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Subfornitura: la risposta alla critiche giuridiche

Chi è contrattualmente debole
ha ora la legge dalla sua parte
Un principio certamente non nuovo nella nostra legislazione,
che ora è posto a tutela delle piccole e piccolissime imprese.
Anche l’Unione Europea
ha denunciato l’insostenibilità dei tempi di pagamento

di Nello Palumbo

L'approvazione della prima legge sui contratti di subfornitura è stata accompagnata da commenti largamente positivi da parte, soprattutto, delle associazioni di rappresentanza delle piccole imprese che riconoscono alla normativa il merito di correggere le gravi anomalie legate alla posizione di debolezza delle imprese subfornitrici.
Non sono mancate, tuttavia, aspre critiche provenienti essenzialmente dalla grande impresa, secondo le quali la filosofia dirigista della legge mortifica e penalizza il mercato finendo, in ultima analisi, per danneggiare le stesse imprese subfornitrici, atteso che il regime eccessivamente vincolistico spingerebbe i committenti a rivolgere lo sguardo all'estero per ottenere prestazioni di subfornitura a condizioni maggiormente convenienti.
Al provvedimento sono state mosse anche obiezioni di natura giuridica sulle quali è opportuno ribadire la piena legittimità delle norme varate dal Parlamento.
A coloro che contestano il ricorso ad una nuova figura contrattuale, è agevole replicare che il legislatore non può rimanere inerte di fronte a fenomeni di grande rilevanza sociale ed economica, se è vero che il diritto non è una entità statica e immutabile, ma in continua evoluzione per adeguarsi al dinamismo che connota la società e l'economia.
In questo caso il Parlamento ha ritenuto opportuno introdurre un contratto tipico, nella convinzione che per disciplinare interessi meritevoli di tutela giuridica, non appaiono adeguati gli istituti contemplati nel nostro ordinamento giuridico.
Il rilievo trova esplicito conforto nella comunicazione relativa alla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995, riguardante i termini di pagamento delle transazioni commerciali, laddove si fa espresso riferimento alla esigenza di prevedere un quadro giuridico sufficientemente dissuasivo per i cattivi pagatori. Nella stessa comunicazione, tra l'altro, replicando all'argomento sostenuto anche in Italia dai detrattori della legge, secondo il quale misure giuridiche non possono aiutare a riequilibrare il rapporto di forze tra le parti in causa, si afferma che nei Paesi che hanno adottato un insieme coerente di tali misure, il rispetto dei termini è assicurato nel modo migliore e che l'introduzione di tali provvedimenti non ha, peraltro, comportato ostacoli allo sviluppo del commercio.
In tale quadro appare priva di qualsiasi pregio l'osservazione critica in ordine alla configurazione di una nuova fattispecie legale, per il fatto che comprende in sé elementi di altri tipi di contratto, giaccé non è possibile escludere - e, anzi, il legislatore ha ritenuto preferibile -, per le finalità perseguite, una autonoma tipizzazione connessa agli aspetti specifici e peculiari che il rapporto di subfornitura sicuramente presenta.
A tale riguardo, basti ricordare che anche in altri settori è stata operata la scelta di introdurre figure giuridiche tipiche, come ad esempio, per rimanere in campo affine, la cessione dei crediti di impresa che, pur essendo astrattamente sussumibile nell'istituto della cessione del credito, è stata ritenuta meritevole di una specifica disciplina proprio per gli aspetti peculiari da tutelare.
Ancora, viene mossa al provvedimento l'obiezione di sancire addirittura la violazione del principio secondo il quale i rapporti tra privati vanno normalmente regolati in modo paritario; violazione che renderebbe finanche di dubbia costituzionalità la nuova disciplina normativa.
L'obiezione è infondata ove si consideri che proprio il riferimento al dovere giuridico di regolare rapporti tra le parti in modo paritario va nella direzione della necessità di coniare il contratto di subfornitura. La ratio di tale contratto, infatti, è quella di garantire una posizione paritaria ai contraenti, evitando che la forza economica di una parte si traduca in abuso contrattuale.
