Chi è contrattualmente debole
ha ora la legge dalla sua parte
Un principio certamente non nuovo nella nostra legislazione,
che ora è posto a tutela delle piccole e piccolissime
imprese.
Anche l’Unione Europea
ha denunciato l’insostenibilità dei tempi di pagamento
di Nello Palumbo
L'approvazione della prima legge sui contratti di subfornitura è
stata accompagnata da commenti largamente positivi da parte, soprattutto,
delle associazioni di rappresentanza delle piccole imprese che riconoscono
alla normativa il merito di correggere le gravi anomalie legate alla posizione
di debolezza delle imprese subfornitrici.
Non sono mancate, tuttavia, aspre critiche provenienti essenzialmente
dalla grande impresa, secondo le quali la filosofia dirigista della legge
mortifica e penalizza il mercato finendo, in ultima analisi, per danneggiare
le stesse imprese subfornitrici, atteso che il regime eccessivamente vincolistico
spingerebbe i committenti a rivolgere lo sguardo all'estero per ottenere
prestazioni di subfornitura a condizioni maggiormente convenienti.
Al provvedimento sono state mosse anche obiezioni di natura giuridica
sulle quali è opportuno ribadire la piena legittimità delle
norme varate dal Parlamento.
A coloro che contestano il ricorso ad una nuova figura contrattuale,
è agevole replicare che il legislatore non può rimanere inerte
di fronte a fenomeni di grande rilevanza sociale ed economica, se è
vero che il diritto non è una entità statica e immutabile,
ma in continua evoluzione per adeguarsi al dinamismo che connota la società
e l'economia.
In questo caso il Parlamento ha ritenuto opportuno introdurre un contratto
tipico, nella convinzione che per disciplinare interessi meritevoli di
tutela giuridica, non appaiono adeguati gli istituti contemplati nel nostro
ordinamento giuridico.
Il rilievo trova esplicito conforto nella comunicazione relativa alla
raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995, riguardante i termini
di pagamento delle transazioni commerciali, laddove si fa espresso riferimento
alla esigenza di prevedere un quadro giuridico sufficientemente dissuasivo
per i cattivi pagatori. Nella stessa comunicazione, tra l'altro, replicando
all'argomento sostenuto anche in Italia dai detrattori della legge, secondo
il quale misure giuridiche non possono aiutare a riequilibrare il rapporto
di forze tra le parti in causa, si afferma che nei Paesi che hanno adottato
un insieme coerente di tali misure, il rispetto dei termini è assicurato
nel modo migliore e che l'introduzione di tali provvedimenti non ha, peraltro,
comportato ostacoli allo sviluppo del commercio.
In tale quadro appare priva di qualsiasi pregio l'osservazione critica
in ordine alla configurazione di una nuova fattispecie legale, per il fatto
che comprende in sé elementi di altri tipi di contratto, giaccé
non è possibile escludere - e, anzi, il legislatore ha ritenuto
preferibile -, per le finalità perseguite, una autonoma tipizzazione
connessa agli aspetti specifici e peculiari che il rapporto di subfornitura
sicuramente presenta.
A tale riguardo, basti ricordare che anche in altri settori è
stata operata la scelta di introdurre figure giuridiche tipiche, come ad
esempio, per rimanere in campo affine, la cessione dei crediti di impresa
che, pur essendo astrattamente sussumibile nell'istituto della cessione
del credito, è stata ritenuta meritevole di una specifica disciplina
proprio per gli aspetti peculiari da tutelare.
Ancora, viene mossa al provvedimento l'obiezione di sancire addirittura
la violazione del principio secondo il quale i rapporti tra privati vanno
normalmente regolati in modo paritario; violazione che renderebbe finanche
di dubbia costituzionalità la nuova disciplina normativa.
L'obiezione è infondata ove si consideri che proprio il riferimento
al dovere giuridico di regolare rapporti tra le parti in modo paritario
va nella direzione della necessità di coniare il contratto di subfornitura.
La ratio di tale contratto, infatti, è quella di garantire una posizione
paritaria ai contraenti, evitando che la forza economica di una parte si
traduca in abuso contrattuale.
