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Il... famoso "senza oneri per lo Stato"
Nessun divieto costituzionale
al sostegno pubblico
alla scuola paritaria
La Costituzione esclude il "diritto" dei privati
a rivendicare contributi,
non la facoltà dello Stato ad intervenire

di Leopoldo Elia

Come è noto, l’articolo 33, 3° comma, della Costituzione dispone: "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato". Molti giuristi e alcuni politici ritengono una affermazione non contestabile che tale disposizione preveda divieto assoluto di erogare contributi a favore di scuole non statali. Ma, alla luce dei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, tale assolutezza non appare giustificata. Infatti il presentatore dell’emendamento da cui ha tratto origine l’inciso "senza oneri per lo Stato" (che non era contenuto nell’articolo 27 del Progetto), rassicurava Giovanni Gronchi con queste parole: "Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato". E Tristano Codignola, cofirmatario dell’emendamento Corbino, ribadiva: "Con questa aggiunta non è vero che si venga a impedire qualsiasi aiuto dello Stato alle scuole professionali; si stabilisce solo che non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto".
Sicché i primi commentatori del testo, funzionari parlamentari che avevano assistito al dibattito in aula, scrissero: "La scuola privata non ha alcun diritto precostituito ad aiuti finanziari o ad altri incoraggiamenti da parte dello Stato: il quale potrà tuttavia, nell’esercizio di un suo potere del tutto discrezionale, quando lo creda opportuno nell’interesse delle esigenze universalistiche dell’istruzione, soccorrere anche con aiuti finanziari organizzazioni e iniziative scolastiche non statali".
La Corte Costituzionale non ha preso esplicitamente posizione in tema di "senza oneri per lo Stato". Peraltro nella sentenza n. 36 del 1982 sembra concentrare la sua attenzione piuttosto sulla inesistenza di un obbligo della Repubblica, intesa in senso largo, che su un divieto di qualsiasi intervento a favore degli studenti di scuole non statali. Tra l’altro la sentenza, relativa a una legge della Regione siciliana, precisa: dalla garanzia della libertà di scelta del tipo di scuola preferita "non può certo dedursi l’obbligo della Repubblica di assumere gli oneri eventualmente necessari a esercitarla" (vedi anche l’ordinanza n. 668 del 1988).
Sembra dunque che sostenere l’assolutezza del divieto contrasti con la chiara intenzione dei proponenti l’emendamento Corbino e rifletta una interpretazione "ideologica" del testo approvato, assunta in buona fede ma senza decisivi argomenti. Si dice che l’inciso, ove ne fosse limitata la portata al momento della istituzione delle scuole, sarebbe svuotato di senso. Ma, di fronte a tanti interventi statali a favore di enti e associazioni private, escludere, anche dopo il momento istitutivo, sia un obbligo della Repubblica sia un divieto assoluto di intervento, appare tutt’altro che privo di senso e di contenuto prescrittivo.
Quanto detto vale a proposito di tutte le scuole non statali, genericamente intese come "private". Ma si può escludere che non nascano obblighi di intervento statale quando si realizzi la speciale situazione della "parità" conseguibile a determinate condizioni dalle scuole non statali? Secondo Aldo Moro andava affermata la parità di tutte le scuole, sotto il profilo della partecipazione ai contributi finanziari dello Stato, ricavati da un sistema di imposizione che, almeno per larga parte, incide su tutti i cittadini. Aggiungeva Moro: "E poiché a essi è riconosciuto il diritto di scegliere la scuola di propria fiducia, e dall’altro lato vi è il diritto di libertà e parità della scuola così come emerge obiettivamente dalle norme costituzionali, è certo che sussiste il problema di rendere effettiva anche sotto questo profilo la parità delle scuole e davvero piena quella libertà della quale è cenno nella Costituzione".
Quanto al "senza oneri per lo Stato", Moro, dopo aver riportato le interpretazioni già citate sopra, concludeva: "E’ certo che a questa disposizione generale, che riguarda tutte le istituzioni scolastiche, segue la norma speciale relativa alla parità, alla cui logica interna, al cui obiettivo significato normativo non è possibile sfuggire. E ciò a garanzia di una giustizia sostanziale che dia un contenuto affettivo alla libertà di scelta che la Costituzione garantisce a ogni cittadino".
Evidentemente ripugnava a Moro che la scuola non statale (ma paritaria) si risolvesse nella "scuola degli abbienti". Nello stesso senso il Parlamento di Strasburgo, sulla base della Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo, a suo tempo ratificata dall’Italia, ha invitato fin dal 1984 gli Stati membri a rimuovere ogni discriminazione nella libertà di scelta, educativa da parte delle famiglie.

 


31/12/1998
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