i-s33
Aggiornamento a cura dellUfficio scuola del Partito Popolare Italiano / Febbraio
1999
PARITA'
Tempi
E definita in un disegno di legge (Disposizioni per il diritto allo studio e per
lespansione, la diversificazione e lintegrazione dellofferta formativa
nel sistema pubblico dellistruzione e della formazione) varato dal Consiglio dei
Ministri, che ora è all'esame della Commissione Istruzione del Senato.
Contenuti
Il testo prevede la realizzazione di un sistema pubblico integrato che comprenda le scuole
statali e quelle non statali, queste ultime, per rientrare nel sistema, dovranno
rispettare in linea di massima i programmi nazionali, prevedere la presenza di tutte le
componenti negli organi collegiali, definire il progetto educativo d'istituto, avere
insegnanti abilitati e inquadrati (almeno i 3/4) in specifici contratti nazionali,
accogliere chiunque condivida il progetto garantendo anche l'assistenza ai portatori di
Handicap. I finanziamenti, erogabili in diverse forme, saranno proporzionali al numero
degli studenti per permettere ai genitori di poter scegliere liberamente la scuola da far
frequentare ai loro figli. Il finanziamento specifico è rinviato allanno successivo
a quello dellapprovazione della legge. E' la prima volta che un governo vara un DDL
sulla parità. La legge paritaria è prevista dallart. 33 comma 4 della costituzione
I popolari ritengono che la questione nodale sia quella del finanziamento, che deve avvenire attraverso tre canali: il contributo dello stato al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dei docenti delle scuole non statali; una "dote" ad ogni studente delle scuole non statali di circa 400.000 lire da utilizzare per la promozione della qualità dellistruzione; le convenzioni per le scuole materne. Inoltre deve essere garantito dalle leggi regionali il diritto allo studio per quanti, senza le necessarie disponibilità economiche, intendano frequentare una scuola statale o non statale. I popolari chiedono che il senato vari la legge entro lestate.
Le recenti leggi regionali per il diritto allo studio approvate dai Consigli
regionali di Lombardia e Emilia Romagna hanno affrontato il problema della possibilità
per tutti gli studenti di frequentare le scuole non statali materne (in Lombardia) e di
ogni ordine e grado (Emilia Romagna). La legge della Lombardia prevede un finanziamento
alle scuole materne non statali senza fini di lucro, al fine di un contenimento delle
rette. Per ottenere il finanziamento le scuole devono sottoscrivere una convenzione che,
tra le altre norme, prevede laccoglimento di ogni studente e la creazione di organi
collegiali. La legge dellEmilia prevede un intervento della Regione con assegni di
studio per gli studenti capaci e meritevoli ma bisognosi che intendano frequentare le
scuole statali e non statali di ogni ordine e grado. Inoltre è prevista la convenzione
tra le scuole materne statali e non statali e la regione.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge della Lombardia osservando che il
finanziamento alle scuole materne va inteso come assistenza e in tal senso andranno
indirizzati i contributi. La legge dellEmilia è stata rinviata al Consiglio per
apportare modifiche ad alcuni punti che, tuttavia, non riguardano né gli assegni di
studio agli studenti né la possibilità della stipula delle convenzioni. Anche la regione
Toscana ha recentemente ampliato i fondi per il diritto allo studio, prevedendo la
possibilità di interventi per le scuola dellobbligo statali e non statali.
INNALZAMENTO
DELLOBBLIGO SCOLASTICO E FORMATIVO
Tempi
E' stata approvata la legge, ora occorre che il Ministero emani un regolamento
applicativo per le disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dei percorsi -
progetti individuali nella formazione professionale e per le iscrizioni alla scuole
superiori.
