
Nel dibattito sulla legge comunitaria 2002
Limitata la delega sui licenziamenti collettivi
Il governo accetta i limiti indicati dal senatore Bedin: solo aggiustamenti tecnici
L'articolo 16 della legge Comunitaria 2002 (nel testo originario del governo era l'articolo 15) contiene una delega al governo per l'elaborazione di una norma che dia risposta ad un ricorso presentato dalla Commissione europea contro l'Italia. Si tratta di una direttiva che interviene in una materia molto delicata, quale è quella dei licenziamenti collettivi.
Su di essa il senatore Tino Bedin aveva già svolto un'azione di chiarificazione durante la discussione nella Giunta per gli Affari europei. Il parere della Giunta ha poi portato ad una leggera modifica nella commissione Affari costituzionali.
Per il dibattito sulla legge comunitaria 2002 nell'Aula del Senato, che si è svolto il 16 e 17 luglio 2002, il senatore Tino Bedin, con i colleghi De Zulueta e Battafarano, ha presentato un emendamento all'articolo 16 che è stato oggetto di ampia discussione e che ha portato alla fine alla approvazione di un ordine del giorno che ripete i contenuti dell'emendamento e quindi precisa fin nel dettaglio i limiti della delega affidata al governo.
Ecco gli interventi del senatore Bedin nel corso della discussione.
Illustrazione dell'emendamento: Evitare la delega sul tema dei licenziamenti
BEDIN - Nello spirito con cui abbiamo lavorato sia nelle Commissioni che in Aula per arrivare ad un voto condiviso sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo attraverso la legge comunitaria, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo 16, che dà al governo una delega in materia di licenziamenti collettivi per rispondere ad una causa promossa contro l'Italia dalla Commissione europeo presso la Corte di giustizia di Lussemburgo. Al ministro Buttiglione abbiamo già fatto presente la questione in sede di discussione presso la Giunta per gli affari delle Comunità europee.
Il governo, attraverso questo articolo, ci chiede una delega per dare completa attuazione alla direttiva 98/59/CE.
Faccio una osservazione preliminare. Questa direttiva risulta recepita di fatto nella legislazione italiana; anzi, potremmo dire, considerate le date, che si tratta di un insieme di normative italiane che è stato poi codificato nella direttiva richiamata dalla delega. Infatti, la legge nazionale cui questa direttiva viene correlata e per la quale si chiede la delega per la modifica precede (trattandosi della legge 23 luglio 1991, n. 223) di ben sette anni la direttiva medesima. Anche la direttiva-madre, che è ora codificata in quella del 1998, è successiva alla legge italiana, essendo del 1992. Da dieci anni, quindi, non abbiamo da parte dell'Unione europea richieste di adeguare complessivamente alle disposizioni comunitarie la nostra legge del 1991.
Passo ora al contenuto del problema. La Commissione europea, nel suo ricordo alla Corte di Lussemburgo, ci chiede non già un cambiamento dei contenuti bensì l'introduzione di una dizione più adeguata all'attuale mercato del lavoro. Va infatti ricordato che la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia di Lussemburgo rilevando che la disciplina italiana è limitata alle "imprese" mentre la direttiva ne richiede l'applicazione "a tutti i datori di lavoro di diritto privato", con i possibili limiti di organico e relativi ad altre fattispecie, citate espressamente dalla direttiva.
Anche riferendosi alla definizione di imprenditore, di cui all'articolo 2082 del codice civile - è tale chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi - la Commissione chiede di sostituire il termine "impresa" oppure di aggiungere le parole "quanti svolgano attività in ogni caso non rientranti nella suddetta definizione", ad esempio gli studi professionali. E' dunque sufficiente introdurre nella legge comunitaria un emendamento lessicale a quella normativa.
La modifica introdotta dalla Prima Commissione, durante il dibattito in quella sede, testimonia che è stata colta, sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, l'esistenza del problema di una delega non necessaria o comunque non di carattere generale. La Commissione Affari Costituzionali ha infatti limitato la delega alla sola legge del 1991, mentre il testo originario del governo prevedeva una delega generalizzata.
In Assemblea potremmo compiutamente effettuare il passo successivo, con l'approvazione del nostro emendamento. E' una proposta molto tecnica che non chiede la soppressione dell'articolo bensì di risolvere la questione che la Commissione ci ha giustamente posto. La proposta è puntuale prevedendo la sostituzione delle definizioni della legge n. 223 del 1991, così come ci è richiesto dall'Unione europea; nulla di più, nulla che riguardi il mercato del lavoro o il collegato in discussione in altra sede qui in Senato. In questa maniera, tra l'altro, avremmo il recepimento immediato dell'esigenza espressa dalla Commissione europea e il contenzioso cadrebbe immediatamente al momento dell'approvazione della norma anche da parte della Camera dei deputati.
Noi speriamo che il governo concordi con la nostra formulazione, che siamo disponibili a perfezionare dal punto di vista tecnico.
La trasformazione in ordine del giorno: Modificare solo le parole chieste dall'Unione Europea
Sull'emendamento all'articolo 16 presentato dai senatori Bedin, De Zulueta e Battafarano il relatore Basile aveva espresso parere contario, mentre il ministro Buttiglione si era rimesso all'aula. Da qui il senatore Bedin ha tratto lo spunto per chiedere un accantonamento della votazione, che è stato accordato. Alla ripresa anche il senatore Basile si è rimesso all'Aula per il voto. La maggioranza, attraverso il senatore Malan di Forza Italia, ha però chiesto di trasformare l'emendamento in ordine del giorno. I senatori Bedin e Battafarano hanno dovuto prendere atto della impossibilità di avere la maggioranza sull'emendamento in sé ed hanno accettato la trasformazione in ordine del giorno, ritenendo che con questo il governo non possa in ogni caso superare i ben precisi limiti che così vengono posti alla delega.
