i-ag005
Atto Senato 4603
Appovato dal Senato il 26 luglio 2000 e trasmesso alla Camera
Misure
finanziarie
di sostegno al settore agricolo
Art. 1.
(Garanzie concesse a favore
di cooperative agricole)
1. Per le finalità di cui allarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
è autorizzata lulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123
miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto
articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui
allarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo
lordine stabilito nellelenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri
contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994,
salvo le successive modifiche conseguenti a ronunce definitive in sede amministrativa o
giurisdizionale.
3. Lintervento dello Stato, ai sensi dellarticolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che
abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa
cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nellelenco di cui
al comma 2, per lescussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da
parte dellAmministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
Art. 2.
(Integrazione del finanziamento
della legge 23 dicembre 1999, n. 499)
1. Lo stanziamento previsto dallarticolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per lanno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dallarticolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999. 2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per lanno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)
1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per lanno 2000 a saldo
dellimporto della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle
province autonome nei confronti dello Stato fino allanno 1992 in attuazione della
legge 15 ottobre 1981, n. 590.
2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dintesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte allaccertamento,
anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle regioni per il periodo fino al 31
dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo allaccertamento
di cui al comma 2, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica,
sono definiti gli indirizzi e le modalità per lattuazione delle disposizioni di cui
al medesimo comma 2.
4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione
economico-finanziaria ed a norma dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica lammontare delle
risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in
agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al
comma 2.
5. A decorrere dalle assegnazioni per lanno 2000, in attesa della riforma della
legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque
concessi in forma attualizzata.
6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dintesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle
disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.
7. Allonere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito
dellunità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Trasferimento allAIMA di fondi
per il settore lattiero-caseario)
1. A saldo degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dellUnione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento allAzienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dellimporto di lire 750 miliardi per lanno 2000 e di lire 362,2 miliardi per lanno 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il voto favorevole dei Popolari al Senato| 14
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