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Lettera dal Senato. 20
7 Aprile 1998
Nella subfornitura
libertà e parità per stare nel mercato
La Commissione Industria del Senato ha approvato
definitivamente la legge che disciplina la subfornitura delle attività
produttive. Essendo tra i firmatari di uno dei disegni di legge
poi confluiti nel testo approvato, mi sembra giusto renderne
conto.
Aggiungo anche la soddisfazione per il rispetto di un impegno sui
tempi: la legge sulla subfornitura era infatti stata
tempestivamente approvata dal Senato e trasmessa alla Camera,
dove per l'introduzione di alcune modifiche non determinanti è
stato necessario quasi un anno. Al suo "ritorno" al
Senato avevo assunto con le rappresentanze artigiane padovane
l'impegno ad ottenere l'approvazione definitiva della legge,
senza modifiche, in un mese: il Senato ha impiegato appena 15
giorni.
E' il segnale della consapevolezza che si tratta di un
provvedimento molto atteso dal comparto della subfornitura, che
coinvolge circa il 60 per cento delle piccole imprese
manifatturiere e delle imprese artigiane con un fatturato annuo
di oltre 100 mila miliardi.
La libertà comincia dalla
parità
La legge introduce un dovuto equilibrio nel rapporto
di subfornitura, stabilendo condizioni di parità fra i
contraenti, definendo una cornice di regole allinterno
delle quali si possano sviluppare la libera contrattazione e la
concorrenza.
L'azione di contrapposizione portata avanti da Confindustria, fin
dalla scorsa legislatura (per me, la prima nella quale mi sono
occupato della questione) è stata quanto meno eccessiva. Così
come fuorviante è stato l'ultimo tentativo del direttore
generale degli industriali Cipolletta, secondo il quale con
questa legge "il Parlamento toglie un altro pezzo di
libertà nel nostro paese e contribuisce a dare una consistente
spinta in favore dellillegalità dilagante il Italia".
Evidentemente se al concetto di libertà non viene aggiunto
quello della parità, si può arrivare anche a queste
considerazioni.
Correggere lanomalia esistente nel mondo della subfornitura
non può dunque essere visto né come volontà di limitare la
libertà, né come intento di favorire lillegalità: si
tratta, per l'appunto, di ristabilire situazioni di parità tra i
contraenti, definendo una cornice di regole allinterno
delle quali si possano sviluppare la libera contrattazione e la
concorrenza.
Europei anche nei pagamenti
La nuova legge, realizzando finalmente un sistema di
certezza giuridica nei rapporti tra committente e subfornitore,
può mettere il settore della subfornitura in condizione di
esprimere tutte le sue potenzialità in termini di produzione e
di occupazione.
La mancanza di regole nel settore ha determinato ad oggi una
situazione nella quale si ha un vero e proprio trasferimento di
notevoli oneri di finanziamento del processo produttivo a carico
delle imprese più piccole e più deboli. Infatti:
in Italia i termini di pagamento sono i più lunghi
dEuropa;
il subfornitore è stretto tra il fornitore di materie prime che
pretende tempi brevi per il pagamento ed il committente che
allunga sempre di più i termini di pagamento;
mancano, nella stragrande maggioranza dei casi, contratti scritti
che definiscano con chiarezza i reciproci obblighi delle parti;
il subfornitore per farsi pagare è costretto ad emettere fattura
e a versare lIva entro il mese o il trimestre mentre il
committente, senza aver sborsato una lira, può invece detrarre
lIva con conseguente notevole vantaggio.
Contrattazione, diritti e obblighi
A questa anomalia la legge approvata si propone di
porre rimedio. Essa prevede:
lobbligatorietà della forma scritta del contratto, a pena
di nullità;
la fissazione in 60 giorni del termine massimo di pagamento (con
la possibilità di stabilire termini più lunghi, ma comunque non
superiori ai 90 giorni, purché previsti in accordi collettivi,
nazionali o territoriali, sottoscritti da tutti i soggetti
presenti nel Cnel in rappresentanza dei subfornitori e dei
committenti);
il versamento trimestrale dellIva, senza applicazione di
interesse, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito
un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione
dellavvenuta esecuzione della prestazione;
un sistema di interessi di mora e di penali a garanzia del
rispetto degli obblighi contrattuali e come mezzo di dissuasione
per i poco solerti pagatori;
lintroduzione della figura dellabuso di dipendenza
economica (distinta da quella della posizione dominante) che la
Camera ha collocato nellambito delle norme privatistiche
spostandola dalla legge 287/90 (Autorità garante della
concorrenza e del mercato) come aveva originariamente deliberato
il Senato;
lintroduzione di una procedura di conciliazione e di
arbitrato, da tempi molto contenuti (60 giorni dalla
contestazione), che certamente agevolerà la risoluzione delle
controversie.
La legge può essere considerata un utile ed equo compromesso tra
le varie esigenze in campo, quelle cioè di eliminare o almeno di
attenuare fortemente gli elementi distorsivi del funzionamento
del mercato e di salvaguardare lautonomia contrattuale
delle parti.
Tino Bedin
| 16/08/1998 webmaster@euganeo.it |
il collegio senatoriale
di Tino Bedin |