Contenuti
La legge prevede di portare lobbligo scolastico da otto a dieci anni e
lobbligo di istruzione e di formazione a diciotto anni, è quindi garantito il
diritto alla frequenza dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento della
qualifica professionale a quanti, dopo il decimo anno di scuola, non intendono proseguire
gli studi nella secondaria superiore. Il provvedimento rimanda poi allart. 21 della
legge 59/97 sullautonomia scolastica per la disciplina delle iniziative di ogni
scuola volte allorientamento e al contenimento della dispersone scolastica, per
mettere ogni alunno nella condizione di compiere le scelte più confacenti alla propria
personalità.
In prima applicazione e in attesa della riforma complessiva dei cicli di istruzione,
lobbligo scolastico è fissato a nove anni. In questi giorni il senato sta
approvando il DDL 3593 sulloccupazione, allinterno del quale gli articoli 49 e
50 istituiscono lobbligo formativo che prevede che entro i 18 anni tutti i ragazzi
conseguano o un diploma di scuola superiore o una qualifica professionale regionale.
Larticolo 51 istituisce poi il post-diploma di livello superiore.
I popolari intendono collegare linnalzamento dellobbligo con la riforma dei cicli e ritengono indispensabile l'introduzione, in sede applicativa della legge, della reale possibilità di frequentare l'ultimo anno di scuola obbligatorio anche in integrazione con la formazione professionale. Questo prevede lordine del giorno votato dal Senato in occasione dellapprovazione della legge il 20 gennaio 1999. I centri di formazione professionale devono essere accreditati e garantire gli standard minimi di apprendimento.
CICLI
Tempi
E definita in un disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri, che è
all'esame della Commissione Cultura della Camera.
Contenuti
Il disegno di legge prevede dieci anni di scuola obbligatoria (un anno obbligatorio di
materne, sei di scuola primaria e tre di scuola secondaria). Al termine di questi 10 anni
gli studenti potranno scegliere se interrompere gli studi, fare altri tre anni di scuola
secondaria (necessari per frequentare l'Università), oppure frequentare la formazione
professionale. Sarà comunque possibile il passaggio continuo tra professionale e ultimo
triennio di secondaria. I primi tre anni obbligatori di secondaria saranno divisi in un
anno di orientamento generale (nel quale l'alunno potrà "provare" alcune
materie per un quadrimestre o comunque per corsi di un tempo inferiore all'intero anno,
continuando a studiare, però, le materie fondamentali in modo continuativo) e due anni in
cui l'alunno sceglierà alcune materie propedeutiche per accedere poi al triennio di
scuola secondaria che intende frequentare ( ci saranno sei indirizzi per l'ultimo
triennio: umanistico, scientifico, tecnico, tecnologico, artistico e musicale). La scuola
secondaria finirà comunque entro i diciotto anni di età con un esame di stato. I titoli
di studio non riporteranno più soltanto il voto d'esame ma il rendimento nelle varie
materie.
Il disegno di legge prevede che il primo triennio di scuola secondaria possa essere
frequentato anche in sede diversa da quella del secondo triennio (salvando così le
vecchie medie che potrebbero trasformarsi in sede di primo triennio). E' prevista una
applicazione graduale della legge e, da questanno, linizio di una
sperimentazione.
La legge accenna poi alla necessità di un raccordo stretto tra Ministero e enti locali
per la definizione dell'organizzazione della nuova rete scolastica e tra scuole e enti
regionali per la definizione della formazione professionale e dei corsi post-diploma.
I Popolari ritengono indispensabile lapprovazione di questa legge, ma propongono delle modifiche che prevedano un primo ciclo di 8 anni divisi in 4 bienni (uno di alfabetizzazione, uno di educazione all'uso del linguaggio, uno di consolidamento e uno di orientamento), ai quali dovrebbe seguire il ciclo secondario di 4 anni divisi in un' anno di obbligo (da svolgersi sia nella formazione professionale che nella scuola secondaria) e tre di indirizzo specifico. I popolari sono comunque disponibili a prendere in esame anche altre soluzioni.
