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Il 21 luglio 1999: una tappa importante per il sistema formativo
Il testo approvato in Senato
sulla parità scolastica
E un emendamento complessivo presentato
dalla maggioranza di centro-sinistra
Il testo sulla parità scolastica che ha ottenuto il primo voto al Senato il 21 luglio
1999 è tecnicamente un emendamento complessivo ad un disegno di legge
dellopposizione presentato dalla maggioranza di centro-sinistra. Lemendamento
è sottoscritto da Biscardi, Pagano, Bergonzi, Angius, Meluzzi, Manieri, Roberto Napoli,
Occhipinti, Elia, Pieroni e Monticone.
Norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e allistruzione
Art. 1.
. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo
33, secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole
paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di
istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti
in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali,
che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali
dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono
caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne
l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti
dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico,
accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi
gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli
alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una
determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che,
in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto
previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano
dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione
della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di
scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla
partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano
richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe
che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap
o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la
parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad
iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che
rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi
e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto
delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale
docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere
anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la
permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della
parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di
attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non
statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro è riconosciuto il trattamento
fiscale previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli
alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse
di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro
della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono
stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle
condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la
indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di
una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata
sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le
modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai
soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle
somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo
delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in
condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250
miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della
presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e
10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il
mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese
di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per
assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250
miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 150
miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| 21/07/1999 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |