disposizioni
comunitarie sul divieto alla sperimentazione su animali di
ingredienti di prodotti cosmetici, il quale peraltro non fissa
una specifica data limite. Al riguardo è opportuno considerare
che vengono classificati come prodotti cosmetici anche prodotti
utilizzati in settori, come quello delle mutilazioni del viso,
che giustificano la sperimentazione su animali fintantoché non
saranno individuate forme di sperimentazione altrettanto sicure.
In conclusione la Giunta osserva l'esigenza di ridurre la
distanza temporale tra l'adozione dei divieti all'impiego di
determinate sostanze e l'effettivo ritiro dal mercato dei
prodotti che utilizzano tali sostanze pericolose e sottolinea
altresì l'opportunità di richiamare l'attenzione delle
istituzioni dell'Unione europea sulla redazione di un testo
consolidato delle varie disposizioni comunitarie onde consentirne
una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori.
Al riguardo, benché esista una lista dei prodotti vietati, per
maggiore sicurezza sarebbe preferibile la redazione di una lista
dei componenti ammissibili, tenendo conto che rientrano nella
categoria dei cosmetici anche i prodotti igienici i quali possono
determinare - come nel caso delle vittime verificatesi in Francia
per l'impiego di un talco che conteneva sostanze tossiche - gravi
danni alla salute. È opportuno considerare, tuttavia, che negli
ultimi anni le condizioni di tutela della salute sono migliorate.
La Giunta raccomanda infine al Governo che nella prossima
relazione non si dia solamente conto dell'attività di
recepimento delle disposizioni comunitarie ma venga svolta anche
una ricognizione complessiva della normativa comunitaria e
nazionale che disciplina il settore per verificare quali siano le
disposizioni ancora in vigore e quelle da ritenere abrogate e
valutare eventuali iniziative da assumere a livello comunitario.
| 30/10/1998 webmaster@euganeo.it |
il collegio senatoriale
di Tino Bedin |