i-ag006

Atto Senato 4550
Approvato definitivamente dal Senato il 26 luglio 2000

Norme per l’utilizzazione dei traccianti di evidenziazione
nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico

Art. 1.
1. A fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell’articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i traccianti da utilizzare ai fini di cui al comma 1 e sono determinate le relative modalità di impiego.
3. È vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o assimilate.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2.
Art. 2.
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 1, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in commercio ovvero utilizzi in processi produttivi latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti di cui all’articolo 1, ovvero violi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 150 milioni. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti, commercializzati od utilizzati in violazione delle disposizioni della presente legge.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 è applicata anche la sanzione della sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il voto favorevole dei Popolari al Senato


16 agosto 2000
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Tino Bedin