Riportiamo gli interventi del senatore Bedin nella definizione della decisione del Senato.
BEDIN. Riconosco l'azione positiva che il ministro Buttiglione sta svolgendo per arrivare ad una votazione veramente convinta da parte di tutta l'Aula sulla legge comunitaria. Ringrazio anche il relatore Basile per aver modificato il suo parere su questo emendamento.
Poiché a questo punto la questione è affidata all'Aula, vorrei ricordare ai colleghi, in particolare della maggioranza, che sostanzialmente, già in sede di Giunta per gli affari europei, si era arrivati alla posizione unanime per quanto riguarda la proceduracui siamo pervenuti in questo momento. In un parere redatto dal senatore Magnalbò relativamente a questo articolo e votato all'unanimità, si sollecitava la possibilità di adeguare l'intervento esclusivamente al contenuto dello specifico ricorso della Commissione europea alla Corte di giustizia e di valutare - si chiedeva alla Prima Commissione - di non ricorrere allo strumento della delega.
A me pare che la posizione unanime espressa dalla Giunta per gli affari europei, nel parere a firma del senatore Magnalbò, possa essere di supporto al voto dell'Assemblea. Aggiungo che si tratta soltanto, come ha riconosciuto anche il Governo, di una modifica di carattere tecnico, puntuale, letterale. Al governo si lasciano i più ampi spazi di manovra, ma al di fuori della legge comunitaria.
BEDIN. Signor Presidente, insieme al senatore Malan ho approfondito la questione e mi sembra che l'obiettivo che vogliamo perseguire sia raggiungibile attraverso la proposta che il collega Malan ha avanzato, ovvero di trasferire il contenuto dell'emendamento 16.5 in un ordine del giorno.
A noi interessa l'obiettivo, che è quello di evitare un contenzioso con la Commissione europea ed interessa altresì di limitare rigorosamente il contenuto della delega a tale scopo. Ritengo quindi opportuna la modifica introdotta dalla 1a Commissione permanente all'originario articolo 15 (ricordo che in quella sede è stato espunto dalla delega il termine "anche", limitando dunque l'esercizio di quest'ultima esclusivamente alla legge n. 223 del 1991 per quanto concerne la legislazione sui licenziamenti collettivi) e l'ordine del giorno così recita: "Il Senato impegna il Governo, nell'attuazione della delega, a seguire i successivi contenuti…"; viene a questo punto introdotto il contenuto dell'emendamento 16.5 (testo corretto).
Dichiarazione di voto: Ora il governo ha un indirizzo chiaro
BEDIN. Dichiaro il voto di astensione del Gruppo Margherita-l'Ulivo sull'articolo 16.
L'astensione che serve, innanzitutto, a confermare il nostro giudizio. Riteniamo che in merito all'azione intrapresa dalla Commissione europea presso la Corte di giustizia di Lussemburgo nei confronti dell'Italia a proposito di alcune dizioni contenute nella legge n. 223 del 1991 non servisse lo strumento della delega ma fosse richiesta una risposta puntuale. Ci auguriamo che essa possa essere data dalla Camera, in modo da interrompere immediatamente la causa in corso presso la Corte di Lussemburgo e quindi ridurre il contenzioso (riduzione che sta a cuore al ministro Buttiglione come certamente a tutti i parlamentari, di sicuro al sottoscritto).
Il voto di astensione serve però anche a sottolineare - cosa che non ho fatto nei vari interventi che ho svolto su questo argomento - la nostra convinzione. Il ministro Buttiglione, rispondendo a un nostro collega, ha tenuto a precisare che non è giusto pensare male. In proposito, fin dall'inizio dell'esame in Commissione ho sostenuto che la mia proposta non nasceva e non nasce dal pensare male, bensì dalla opportunità di utilizzare lo strumento necessario e sufficiente, niente di più. Con il voto di astensione prendiamo atto che il Governo, nella figura del ministro qui presente, si impegna ad esercitare la delega esclusivamente per raggiungere l'obiettivo che è indicato nel titolo dell'articolo 16. L'ordine del giorno, che ha ricevuto il consenso della maggioranza, specifica infatti i termini tecnici per l'esercizio della delega.
Il testo dell'emendamento trasformato in ordine del giorno
Questo il testo dell'emendamento presentato dai senatori Bedin, De Zulueta e Battafarano ed integralmente trasferito in un orDne del giorno (G16.100), accettato dal governo.
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 16. - (Modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02) 1. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo è riconosciuta, alle medesime condizioni, ad ogni datore di lavoro di diritto privato.";
b) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Gli obblighi e gli oneri a carico delle imprese, di cui al presente articolo, si intendono estesi ad ogni datore di lavoro di diritto privato.";
c) all'articolo 24:
1) al comma 1, le parole: "alle imprese", sono sostituite dalle seguenti: "ai datori di lavoro di diritto privato, di seguito datori,";
2) al comma 2, le parole: "le imprese", sono sostituite dalle seguenti: "i datori";
3) al comma 3, le parole: "si applica solo alle imprese", sono sostituite dalle seguenti: "si applica solo ai datori e alle imprese", e, di seguito, le parole: "a carico dell'impresa", sono sostituite dalle seguenti: "a carico del datore e dell'impresa"".
17 luglio 2002 |