AUTONOMIA
Tempi
Dopo lapprovazione della legge Bassanini il Ministro sta approntando i
regolamenti attuativi. Per il momento sono stati approvati il decreto sui dirigenti delle
scuole autonome, il regolamento del dimensionamento degli istituti scolastici e il decreto
sullautonomia didattica e organizzativa. I restanti regolamenti (organi collegiali
territoriali, riforma del Ministero, sistema di valutazione, BDP) stanno per essere
emanati in questi giorni.
Contenuti
Il regolamento per lautonomia didattica e organizzativa ribadisce che la scuola
italiana è unitaria a livello nazionale e - per effetto dellautonomia - non diventa
affatto scuola locale o degli enti locali: il sistema nazionale di istruzione garantisce
il rispetto dei valori costituzionali e unistruzione di qualità. Il regolamento
prevede che gli obiettivi e gli standard siano determinati a livello
nazionale. Di conseguenza sono individuate le attività e le discipline fondamentali e il
monte orario minimo per svolgerle. Alle singole scuole viene riconosciuto un potere di
autonomia didattica, per il completamento del curriculum, e di autorganizzazione
molto ampio e decisivo per la concreta proposta educativa che si deve esprimere nel "piano
dellofferta formativa" previsto, in forma assolutamente nuova e più
significativa delle vecchie "carte dei servizi". Il decreto prevede che -
accanto a poche materie fondamentali nazionali (anche fra loro alternative) - siano
determinati i curricola con materie obbligatorie, aggiuntive e facoltative decise a
livello di istituto e che il loro svolgimento possa avvenire anche per moduli o per cicli
anziché per classi, con percorsi formativi, temi e modalità (comprese le nuove
tecnologie) decise a livello di singola scuola. Inoltre il regolamento prevede autonomia
di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo didattico-pedagogico-culturale, fino a fare
delle scuole autentici centri di azione sociale. Concetto ribadito dalla possibilità di
istituire le "Reti di scuole" per il conseguimento di obiettivi
nei settori della formazione del personale docente e non docente, per la ricerca
didattica, compresa ovviamente la lotta alla dispersione e per la didattica orientativa,
la attività di documentazione e di autovalutazione. Importantissima innovazione: si
prevede che le reti si realizzino attraverso accordi fra scuole, con la possibile
partecipazione anche di scuole non statali, di dipartimenti universitari, di enti locali,
di altre agenzie formative (ad esempio i centri della formazione professionale). Infine il
regolamento affida alle singole scuole autonome funzioni amministrative e di gestione
delle risorse umane, in coordinamento con le competenze degli organi collegiali di
istituto e della figura dirigenziale.
Un dimensionamento equilibrato
Il decreto 233, che definisce i criteri per il miglior dimensionamento delle nuove
scuole autonome, stanno ponendo alcune difficoltà di applicazione del regolamento per il
dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, specialmente là dove regioni e
provincie indicano parametri molto rigidi per la concessione dellautonomia. La
definizione degli organici presentata in questi giorni dal governo dovrebbe aiutare la
soluzione dei problemi.
ORGANI COLLEGIALI
Tempi
E terminato lesame da parte della Commissione Cultura della Camera. Il
provvedimento andrà in aula nei prossimi giorni.
Contenuti
Il testo prevede il riordino dei soli organi collegiali di istituto e pertanto
propone la costituzione:
- di un Consiglio dellistituzione, che sostituisce lattuale Consiglio di
Istituto con la funzione di adottare il piano dellofferta formativa della singola
scuola, di gestire le risorse finanziarie, di predisporre il regolamento dIstituto
(previsto anche dallo Statuto degli Studenti) e di definire i rapporti con le altre
realtà territoriali e scolastiche. La sua composizione varia da 11 a 15 elementi, in esso
i docenti sono in numero pari ai genitori e agli studenti, è presieduto da un genitore.
