i-se15
Scheda di lavoro del Gruppo Ppi del Senato
Atto Senato 3103, senatore
Smuraglia ed altri
Accertamenti sanitari sui lavoratori
Modifiche all'articolo 5 della legge 300/1970
(Statuto dei lavoratori); commissione Lavoro; sede referente
di Raffaella Di Sipio
Riferimenti normativi:
- Legge 20 maggio 1970, n.300 (articoli 5 e 38);
- Legge 9 dicembre 1977, n.903 (articoli 1 e 16)
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
- Articolo 5, comma 3, dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300)
In base allarticolo in esame "il datore di lavoro ha facoltà di far
controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico".
La violazione di questa disposizione è sanzionata penalmente dallarticolo 38
della stessa legge n.300 del 1970. Più precisamente, è comminata la pena
dellammenda da lire trecentomila a lire tre milioni ovvero la pena dellarresto
da quindici giorni ad un anno.
- Interpretazione dellarticolo 5, comma 3, dello Statuto dei lavoratori
accolta dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione e dalla dottrina maggioritaria
Secondo dottrina e giurisprudenza la norma trova applicazione per tutti gli
accertamenti sanitari sia se effettuati su dipendenti del datore di lavoro, sia
su lavoratori ancora da assumere.
La ragione di questo consolidato orientamento è lesigenza di tutelare la dignità e
la riservatezza del lavoratore non solo durante il periodo dello svolgimento del rapporto
di lavoro ma anche nella fase della preassunzione. Si intende così impedire che il datore
di lavoro entri in possesso di dati riguardanti la sfera più intima del lavoratore e li
utilizzi in modo incontrollato.
- Sentenza n.43 dell8 gennaio 1998 della Corte di Cassazione penale (Sezione
III)
Nella sentenza la Corte di Cassazione afferma che non costituisce reato
sottoporre i lavoratori da assumere ad accertamenti sanitari, intendendo per essi
anche i test sullo stato di gravidanza delle lavoratrici, effettuati da medici o strutture
non operanti nellambito del Servizio sanitario nazionale.
In sostanza, la parola "lavoratore" usata dal legislatore
nellarticolo 5, comma 3, dello Statuto dei lavoratori si riferisce in modo esclusivo
al soggetto già titolare di un rapporto di lavoro subordinato e non anche al soggetto
che deve ancora essere assunto dal datore di lavoro. Secondo la Corte "il
lavoratore è colui che presta unattività volta al conseguimento di un risultato
determinato" mentre "coloro che chiedono di essere assunti o hanno in corso la
relativa assunzione sono futuri lavoratori ma non lo sono ancora".
La ragione addotta dalla Corte di Cassazione è che larticolo 5, comma 3, dello
Statuto dei lavoratori è una norma sanzionata penalmente e di conseguenza,
nellincertezza, deve essere interpretata nel senso più favorevole al reo.
Lestensione della tutela repressiva non è consentita proprio perché in materia
penale vige il divieto di analogia in malam partem. Dunque, la tutela prevista per
i dipendenti non può essere estesa anche agli aspiranti tali.
La Corte di Cassazione sottolinea in ultimo di avere il compito di evitare "fughe
interpretative in avanti" e che dovrà essere il Parlamento a svolgere il ruolo di
legislatore che gli compete secondo Costituzione.
Alla luce delle brevi considerazioni esposte lintervento del legislatore è
necessario per riaffermare la certezza del diritto per quel che riguarda lo svolgimento
degli accertamenti sanitari sui lavoratori stabilendo quale sia leffettivo ambito di
applicazione dellarticolo 5 della legge n.300 del 1970.
Il disegno di legge n.3103 si compone di due articoli recanti disposizioni modificative,
non interpretative, dellarticolo 5, comma 3, in questione che accolgono comunque gli
orientamenti maggiormente condivisi da dottrina e giurisprudenza.
CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE
ARTICOLO 1
Larticolo aggiunge dopo il terzo comma della legge n.300 del 1970 un
quarto comma nel quale si dispone che la disciplina prevista dalla norma si applica anche
agli accertamenti sanitari sullidoneità fisica del lavoratore effettuati ai fini
dellassunzione.
Daltra parte, non si produce una riduzione della garanzia del diritto di difesa del
datore di lavoro dato che laccertamento sanitario affidato a soggetti pubblici non
vincola il giudice secondo quanto stabilito da giurisprudenza ormai consolidata.
ARTICOLO 2
In questo articolo si affronta il tema della sottoposizione delle lavoratrici
a test di gravidanza.
In realtà già la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di lavoro allarticolo 1 stabilisce che il ricorso ad accertamenti
di questo tipo costituisce una discriminazione fondata sul sesso. Detta discriminazione è
penalmente sanzionata dallarticolo 16 della medesima legge con una ammenda che va da
lire duecentomila a lire un milione.
Larticolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame vieta comunque gli accertamenti
sullo stato di gravidanza delle lavoratrici, anche in fase di preassunzione.
Al comma 2 si rende applicabile anche al caso di specie la sanzione prevista
dallarticolo 38 dello Statuto dei lavoratori eliminando, così, lincongruenza
di non punire alla stessa stregua ogni tipo di accertamento sanitario vietato, soprattutto
qualora esso assume anche carattere discriminatorio.
11 maggio 1999
| 11
agosto 1999 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |