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Come saranno i consigli scolastici regionali e locali
La Gazzetta Ufficiale del 22 luglio pubblica il decreto legislativo n. 233 del 30
giugno scorso con il quale si procede alla riforma degli Organi Collegiali territoriali,
cioè non degli organi di governo delle singole istituzioni scolastiche (per i quali è in
corso di approvazione alla Camera un apposito ddl), bensì di quelli operanti a livello
nazionale, regionale e locale. Per la rilevanza che essi assumono nel processo di riforma
in senso autonomistico della scuola, è importante soffermarsi sulla loro composizione e
sul loro ruolo, come emergono da tale provvedimento, con alcune considerazioni, anche
parzialmente critiche.
La prima impressione è che, nell'ambito della nuova impostazione di autonomia scolastica,
che attribuisce alle singole scuole il ruolo originale di vere e proprie "autonomie
funzionali" e sociali, cioè di organismi che traggono la loro legittimazione dalle
funzioni svolte, vi sia nel provvedimento adottato una sorta di eccessiva cautela, quasi a
voler mettere sotto tutela le nuove realtà, non dotando gli organi territoriali di
riferimento di quei poteri effettivi e di quella forte rappresentanza che sarebbe
necessaria. Se si riflette sulle ragioni di fallimento dei precedenti organi territoriali,
in primis i distretti scolastici, la causa prevalente che si individua sta proprio
nei poteri troppo ridotti e spesso confusi. Quindi sarebbe stato il caso di essere
considerevolmente più coraggiosi.
In un sistema autonomistico, fermo che il controllo primo proviene (e proverrà) proprio
dal territorio e dall'utenza medesima, come controllo "dal basso", resta
altresì ferma la necessità di prevedere dei livelli di controllo e di partecipazione che
senza pervenire all'utopia del "controllo sociale" dei periodi sessantottini,
tuttavia legittimino una funzione forte delle componenti interne ed esterne alla scuola
interessate al buon funzionamento ed alla qualità di questa, a partire ovviamente dai
genitori. Il ruolo della famiglia è infatti centrale nel processo di realizzazione
dell'autonomia scolastica.
Venendo più specificamente al merito, due considerazioni critiche debbono essere rivolte
infatti alla individuazione dei poteri e della rappresentanza troppo numericamente ridotta
dei genitori nei vari organi, a partire dalla loro totale assenza dal nuovo Consiglio
Superiore della P.I. (che prende il posto dell'attuale Consiglio Nazionale
C.N.P.I.) il quale, più che organo "di garanzia dell'unitarietà del sistema
nazionale dell'istruzione" , come si desumerebbe dall'art. 2, finisce col
diventare purtroppo un mero organo tecnico a latere del Ministro.
A livello regionale, poi, i previsti Consigli Regionali dell'Istruzione,
operanti presso ogni futura direzione generale regionale (come prevista dal riordino del
ministero e degli organi periferici, di cui pure ci si sta occupando), non contemplano
alcuna rappresentanza dei genitori. Totalmente assurdo, a meno che - con una modifica in
corso d'opera, ma da attuare immediatamente prima dell'entrata in vigore - non si provveda
a determinare per legge che presidente del Consiglio scolastico locale sia un genitore,
così come prevede il ddl unificato per il consiglio di istituzione a livello di ciascuna
scuola. In tal modo nei consigli regionali sarebbero presenti - in quanto presidenti -
anche i genitori, con la loro responsabilità e sensibilità, non sostituibile nè
eliminabile. Altrimenti si dovrà provvedere diversamente. Il decreto, d'altronde, prevede
giustamente organi snelli e quindi numericamente ridotti: il C.S.R., in una regione media
di 6 province, verrebbe formato da 30 persone più il dirigente regionale. Quindi anche
aggiungendo, ad esempio, altri tre o cinque rappresentanti dei genitori (compresi quelle
delle non statali), non si andrebbe certo all'elefantiasi. Come via di uscita, senza
modificazione della normativa legislativa, si può disporre che tutti i regolamenti locali
stabiliscano obbligatoriamente la presidenza affidata ad un genitore.
La seconda serie di considerazioni riguarda invece le competenze dei nuovi organi. Il
consiglio regionale, organismo totalmente nuovo in quanto i decreti delegati del 1974
prevedevano soltanto i livelli nazionale, provinciale e distrettuale, dura in carica, come
gli altri, per tre anni ed ha funzioni consultive e di supporto all'amministrazione a
livello regionale. E' troppo poco, considerando le funzioni rilevanti ed i poteri ceduti
in base alla "Bassanini" ed al Decreto n. 112/98 agli ambiti ed enti regionali.
E' vero che i pareri sono obbligatori, ma non vincolanti e soprattutto non vi è
codificato un potere di proposta e di indirizzo, nè tanto meno di controllo dell'operato
di nessuno dei soggetti operanti al livello regionale: nè le future direzioni generali
regionali, nè le attuali sovrintendenze, nè gli organismi della Regione, facendo un
passo indietro rispetto a quanto già previsto ed attuato con taluni Protocolli d'Intesa
Ministero-Regioni o Ministero-Province.
Infine i Consigli scolastici locali, che sostituiscono i Consigli scolastici
provinciali e quelli distrettuali, per i quali sono previste maggiori competenze,
"propositive" oltrechè consultive, nei confronti sia dell'amministrazione che
delle scuole autonome in ordine all'attuazione dell'autonomia e alla programmazione
territoriale, alla edilizia scolastica, all'organizzazione dell'offerta formativa ed al
suo ampliamento, alle reti di scuole, all'educazione permanente, all'orientamento,
all'integrazione ed in genere a tutte le problematiche della "nuova scuola". Di
più la nuova normativa prevede che tali consigli divengano organi di consulenza degli
enti locali ed in particolare delle province, creando in tal modo un collegamento molto
importante e positivo.
Ma anche qui la rappresentanza dei genitori è troppo limitata, rispetto al loro ruolo e
alla logica innovativa di avviare con essi, anche nelle scuole statali, un'esperienza di
partenariato, come sviluppato in altri Paesi europei e già previsto dalla legge 285. il
testo prevede solo tre genitori (compresi fra essi anche quelli delle non statali!)
rispetto ad una composizione di 37 membri e fra essi di 20 rappresentanti dei dirigenti,
docenti e non docenti. Anche qui, per superare l'impasse, si possono formulare due
proposte. La prima, istituzionale, andando ad una modifica-integrazione del decreto,
portando almeno a cinque i genitori eletti. Sarebbe la più corretta e soddisfacente. La
seconda immediata e soltanto politica, impegnando gli enti locali (attraverso le loro
rappresentanze ANCI, UPI, Lega Autonomie) a designare almeno due genitori fra i loro
rappresentanti, sancendo un potere di iniziativa e di proposta da parte della associazioni
dei genitori maggiormente rappresentative sul piano regionale o provinciale.
I nuovi organi collegiali territoriali entreranno in vigore, a regime, non oltre il 1
settembre 2001, termine di abrogazione delle precedenti normative e, ovviamente, anche
prima in base all'ordinanza ministeriale prevista dal decreto, prevedibilmente con il
prossimo anno scolastico se verranno approvate anche le norme per gli altri organi
collegiali di istituto. Gli uni e gli altri, comunque, richiamano in primo luogo le
componenti interessate, e poi gli enti locali e le forze politiche e sociali, ad una
grande responsabilità, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli, affinchè i nuovi organi
riscuotano la partecipazione e l'impegno, perchè da essi dipende anche in larga parte il
buon funzionamento dell'autonomia.
Cristiano Zironi
28 luglio 1999
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