E', quindi, del tutto inesistente il presunto contrasto con l'art.
41 della Costituzione, ove si afferma che l'iniziativa economico privata
è libera. Sul punto appare sufficiente richiamare le numerose sentenze
della Corte Costituzionale, la quale ha costantemente affermato il principio
che <<ricondurre ad equità i rapporti contrattuali, i quali
appaiono gravemente sperequati a danno di una delle parti, e tanto più
di quella da ritenere più debole, rientra nei poteri che l'articolo
41 conferisce al legislatore, in virtù del fondamentale principio
di uguaglianza sostanziale contenuto nel secondo comma dell'art. 3 della
Costituzione>>.
D'altra parte, sono gli stessi principi a ispirare numerosi altri precetti
legislativi, come quelli in tema di rescissione ultra dimidium, di nullità
e illiceità dei patti usurai, di tutela del consumatore o di contraenti
nei contratti bancari o assicurativi; situazioni nelle quali il prevalere
della ideologia della totale ed assoluta libertà contrattuale non
tiene conto del fatto che qualcuno è meno libero degli altri e che
per evitare abusi connessi a situazioni di debolezza è necessario
dettare regole che non hanno l'effetto di ingessare il mercato, come taluni
lamentano, ma semplicemente quello di garantire trasparenza ed equità.
L'esigenza, quindi, di prestare tutela alle parti più deboli
del rapporto contrattuale, trova pieno riconoscimento nella nostra legislazione,
sicché appaiono francamente incomprensibili, ovvero meramente strumentali,
le proteste sollevate contro la legge, talvolta forse anche con toni offensivi
della dignità del lavoro parlamentare.
Tralasciando le polemiche, quindi, il problema vero è stabilire
se effettivamento all'interno delle nuove forme che ha assunto la produzione
industriale, sulle quali, fra l'altro, non pare si riscontrino divergenze
di valutazione, trattandosi di un dato oggettivo, difficilmente confutabile,
vengano in rilievo posizioni di debolezza in cui versi taluno dei soggetti
partecipi del ciclo produttivo. Questo il nodo cruciale della questione,
effettivamente all'interno ove manchi una posizione di debolezza viene
meno la ragione d'essere della legge, ove si ravvisi un segmento debole
della dinamica produttiva, analogamente ad altre situazioni già
disciplinate dal legislatore, il provvedimento della subfornitura opportunamente
interviene a ripristinare condizioni di equilibrio ed equità.
Ebbene, nonostante i distinguo che pure sono emersi durante i lavori
parlamentari, non vi è un solo intervento che abbia potuto negare
l'esistenza di condizioni di squilibrio nel rapporto contrattuale vantaggio
dei produttori finali e a svantaggio dei subfornitori.
La stessa comunicazione di rango comunitario sopra richiamata trova
origine nelle ricerche approfondite svolte negli Stati membri, ricerche
che hanno posto in risalto opacità che caratterizza alcune relazioni
commerciali, con riferimento soprattutto ai termini di pagamento, il sintomo
più vistoso di una condizione di subalternità, in carenza
della quale i subfornitori non consentirebbero la dilatazione irragionevole
e patologica di tali termini.
Come si legge nella comunicazione, l'Italia detiene, purtroppo, un
doppio record negativo: il più elevato termine medio e il
più elevato ritardo di pagamento rispetto ai termini pattuiti.
Le ragioni poste a fondamento della Legge sono quindi reali non potendo
revocarsi in dubbio che il subfornitore versa in una oggettiva posizione
di debolezza contrattuale essendo normalmente inserito in un ciclo produttivo
in cui il proprio mercato è spesso rappresentato solo dal produttore
finale dal quale il primo è costretto ad accettare condizioni pessime
pur di poter lavorare e sopravvivere.
Il tessuto economico del Paese, pertanto, imperniato essenzialmente
sulle piccole e piccolissime imprese, non potrà che trarre grande
giovamento dalla legge, alla cui approvazione i popolari hanno dato un
valido e convinto contributo.
_________________
Il senatore Nello Palumbo, del Gruppo del Partito Popolare Italiano,
è vicepresidente della Commissione Industria del Senato.
| 07/08/1998
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