i-se15

Scheda di lavoro del Gruppo Ppi del Senato

Atto Senato 3103, senatore Smuraglia ed altri
Accertamenti sanitari sui lavoratori
Modifiche all'articolo 5 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori); commissione Lavoro; sede referente

di Raffaella Di Sipio


Riferimenti normativi:
- Legge 20 maggio 1970, n.300 (articoli 5 e 38);
- Legge 9 dicembre 1977, n.903 (articoli 1 e 16)

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
- Articolo 5, comma 3, dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300)
In base all’articolo in esame "il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".
La violazione di questa disposizione è sanzionata penalmente dall’articolo 38 della stessa legge n.300 del 1970. Più precisamente, è comminata la pena dell’ammenda da lire trecentomila a lire tre milioni ovvero la pena dell’arresto da quindici giorni ad un anno.
- Interpretazione dell’articolo 5, comma 3, dello Statuto dei lavoratori accolta dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione e dalla dottrina maggioritaria
Secondo dottrina e giurisprudenza la norma trova applicazione per tutti gli accertamenti sanitari sia se effettuati su dipendenti del datore di lavoro, sia su lavoratori ancora da assumere.
La ragione di questo consolidato orientamento è l’esigenza di tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore non solo durante il periodo dello svolgimento del rapporto di lavoro ma anche nella fase della preassunzione. Si intende così impedire che il datore di lavoro entri in possesso di dati riguardanti la sfera più intima del lavoratore e li utilizzi in modo incontrollato.
- Sentenza n.43 dell’8 gennaio 1998 della Corte di Cassazione penale (Sezione III)
Nella sentenza la Corte di Cassazione afferma che non costituisce reato sottoporre i lavoratori da assumere ad accertamenti sanitari, intendendo per essi anche i test sullo stato di gravidanza delle lavoratrici, effettuati da medici o strutture non operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
In sostanza, la parola "lavoratore" usata dal legislatore nell’articolo 5, comma 3, dello Statuto dei lavoratori si riferisce in modo esclusivo al soggetto già titolare di un rapporto di lavoro subordinato e non anche al soggetto che deve ancora essere assunto dal datore di lavoro. Secondo la Corte "il lavoratore è colui che presta un’attività volta al conseguimento di un risultato determinato" mentre "coloro che chiedono di essere assunti o hanno in corso la relativa assunzione sono futuri lavoratori ma non lo sono ancora".
La ragione addotta dalla Corte di Cassazione è che l’articolo 5, comma 3, dello Statuto dei lavoratori è una norma sanzionata penalmente e di conseguenza, nell’incertezza, deve essere interpretata nel senso più favorevole al reo. L’estensione della tutela repressiva non è consentita proprio perché in materia penale vige il divieto di analogia in malam partem. Dunque, la tutela prevista per i dipendenti non può essere estesa anche agli aspiranti tali.
La Corte di Cassazione sottolinea in ultimo di avere il compito di evitare "fughe interpretative in avanti" e che dovrà essere il Parlamento a svolgere il ruolo di legislatore che gli compete secondo Costituzione.
Alla luce delle brevi considerazioni esposte l’intervento del legislatore è necessario per riaffermare la certezza del diritto per quel che riguarda lo svolgimento degli accertamenti sanitari sui lavoratori stabilendo quale sia l’effettivo ambito di applicazione dell’articolo 5 della legge n.300 del 1970.
Il disegno di legge n.3103 si compone di due articoli recanti disposizioni modificative, non interpretative, dell’articolo 5, comma 3, in questione che accolgono comunque gli orientamenti maggiormente condivisi da dottrina e giurisprudenza.

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE


ARTICOLO 1
L’articolo aggiunge dopo il terzo comma della legge n.300 del 1970 un quarto comma nel quale si dispone che la disciplina prevista dalla norma si applica anche agli accertamenti sanitari sull’idoneità fisica del lavoratore effettuati ai fini dell’assunzione.
D’altra parte, non si produce una riduzione della garanzia del diritto di difesa del datore di lavoro dato che l’accertamento sanitario affidato a soggetti pubblici non vincola il giudice secondo quanto stabilito da giurisprudenza ormai consolidata.

ARTICOLO 2
In questo articolo si affronta il tema della sottoposizione delle lavoratrici a test di gravidanza.
In realtà già la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro all’articolo 1 stabilisce che il ricorso ad accertamenti di questo tipo costituisce una discriminazione fondata sul sesso. Detta discriminazione è penalmente sanzionata dall’articolo 16 della medesima legge con una ammenda che va da lire duecentomila a lire un milione.
L’articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame vieta comunque gli accertamenti sullo stato di gravidanza delle lavoratrici, anche in fase di preassunzione.
Al comma 2 si rende applicabile anche al caso di specie la sanzione prevista dall’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori eliminando, così, l’incongruenza di non punire alla stessa stregua ogni tipo di accertamento sanitario vietato, soprattutto qualora esso assume anche carattere discriminatorio.
11 maggio 1999


11 agosto 1999
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