E', quindi, del tutto inesistente il presunto contrasto con l'art. 41 della Costituzione, ove si afferma che l'iniziativa economico privata è libera. Sul punto appare sufficiente richiamare le numerose sentenze della Corte Costituzionale, la quale ha costantemente affermato il principio che <<ricondurre ad equità i rapporti contrattuali, i quali appaiono gravemente sperequati a danno di una delle parti, e tanto più di quella da ritenere più debole, rientra nei poteri che l'articolo 41  conferisce al legislatore, in virtù del fondamentale principio di uguaglianza sostanziale contenuto nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione>>.
D'altra parte, sono gli stessi principi a ispirare numerosi altri precetti legislativi, come quelli in tema di rescissione ultra dimidium, di nullità e illiceità dei patti usurai, di tutela del consumatore o di contraenti nei contratti bancari o assicurativi; situazioni nelle quali il prevalere della ideologia della totale ed assoluta libertà contrattuale non tiene conto del fatto che qualcuno è meno libero degli altri e che per evitare abusi connessi a situazioni di debolezza è necessario dettare regole che non hanno l'effetto di ingessare il mercato, come taluni lamentano, ma semplicemente quello di garantire trasparenza ed equità.
L'esigenza, quindi, di prestare tutela alle parti più deboli del rapporto contrattuale, trova pieno riconoscimento nella nostra legislazione, sicché appaiono francamente incomprensibili, ovvero meramente strumentali, le proteste sollevate contro la legge, talvolta forse anche con toni offensivi della dignità del lavoro parlamentare.
Tralasciando le polemiche, quindi, il problema vero è stabilire se effettivamento all'interno delle nuove forme che ha assunto la produzione industriale, sulle quali, fra l'altro, non pare si riscontrino divergenze di valutazione, trattandosi di un dato oggettivo, difficilmente confutabile, vengano in rilievo posizioni di debolezza in cui versi taluno dei soggetti partecipi del ciclo produttivo. Questo il nodo cruciale della questione, effettivamente all'interno ove manchi una posizione di debolezza viene meno la ragione d'essere della legge, ove si ravvisi un segmento debole della dinamica produttiva, analogamente ad altre situazioni già disciplinate dal legislatore, il provvedimento della subfornitura opportunamente interviene a ripristinare condizioni di equilibrio ed equità.
Ebbene, nonostante i distinguo che pure sono emersi durante i lavori parlamentari, non vi è un solo intervento che abbia potuto negare l'esistenza di condizioni di squilibrio nel rapporto contrattuale vantaggio dei produttori finali e a svantaggio dei subfornitori.
La stessa comunicazione di rango comunitario sopra richiamata trova origine nelle ricerche approfondite svolte negli Stati membri, ricerche che hanno posto in risalto opacità che caratterizza alcune relazioni commerciali, con riferimento soprattutto ai termini di pagamento, il sintomo più vistoso di una condizione di subalternità, in carenza della quale i subfornitori non consentirebbero la dilatazione irragionevole e patologica di tali termini.
Come si legge nella comunicazione, l'Italia detiene, purtroppo, un doppio record negativo:  il più elevato termine medio e il più elevato ritardo di pagamento rispetto ai termini pattuiti.
Le ragioni poste a fondamento della Legge sono quindi reali non potendo revocarsi in dubbio che il subfornitore versa in una oggettiva posizione di debolezza contrattuale essendo normalmente inserito in un ciclo produttivo in cui il proprio mercato è spesso rappresentato solo dal produttore finale dal quale il primo è costretto ad accettare condizioni pessime pur di poter lavorare e sopravvivere.
Il tessuto economico del Paese, pertanto, imperniato essenzialmente sulle piccole e piccolissime imprese, non potrà che trarre grande giovamento dalla legge, alla cui approvazione i popolari hanno dato un valido e convinto contributo.

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Il senatore Nello Palumbo, del Gruppo del Partito Popolare Italiano, è vicepresidente della Commissione Industria del Senato.


07/08/1998
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