SCUOLA

Il Senato impegna il governo durante la discussione sulla legge comunitaria
Vanno conservate le scuole
di specializzazione in economia
e politica dell'Unione Europea

Un ordine del giorno accoglie le proposte dei senatori Pascarella e Bedin

La situazione delle Scuole di alta specializzazione in economia e diritto comunitari è stata oggetto di alcuni emendamenti alla legge comunitaria 2002, durante la discussione in aula al Senato mercoledì 17 luglio 2002. Tra gli altri i senatori dell'Ulivo Pascarella e Bedin hanno presentato il seguente emendamento, con il quale si chiedeva di inserire dopo l'articolo 15 un nuovo articolo così concepito:
"1. Il titolo di "esperto" rilasciato dalle Scuole di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee e dalle Scuole di ateneo per l'alta formazione europea, a seguito del superamento di esame finale multidisciplinare di corsi di studio di durata triennale, è equiparato ai fini concorsuali e per l'accesso al mercato del lavoro al titolo di dottore di ricerca previsto e disciplinato dall'articolo 4 della legge n. 210 del 1998.
2. Le Scuole di ateneo per l'alta formazione europea sono tenute, nel rispetto delle norme statutarie, ad espletare attività di ricerca di interesse comunitario ed a partecipare a programmi e progetti comunitari che interessino la formazione e lo sviluppo socio-economico italiano. I mezzi finanziari necessari ad adempiere a tale impegno sono assicurati dagli Enti di ricerca nazionali che riserveranno a dette strutture universitarie una quota del cinque per cento delle risorse finanziarie loro attribuite, sulla base di un regolamento di attuazione da emanarsi da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Dopo che i senatori Girfatti e Forlani avevano illustrato emendamenti sulla stessa materia, il senatore Tino Bedin è intervenuto per illustrare quello presentato con il collega Pascarella. "Il contenuto dell'emendamento per certi versi completa gli emendamenti presentati dai colleghi Girfatti e Forlani. In particolare, richiamo l'attenzione sul comma 1 dell'emendamento, che equipara il titolo rilasciato dalle scuole di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee e dalle scuole di ateneo per l'alta formazione europea al titolo di dottore di ricerca previsto e disciplinato dall'articolo 4 della legge n. 210 del 1998. Il comma 2 va nella direzione individuata anche dagli altri emendamenti appena illustrati. Nella nostra proposta la partecipazione finanziaria degli enti di ricerca è del 5 per cento, quindi inferiore a quanto previsto dalle altre due proposte. Quello che mi sembra interessante sottolineare è però la ragione per cui chiediamo l'intervento degli enti di ricerca per le scuole di ateneo per l'alta formazione europea, vale a dire per consentire alle nostre scuole di partecipare a programmi e progetti comunitari. Mi sembra questo uno degli obiettivi indispensabili da perseguire anche nell'ambito più generale del processo di Lisbona e di Barcellona, relativo all'innovazione nel settore del mercato del lavoro".
Alle proposte emendative dell'aula hanno proposto osservazioni il relatore e il ministro per le Politiche comunitarie. Il senatore Bedin è quindi intervenuto dicendo che "le osservazioni di merito svolte dal relatore Basile e quelle procedurali del ministro Buttiglione sono convincenti. Pertanto, ritiro l'emendamento e chiedo di apporre la mia firma e quella del senatore Pascarella all'ordine del giorno del senatore Girfatti". Anche il senatore Girfatti e il senatore Forlani avevano infatti ritirato i loro emendamenti.
Sono stati alla fine accolti due ordini del giorno che impegnano il governo su questi contenuti:
"Le scuole di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee istituite con decreti rettoriali anteriormente al 31 dicembre 2001, anche se successivamente trasformate, e le altre scuole di specializzazione a tipologia comunitaria o comunque finalizzate a promuovere e diffondere il vincolo comunitario in conformità alle direttive ed ai princìpi enunciati nei preamboli dei Trattati comunitari, anche se non sono state istituite in base a regolamento e/o a direttiva comunitaria, non rientrano nella disposizione dell'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale n. 509 del 1999, che prevede la cessazione delle scuole di specializzazione non costituite per legge.
"Le Scuole di Ateneo per l'Alta Formazione Europea, istituite nell'ambito dell'autonomia delle Università italiane per diffondere l'acquis comunitario, costituiscono strutture universitarie abilitate a specializzare i giovani laureati per l'accesso alle professioni nello spazio europeo e sono equiparate alle analoghe strutture universitarie istituite negli altri Stati membri dell'Unione Europea in base a normativa comunitaria.
"I titoli di studio rilasciati da tali Scuole costituiscono titoli preferenziali da valutarsi come tali nelle procedure per l'accesso alle Organizzazioni Internazionali, alle Istituzioni Comunitarie, alle Amministrazioni Pubbliche e agli Ordini Professionali".

17 luglio 2002

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21 luglio 2002
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