i-ag005

Atto Senato 4603
Appovato dal Senato il 26 luglio 2000 e trasmesso alla Camera

Misure finanziarie
di sostegno al settore agricolo

Art. 1.
(Garanzie concesse a favore
di cooperative agricole)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l’ordine stabilito nell’elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a ronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L’intervento dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell’elenco di cui al comma 2, per l’escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell’Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

Art. 2.
(Integrazione del finanziamento
della legge 23 dicembre 1999, n. 499)

1. Lo stanziamento previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l’anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall’articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999. 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l’anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)

1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l’anno 2000 a saldo dell’importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino all’anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte all’accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle regioni per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all’accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.
4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica l’ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2.
5. A decorrere dalle assegnazioni per l’anno 2000, in attesa della riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata.
6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.
7. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Trasferimento all’AIMA di fondi
per il settore lattiero-caseario)

1. A saldo degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell’Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell’importo di lire 750 miliardi per l’anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l’anno 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il voto favorevole dei Popolari al Senato


14 agostoi 2000
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