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Lettera dal Senato. 20
7 Aprile 1998

Nella subfornitura
libertà e parità per stare nel mercato

La Commissione Industria del Senato ha approvato definitivamente la legge che disciplina la subfornitura delle attività produttive. Essendo tra i firmatari di uno dei disegni di legge poi confluiti nel testo approvato, mi sembra giusto renderne conto.
Aggiungo anche la soddisfazione per il rispetto di un impegno sui tempi: la legge sulla subfornitura era infatti stata tempestivamente approvata dal Senato e trasmessa alla Camera, dove per l'introduzione di alcune modifiche non determinanti è stato necessario quasi un anno. Al suo "ritorno" al Senato avevo assunto con le rappresentanze artigiane padovane l'impegno ad ottenere l'approvazione definitiva della legge, senza modifiche, in un mese: il Senato ha impiegato appena 15 giorni.
E' il segnale della consapevolezza che si tratta di un provvedimento molto atteso dal comparto della subfornitura, che coinvolge circa il 60 per cento delle piccole imprese manifatturiere e delle imprese artigiane con un fatturato annuo di oltre 100 mila miliardi.

La libertà comincia dalla parità
La legge introduce un dovuto equilibrio nel rapporto di subfornitura, stabilendo condizioni di parità fra i contraenti, definendo una cornice di regole all’interno delle quali si possano sviluppare la libera contrattazione e la concorrenza.
L'azione di contrapposizione portata avanti da Confindustria, fin dalla scorsa legislatura (per me, la prima nella quale mi sono occupato della questione) è stata quanto meno eccessiva. Così come fuorviante è stato l'ultimo tentativo del direttore generale degli industriali Cipolletta, secondo il quale con questa legge "il Parlamento toglie un altro pezzo di libertà nel nostro paese e contribuisce a dare una consistente spinta in favore dell’illegalità dilagante il Italia". Evidentemente se al concetto di libertà non viene aggiunto quello della parità, si può arrivare anche a queste considerazioni.
Correggere l’anomalia esistente nel mondo della subfornitura non può dunque essere visto né come volontà di limitare la libertà, né come intento di favorire l’illegalità: si tratta, per l'appunto, di ristabilire situazioni di parità tra i contraenti, definendo una cornice di regole all’interno delle quali si possano sviluppare la libera contrattazione e la concorrenza.

Europei anche nei pagamenti
La nuova legge, realizzando finalmente un sistema di certezza giuridica nei rapporti tra committente e subfornitore, può mettere il settore della subfornitura in condizione di esprimere tutte le sue potenzialità in termini di produzione e di occupazione.
La mancanza di regole nel settore ha determinato ad oggi una situazione nella quale si ha un vero e proprio trasferimento di notevoli oneri di finanziamento del processo produttivo a carico delle imprese più piccole e più deboli. Infatti:
in Italia i termini di pagamento sono i più lunghi d’Europa;
il subfornitore è stretto tra il fornitore di materie prime che pretende tempi brevi per il pagamento ed il committente che allunga sempre di più i termini di pagamento;
mancano, nella stragrande maggioranza dei casi, contratti scritti che definiscano con chiarezza i reciproci obblighi delle parti;
il subfornitore per farsi pagare è costretto ad emettere fattura e a versare l’Iva entro il mese o il trimestre mentre il committente, senza aver sborsato una lira, può invece detrarre l’Iva con conseguente notevole vantaggio.

Contrattazione, diritti e obblighi
A questa anomalia la legge approvata si propone di porre rimedio. Essa prevede:
l’obbligatorietà della forma scritta del contratto, a pena di nullità;
la fissazione in 60 giorni del termine massimo di pagamento (con la possibilità di stabilire termini più lunghi, ma comunque non superiori ai 90 giorni, purché previsti in accordi collettivi, nazionali o territoriali, sottoscritti da tutti i soggetti presenti nel Cnel in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti);
il versamento trimestrale dell’Iva, senza applicazione di interesse, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione;
un sistema di interessi di mora e di penali a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali e come mezzo di dissuasione per i poco solerti pagatori;
l’introduzione della figura dell’abuso di dipendenza economica (distinta da quella della posizione dominante) che la Camera ha collocato nell’ambito delle norme privatistiche spostandola dalla legge 287/90 (Autorità garante della concorrenza e del mercato) come aveva originariamente deliberato il Senato;
l’introduzione di una procedura di conciliazione e di arbitrato, da tempi molto contenuti (60 giorni dalla contestazione), che certamente agevolerà la risoluzione delle controversie.
La legge può essere considerata un utile ed equo compromesso tra le varie esigenze in campo, quelle cioè di eliminare o almeno di attenuare fortemente gli elementi distorsivi del funzionamento del mercato e di salvaguardare l’autonomia contrattuale delle parti.

Tino Bedin


16/08/1998
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