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Il... famoso "senza oneri per lo Stato"
di Leopoldo Elia
Come è noto, larticolo 33, 3° comma, della Costituzione dispone: "Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato". Molti giuristi e alcuni politici ritengono una affermazione non contestabile
che tale disposizione preveda divieto assoluto di erogare contributi a favore di scuole
non statali. Ma, alla luce dei lavori preparatori dellAssemblea costituente, tale
assolutezza non appare giustificata. Infatti il presentatore dellemendamento da cui
ha tratto origine linciso "senza oneri per lo Stato" (che non era
contenuto nellarticolo 27 del Progetto), rassicurava Giovanni Gronchi con queste
parole: "Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli
istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto
di avere aiuti da parte dello Stato". E Tristano Codignola, cofirmatario
dellemendamento Corbino, ribadiva: "Con questa aggiunta non è vero che si
venga a impedire qualsiasi aiuto dello Stato alle scuole professionali; si stabilisce solo
che non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto".
Sicché i primi commentatori del testo, funzionari parlamentari che avevano assistito al
dibattito in aula, scrissero: "La scuola privata non ha alcun diritto precostituito
ad aiuti finanziari o ad altri incoraggiamenti da parte dello Stato: il quale potrà
tuttavia, nellesercizio di un suo potere del tutto discrezionale, quando lo creda
opportuno nellinteresse delle esigenze universalistiche dellistruzione,
soccorrere anche con aiuti finanziari organizzazioni e iniziative scolastiche non
statali".
La Corte Costituzionale non ha preso esplicitamente posizione in tema di "senza oneri
per lo Stato". Peraltro nella sentenza n. 36 del 1982 sembra concentrare la sua
attenzione piuttosto sulla inesistenza di un obbligo della Repubblica, intesa in senso
largo, che su un divieto di qualsiasi intervento a favore degli studenti di scuole non
statali. Tra laltro la sentenza, relativa a una legge della Regione siciliana,
precisa: dalla garanzia della libertà di scelta del tipo di scuola preferita "non
può certo dedursi lobbligo della Repubblica di assumere gli oneri eventualmente
necessari a esercitarla" (vedi anche lordinanza n. 668 del 1988).
Sembra dunque che sostenere lassolutezza del divieto contrasti con la chiara
intenzione dei proponenti lemendamento Corbino e rifletta una interpretazione
"ideologica" del testo approvato, assunta in buona fede ma senza decisivi
argomenti. Si dice che linciso, ove ne fosse limitata la portata al momento della
istituzione delle scuole, sarebbe svuotato di senso. Ma, di fronte a tanti interventi
statali a favore di enti e associazioni private, escludere, anche dopo il momento
istitutivo, sia un obbligo della Repubblica sia un divieto assoluto di intervento, appare
tuttaltro che privo di senso e di contenuto prescrittivo.
Quanto detto vale a proposito di tutte le scuole non statali, genericamente intese come
"private". Ma si può escludere che non nascano obblighi di intervento statale
quando si realizzi la speciale situazione della "parità" conseguibile a
determinate condizioni dalle scuole non statali? Secondo Aldo Moro andava affermata la
parità di tutte le scuole, sotto il profilo della partecipazione ai contributi finanziari
dello Stato, ricavati da un sistema di imposizione che, almeno per larga parte, incide su
tutti i cittadini. Aggiungeva Moro: "E poiché a essi è riconosciuto il diritto di
scegliere la scuola di propria fiducia, e dallaltro lato vi è il diritto di
libertà e parità della scuola così come emerge obiettivamente dalle norme
costituzionali, è certo che sussiste il problema di rendere effettiva anche sotto questo
profilo la parità delle scuole e davvero piena quella libertà della quale è cenno nella
Costituzione".
Quanto al "senza oneri per lo Stato", Moro, dopo aver riportato le
interpretazioni già citate sopra, concludeva: "E certo che a questa
disposizione generale, che riguarda tutte le istituzioni scolastiche, segue la norma
speciale relativa alla parità, alla cui logica interna, al cui obiettivo significato
normativo non è possibile sfuggire. E ciò a garanzia di una giustizia sostanziale che
dia un contenuto affettivo alla libertà di scelta che la Costituzione garantisce a ogni
cittadino".
Evidentemente ripugnava a Moro che la scuola non statale (ma paritaria) si risolvesse
nella "scuola degli abbienti". Nello stesso senso il Parlamento di Strasburgo,
sulla base della Dichiarazione europea dei diritti delluomo, a suo tempo ratificata
dallItalia, ha invitato fin dal 1984 gli Stati membri a rimuovere ogni
discriminazione nella libertà di scelta, educativa da parte delle famiglie.
| 31/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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