- il Collegio dei docenti, con il compito di attuare lautonomia didattica della
scuola e di definire il piano dellofferta formativa della scuola, tenuto conto degli
indirizzi formulati dal Consiglio dellistituzione e dagli organi di partecipazione
di famiglie e studenti. Esso si divide in articolazioni disciplinari, che eleggono un
proprio coordinatore. E presieduto dal Dirigente scolastico
- gli organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione, i primi definiti dal
Collegio docenti e sostitutivi dei vecchi Consigli di classe, mentre la Commissione per la
valutazione dellefficienza e dellefficacia del servizio scolastico, composta
da cinque membri, di cui due anche esterni alla scuola, è nominata dal Consiglio
dellistituzione.
- gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti
I popolari sono favorevoli a questo testo che considera la scuola una comunità educante basata su un sapiente equilibrio tra tutte le componenti e su una efficace organizzazione. I popolari sono contrari alla scuola azienda e a quanti nascondono dietro le critiche ad un inesistente assemblearismo la volontà di ricondurre tutte le decisioni della comunità educante ad un organo di gestione preferibilmente monocratico.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Tempi
Il testo di legge modificato in questi giorni dal Senato deve tornare alla Camera.
Si prevede lapprovazione finale entro il mese di marzo.
Contenuti
Il Testo prevede la creazione di un doppio sistema di reclutamento basato al 50% su
graduatorie permanenti e al 50% su concorsi indetti in caso di effettivo fabbisogno di
personale. Prima della messa a regime di questo sistema si prevede un concorso abilitante
e corsi-concorsi abilitanti per chi abbia maturato 360 giorni di insegnamento negli ultimi
8 anni nelle scuole statali e non statali legalmente riconosciute, pareggiate o
autorizzate.
Il contratto degli insegnanti
PROGRAMMI
Tempi
I programmi della scuola non sono modificabili per legge ma con atto ministeriale. Il
Ministro, tramite una commissione ristretta di sette "saggi" provenienti dal
mondo della cultura, ha definito un documento sui saperi essenziali che dovranno essere
alle base dei nuovi programmi.
Contenuti
Il documento prevede:
1) la valorizzazione dei linguaggi della mente e del corpo;
2) il potenziamento dellarea linguistica, affiancando allitaliano e
allinglese (da affrontare subito nel percorso scolastico) altre lingue della
comunità europea;
3) un approccio allo studio dei fenomeni fisico, chimici, biologici e della natura
"che unisca il momento applicativo e di indagine a quello cognitivo
intellettuale";
4) leducazione, nel campo della lingua italiana, alla scrittura;
5) un insegnamento della matematica rinnovato, che privilegi il punto di vista del
"problem solving"
6) un insegnamento della storia che fornisca chiavi di lettura per comprendere, oltre alle
dinamiche dellevoluzione umana, "i segni che variamente caratterizzano il
paesaggio rurale e urbano del nostro paese" e dia il giusto spazio alle culture
europee ed extra europee;
7) un insegnamento della filosofia destinato a "dotare tutti i giovani di strumenti
concettuali adeguati alla ragionevole costruzione di una personalità propositiva e
critica"
8) una conoscenza di base della cultura greca e latina;
9) linserimento nella pratica didattica concreta dei linguaggi visivi (cinema e
teatro) e musicali
10) linserimento dellinformatica e dello studio delle nuove tecnologie ad essa
connesse;
Resta aperta la questione riguardante la cultura religiosa e il suo ruolo nel curriculum
scolastico.
RISORSE PER LA SCUOLA
Bilancio e finanziaria '99
La legge finanziaria del 1999 registra un investimento per il triennio 1999-2001
di 5139 miliardi per tutta la scuola; all'interno di questa cifra sono da segnalare 694
miliardi espressamente per la parità, 550 miliardi per il diritto allo studio e 200
miliardi finalizzati al contributo per i libri di testo.
E' ovvio che la maggior parte degli investimenti previsti nella tabella A (fondo speciale)
saranno disponibili via via che saranno approvate le varie leggi di riforma della pubblica
istruzione, partire da quella paritaria.
| 28/02/1999 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |