i-ag006
Atto Senato 4550
Approvato definitivamente dal Senato il 26 luglio 2000
Norme per lutilizzazione dei traccianti di evidenziazione
nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico
Art. 1.
1. A fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi
dellarticolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato
dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte
scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere
presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale
ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i traccianti da utilizzare ai
fini di cui al comma 1 e sono determinate le relative modalità di impiego.
3. È vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli
stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo
alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o assimilate.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di cui al comma 2.
Art. 2.
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2 dellarticolo 1, salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque ponga in commercio ovvero utilizzi in processi
produttivi latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei
traccianti di cui allarticolo 1, ovvero violi le disposizioni di cui
allarticolo 1, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 20 milioni a lire 150 milioni. È sempre disposta la confisca dei
prodotti detenuti, commercializzati od utilizzati in violazione delle disposizioni della
presente legge.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1 è applicata anche la sanzione della sospensione
dellattività per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
| 16
agosto 2000 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |