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I contenuti ed i percorsi di una autentica rivoluzione
di Cristiano Zironi
| La rivista specialistica per operatori della scuola "Notizie della Scuola", nel numero 8 del mese di dicembre 1998, pubblica un inserto dedicato all'approfondimento dei principali temi connessi con l'autonomia scolastica, di cui è autore Cristiano Zironi. Riteniamo utile renderlo disponibile integralmente in quanto, citandone la fonte, può essere utilizzato per il lavoro politico degli amici che sono presenti nella vicenda scolastica. |
PREMESSA. A FRONTE DELLE OPERAZIONI DI DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. IN VIA PRELIMINARE, LE QUESTIONI NEVRALGICHE DI CARATTERE GENERALE
Si nota una tendenza, man mano che procede il percorso attuativo dell'autonomia, a perdere
di vista, se non a sacrificare e comprimere, il concetto stesso di autonomia delle scuole,
a ridurre gli spazi delle componenti interne della scuola, con una sottolineatura del
ruolo degli enti locali e degli uffici dei provveditorati (ad esempio i nuclei di supporto
che tendono a travalicare le loro delimitate competenze) con il rischio, in definitiva, di
vedere un semplice decentramento amministrativo nel nuovo processo. Emerge talora il
rischio effettivo che l'autonomia venga messa sotto tutela, oppure che sia ridotta ad una
mera razionalizzazione.
Occorre, a tal proposito, ribadire preliminarmente tre concetti a mio parere essenziali:
- l'autonomia delle scuole è una riforma istituzionale vera e propria, con la
quale viene restituita alla società la autonomia funzionale in materia di
educazione, istruzione e formazione. Lo Stato - in applicazione della Costituzione e come
era riconosciuto anche nel testo del nuovo art. 56 approvato dalla Bicamerale e dalla
Camera (poi non approvato pe l'interruzione dell'iter parlamentare delle riforme) -
afferma - nel quadro del principio di sussidiarietà e del riconoscimento del ruolo
originario delle formazioni sociali e dei corpi intermedi entro i quali operano le persone
- il ruolo autonomo delle scuole, intese comunità scolastiche, dotate di propri diritti
rispetto a quelli dell'ordinamento burocratico centralistico dello stato. Si passa dalla
scuola a modello napoleonico, ad una scuola a modello pluralistico effettivo.
- La maggior parte dei poteri e delle competenze passano non dallo Stato agli Enti
Locali, ma direttamente alle singole scuole che diventano esse soggetti istituzionali
(autonomie sociali) di pari dignità con le autonomie locali; regioni, province e
comuni acquisiscono poteri importanti, ma chiaramente residuali rispetto a quelli delle
singole scuole; a queste ultime vengono attribuite dalla nuova normativa le funzioni
primarie e proprie della specificità della funzione scolastica.
- l'autonomia istituzionale è in funzione dell'autonomia didattica; in data 30
ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il testo dello schema di dpr recante il Regolamento
dell'autonomia didattica e ciò è rilevantissimo, in quanto in esso si esprime il
"contenuto" dell'autonomia, cioè quanto le scuole autonome dovranno fare:
partendo dal progetto educativo di istituto o come viene oggi definito "piano
dell'offerta formativa", passando attraverso l'autonomia organizzativa e
metodologica, per approdare al nucleo vero e proprio che è l'autonomia del "curriculum",
cioè del piano di studio che ogni scuola deve adottare, con riferimento ai contenuti ed
agli indirizzi di studio che vuole offrire all'utenza.
In questo scenario il punto focale è quello dei rapporti che si pongono fra
amministratori locali ed operatori del mondo della scuola, come le vicende degli ultimi
mesi stanno a dimostrare ed è parimenti nevralgico esaminare ed approfondire il tema del
rapporto fra scuola ed enti locali e, più in generale, fra scuola e territorio.
2. SCUOLA, ENTI LOCALI, TERRITORIO. UN RAPPORTO CHE VIENE DA LONTANO.
La scuola come soggetto autoreferenziale, che opera in modo isolato e pressoché
prescindendo dal contesto ambientale e territoriale, ha mostrato segni di crisi da tempo.
A partire dalla Commissione di Indagine istituita dall'allora Ministro Gui nel '62,
passando per i decreti delegati del '74, fino alla legge delega del Ministro Jervolino
(poi sfortunatamente non attuata dal suo successore), si è avvertita l'esigenza di porre
la scuola in più stretta relazione con il territorio e con le forze in essa operanti,
siano queste gli enti locali, le forze sociali, le componenti della scuola (genitori,
studenti, docenti e amministrativi). Il precedente Governo Prodi ha sviluppato una serie
di provvedimenti, articolati ma convergenti in un unico disegno, fortemente innovativi, il
principale dei quali è stato l'introduzione - in modo irreversibile - della autonomia
scolastica. Ne è emerso un quadro fortemente modificativo e riformatore che, pur ancora
da completare con il riordino dei cicli e l'innalzamento dell'obbligo, cui è connesso il sistema
integrato fondato sulle leggi della parità e della nuova formazione professionale,
rivoluziona i rapporti fra scuola e territorio e fra scuola ed ente locale.
L'autonomia, in particolare, intesa non come decentramento dei poteri e delle funzioni
dell'apparato centralistico-burocratico del Ministero dell P.I., ma in un'accezione più
profonda di "autonomia funzionale", in pratica, diviene l'elemento fondamentale
del cambiamento nel rapporto scuola-territorio, in quanto ogni istituzione deve
rapportarsi con il proprio contesto ambientale ed essere da questo direttamente e
indirettamente controllata. In questo senso si passa dal "modello
napoleonico", in cui il centro, cioè lo Stato, in quanto garantisce il titolo di
studio, è autorizzato ad impostare programmi, fornire docenti ed effettuare controlli
dall'alto, ad un sistema di tipo anglosassone, in cui le scuole operano in modo
flessibile, diversificando programmi e indirizzi ed in cui il controllo - oltrechè dal
sistema di valutazione e di autovalutazione - si esprime essenzialmente dal basso,
attraverso l'inevitabile giudizio e confronto effettuato dall'utenza e dalla forze
sociali.
Un rapporto che viene da lontano e che ha avuto alti e bassi, si definisce finalmente in
modo congruo e interpella fortemente tutti i soggetti interessati.
Un chiarimento è essenziale. Il rapporto scuola-territorio non può esprimersi
solo come il rapporto con gli Enti Locali, o, peggio, come compensazione e
mediazione fra le richieste campanilistiche espresse da questi ultimi, in vista di una
razionalizzazione e semplificazione organizzativa, pure importante, ma deve porsi come lettura
del territorio e dei suoi bisogni formativi e come risposta di qualità e di offerta
educativa-formativa che le singole scuole debbono essere in condizione di offrire
alla loro potenziale utenza. In questo modo si pone anche il rapporto fra domanda e
offerta formativa con riferimento al mondo del lavoro e alle nuove politiche attive per
l'occupazione giovanile, come portate dai recenti provvedimenti D.L. 469/97 e Legge Treu
n. 196/98. Tuttavia non si deve cadere in una visione "funzionalista" della
scuola, ma comprendere - al contrario - che la scuola di oggi deve mettere in condizione
lo studente di sviluppare la sua piena personalità per essere in grado, in ogni momento
della sua vita, non solo di possedere nozioni che diventano rapidamente obsolete, ma di
sviluppare uno spirito critico ed "imparare ad imparare" .
Tale concezione si ricava dal complesso delle nuove normative che sono intervenute negli
ultimi due anni e che necessitano di una completa conoscenza e di un approfondimento e,
vorrei dire, di un coordinamento fra di loro per un'efficace e coerente interpretazione ed
applicazione.
Il quadro legislativo e regolamentare recente poggia essenzialmente su quattro
provvedimenti fondamentali :
- la legge 59 del 15 marzo 1997 (più nota come "Bassanini uno") che non
solo - con l'art. 21 - ha introdotto l'autonomia delle scuole, ma che ha prodotto un
profondo e radicale trasferimento di poteri e di competenze dallo stato centrale agli enti
locali. E' da notarsi, perchè rilevante, che mentre per tutti gli altri settori (sanità,
sociale, politica industriale, riforma del collocamento e politiche attive del lavoro,
ambiente, ecc.) il trasferimento di poteri avviene in favore degli enti locali (province e
comuni) e delle regioni, viceversa per quanto concerne la scuola e l'istruzione, esso
avviene verso le singole istituzioni scolastiche, riducendo le competenze degli enti
locali a quelle programmatorie, ai servizi di supporto (primo fra tutti l'edilizia
scolastica) e a taluni servizi di supporto all'autonomia e all'innovazione come previsti
dall'art. 139 del D. Lgs.vo n.112. Si tratta in definitiva di poteri residuali rispetto
allo specifico della scuola, che viene mantenuto in capo alle singole scuole;
- il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, avente per oggetto il dimensionamento
e la programmazione delle scuole sul territorio;
F il Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, prima citato, che nel Capo III
si occupa dei trasferimenti di competenze in materia scolastica e nel Capo IV in materia
di formazione professionale e che assegna a Regioni, Province e Comuni rilevanti
responsabilità;
- lo schema di decreto-regolamento sull'autonomia didattica, approvato dal
Consiglio dei ministri il 30 ottobre 1998.
A questi se ne aggiungono altri due, di contenuto apparentemente specialistico, pure
fortemente connessi con l'intero processo dell'autonomia e dell'innovazione: la legge
196 del 1997, più conosciuta come "pacchetto Treu" e il decreto
legislativo 469/97 - in corso di recepimento da parte delle regioni con proprie leggi
- riguardante la riforma del collocamento e cioè le nuove politiche attive del lavoro,
l'istituzione dei centri per l'impiego e l'orientamento professionale
Vediamo di esaminarli sinteticamente nei contenuti, aspetti e riflessi fondamentali.
3. LA LEGGE 59/97 CHE ALL'ART. 21 INTRODUCE L'AUTONOMIA SCOLASTICA
La approvazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 ha dato concreto avvio, dopo anni di
dibattito, al cosiddetto "federalismo possibile" a Costituzione invariata.
Ha posto in essere un processo di trasferimento di poteri e funzioni dallo Stato alle
regioni ed agli enti locali e ad altri soggetti, nel segno del principio di sussidiarietà
e procedendo ad un decentramento e revisione degli uffici centrali dei ministeri. Dentro
tale processo, che coinvolge tutti i settori amministrativi dello Stato, tranne quelli che
richiedono la competenza specifica unitaria a livello nazionale, è stato aggiunto anche
il precedente provvedimento che riguardava l'autonomia scolastica. Si deve ricordare,
tuttavia, che quest'ultima viene da un dibattito profondo, con radici nel passato, fin dal
primo progetto proposto dall'allora ministro Galloni (1984) e culminato con la legge
delega Russo-Jervolino, poi lasciata decadere da D'Onofrio. Quindi, pur acquisita dentro
la "Bassanini uno", l'autonomia scolastica ha una propria fisionomia specifica
ed una propria origine remota, che si riscontra i numerosi elementi: il trasferimento dei
poteri in capo alle scuole più che non agli enti locali, come invece succede per gli
altri settori; il mantenimento della dimensione nazionale del servizio scolastico e il
perseguimento di standard di qualità compatibili con il mantenimento del titolo di
studio; la prevalenza del momento didattico e curricolare rispetto a quello organizzativo;
il mantenimento dell'ambito nazionale per il reclutamento del personale docente e non
docente e per la salvaguardia dei livelli di fruizione del diritto allo studio. Infine,
elemento non secondario, la determinazione eguale su tutto il territorio nazionale del
sistema degli organi collegiali di gestione e del servizio di valutazione.
Diverso deve quindi essere l'approccio e l'analisi delle norme contenute nell'art.. 21,
che riguardano solo la scuola, da tutte le altre che riguardano gli altri settori. Con
l'art. 21 non solo viene introdotta e riconosciuta l'autonomia e la personalità giuridica
alle scuole che ne possiedono le potenzialità didattiche ed i requisiti, ma soprattutto
viene trasformato dall'interno il sistema scolastico e affidato alla scuola singola il
nuovo importante compito di divenire un vero e proprio "centro di azione
sociale".
In particolare i commi 8, 9 e 10 che regolamentano l'autonomia didattica e la
sperimentazione-innovazione assegnano alle singole istituzioni scolastiche competenze
fortemente innovative, che vanno ben oltre la semplice autonomia organizzativa o
metodologicamente limitata. Non è solo questione di orari o di settimana corta e di
superamento di vincoli in materia organizzativa e gestionale, ma sono la potenzialità del
curriculum autonomo e delle possibilità di sviluppo di nuovi indirizzi e di nuove
competenze didattiche (nella formazione professionale, nel post-secondario,
nell'educazione degli adulti, ecc.) che danno la misura dell'autentica rivoluzione
innescata.
4. Il DPR 233/98 SUL DIMENSIONAMENTO.
La Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1998 ha pubblicato il D.P.R. 18/6/1998 N. 233
concernente il Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche statali e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dellart. 21 della legge 15 marzo 1997 N. 59". Il nuovo testo
porta delle modifiche importanti rispetto a quello varato inizialmente dal Governo
il 15 marzo e sottoposto all'esame delle commissioni istruzione di Camera e Senato ed
accoglie gran parte delle proposte formulate in quella sede. Soprattutto accoglie molti
dei suggerimenti provenienti dal mondo della scuola, migliorando ulteriormente un
regolamento che, di per sé, era già largamente positivo. Tra le novità introdotte, le
due più immediatamente appariscenti sono la riduzione da 600 a 500 del numero minimo
degli studenti necessario perchè le scuole possano avere l'autonomia e, per seconda, la
soppressione del comma dell'art. 2 che, in caso di non raggiungimento dei parametri
minimi, imponeva come "prioritaria" l'aggregazione orizzontale delle scuole. Il
nuovo 5° comma ora afferma che "sono unificate orizzontalmente con le scuole dello
stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale, o verticalmente in istituti
comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della
progettualità territoriale". Ciò non significa dare il via libera o spingere a
privilegiare le verticalizzazioni selvagge, solo per comodità, ma al contrario
confermare, ancora una volta, che l'obiettivo della autonomia istituzionale sta nella
autonomia didattica e che la scelta affidata alle conferenze provinciali di organizzazione
della rete deve essere fondata su ragioni anzitutto didattico-progettuali.
Ma vi sono altre e, per certi versi, più significative novità. La prima è solo una
sostituzione lessicale: all'art. 2 laddove si diceva che l'autonomia amministrativa,
organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa veniva "attribuita",
quindi in qualche modo concessa dall'alto, oggi nel testo definitivo si afferma invece che
essa è "riconosciuta" alle istituzioni scolastiche che possiedono
i requisiti. Ciò implica da un lato un giusto e formale riconoscimento delle scuole
autonome come autentiche "autonomie sociali" che possiedono una propria
originaria funzione e sovranità e, dall'altro, la conferma che il dimensionamento, la
formulazione degli ambiti, la dotazione dell'autonomia e della personalità giuridica sono
appunto "riconosciute" alle scuole già esistenti e non comportano un processo
verticistico di impostazione astratta della programmazione scolastica. Le scuole autonome
divengono soggetti nuovi, nuove autonomie funzionali con pari livello di rappresentanza
rispetto alle altre tradizionali autonomie che sono quelle territoriali. E' questa la
grande rivoluzione istituzionale e di quadro politico e culturale che l'applicazione
odierna comporta. Se lo si legge in combinato disposto con gli articoli successivi 4
(sulle competenze integrate enti locali-scuole) e 5 (sul tetto delle istituzioni da
ammettere, tenuto conto delle compatibilità di organico e di risorse umane), si vede come
il quadro si sia ulteriormente definito.
Infine, ancora più rilevante, è l'accoglimento della richiesta - sempre caldeggiata in
modo particolare dal mondo scolastico - a valorizzare di più le componenti scolastiche
vere e proprie. La composizione originaria della conferenza provinciale le vedeva assenti,
stante che la composizione imperniata sulla provincia, sui comuni, sul provveditore e sul
presidente del consiglio scolastico provinciale e poteva far credere che la scuola fosse
pressoché ignorata. Le ultime due figure, per quanto operanti all'interno del sistema
scolastico, non possono infatti essere considerate protagonisti e componenti reali della
comunità scolastica. Oggi il nuovo regolamento fà piazza pulita di queste preoccupazioni
con l'introduzione, al 2° comma dell'art. 3 - che è proprio quello in cui si individua e
si regolamenta la composizione della conferenza provinciale - della seguente aggiunta: "assicurando
il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati". La nuova dizione
deve essere letta come l'obbligo nel predisporre i lavori della C.P.O. di
"coinvolgere" e rendere attive tutte le componenti scolastiche : genitori,
studenti, docenti, dirigenti e personale amministrativo. Non solo consultandole o
promuovendo l'emissione di proposte e pareri, ma coinvolgendole, cioè chiamandole a
co-decidere, sia pure in forme e con modalità di voto diverse dai membri di diritto. Ciò
può avvenire sia nella regolamentazione dei lavori della conferenza, con la adozione di
adeguate "norme di funzionamento", sia nella istruttoria e nella redazione e
formulazione del Piano Provinciale. Solo con il coinvolgimento pieno dei soggetti
interessati la scommessa dell'autonomia potrà essere vinta. L'autonomia è una grande
rivoluzione, istituzionale e didattica, ma soprattutto di cultura e di costume. Per questo
essa deve poggiare sul coinvolgimento di tutte le parti chiamate in causa (enti locali,
strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, parti sociali, ma essenzialmente le
componenti interne della scuola), in un ampio quadro di concertazione, parola magica che
deve essere valorizzata anche in questo frangente, per far capire che è un processo che
si mette in moto e che nessuno può venirne escluso o pensare di decidere a colpi di
maggioranza. Anche per questo il testo finale del dpr sul dimensionamento va nella
direzione giusta prevedendo 'attuazione dell'autonomia come un processo che impone la
"concertazione" e la condivisione di tutti i soggetti interessati: enti
locali, scuole, componenti scolastiche. Nessuna di esse può prescindere dalle altre, nè
può essere ignorata.
Secondo punto fermo. Autonomia e non semplice decentramento. Prima di affrontare
estesamente il percorso dellautonomia, sono indispensabili due premesse o scelte
preliminari.La prima: vogliamo dar luogo ad un vero sistema di "autonomie
sociali" restituendo a questa parte della società l'autonomia che il sistema
napoleonico-centralistico finora le aveva sottratto; oppure ci è sufficiente un semplice
decentramento delle funzioni finora svolte dal meccanismo statuale-ministeriale? Quale è
l'equilibrio che si può raggiungere fra le esigenze di effettiva autonomia funzionale e
culturale delle singole scuole e il mantenimento del valore legale del titolo e quindi di
standard nazionali necessariamente uniformi? Deve essere rilevata la "grande
rivoluzione" che il Governo Prodi ha innescato, a tempi di record, con le Leggi
Bassanini uno e due e con i decreti attuativi, fino al decreto 112 contenente i 158
articoli che spaziano su infinite materie e particolarmente su pubblica istruzione e
formazione professionale. Ma deve essere rilevata anche la differenza che esiste nel
decentramento delle funzioni e delle competenze riguardanti tutti gli altri settori
(sociale, sanitario, servizi all'occupazione e alle imprese, trasporti, ecc.) e il
riconoscimento dell'autonomia portato dall'Art. 21 ed avviato con gli articoli 135-139 del
"decretone" citato. Nel caso della scuola il decentramento concreto delle
funzioni avviene non solo verso gli Enti Locali, ma specialmente verso le singole scuole;
inoltre - secondo elemento importante di differenziazione - mentre comuni e province da
anni rivendicano poteri e autonomia di gestione, la scuola sembra essere più
"tiepida" ed qualche volta da l'impressione di essere diffidente ed impreparata.
Diffidente perchè pensa che l'autonomia sia un modo di scaricare responsabilità che lo
Stato non vuole più assumersi (ed in questo i dirigenti e docenti non si avvedono che,
per il decentramento e l'autogoverno dei soggetti locali, si tratta di un processo storico
irreversibile, originato dalla finalmente raggiunta acquisizione del principio di
sussidiarietà). Impreparata perchè non ha ancora acquisito sufficientemente il senso
derivante dall'autonomia delle singole istituzioni scolastiche per lo svolgimento migliore
della loro funzione. Quindi la seconda differenza (che la rende più delicata) è che la
autonomia per le scuole investe soggetti che non spingono per averla.
Terza sottolineatura. Vera programmazione e non soli "tagli" o una
fotografia dell'esistente. Questa la seconda scelta da compiere: intendiamo che il
processo che si avvia oggi e che incardina - per primo - il dimensionamento ai fini della
distribuzione territoriale delle scuole sia un una "presa d'atto", cioè una
mera "razionalizzazione dell'esistente", che si limita a sistemare le scuole in
funzione dei rapporti con l'ente locale di riferimento (specie nella fascia dell'attuale
obbligo), oppure vogliamo una vera programmazione della rete, organizzata in modo nuovo,
in base ai bisogni, agli obiettivi ed al progetto educativo-formativo che le singole
scuole, ma anche come comunità intendono perseguire? A me pare che, una volta fatta la
scelta delle scuole che sono in grado di svolgere un servizio di qualità, occorra
individuare e garantire loro un bacino di utenza o ambito territoriale che le metta
concretamente in condizione di ben operare. E evidente, comunque, che a seconda
delle risposte che si danno ad entrambe le suesposte questioni, la scelta di applicazione
dei regolamenti e decreti sarà di un tipo oppure di un altro.
Infine una scelta irrinunciabile. Coinvolgere le componenti interne e le forze sociali.
Questo elemento mi pare estremamente importante ed è rappresentato dal fatto che, sia il
decreto 233 sia il decretone 112 richiamano e valorizzano notevolmente l'apporto delle
componenti interne della scuola (dirigenti, docenti, soprattutto genitori, e studenti) e
quello delle forze sociali esterne alla scuola (associazioni professionali, oo.ss.,
categorie economiche, no-profit); tutte debbono essere coinvolte pienamente nel processo
dell'autonomia. I decreti attuativi poggiano infatti, necessariamente, per loro natura,
sugli aspetti giuridico-istituzionali interni all'amministrazione, ma sollecitano a farsi
carico della nuova dimensione a livello della società civile e cioè della
"concertazione" fra tutti i soggetti che sono interessati alla nuova grande
rivoluzione dell'autonomia.
Di tale aspetto e dell'esigenza di "dare la parola alle scuole" si è reso conto
il Governo e per esso il Ministro della P.I. che ha lanciato una "consultazione
nazionale degli operatori, degli studenti, dei genitori sui regolamenti per l'autonomia
delle istituzioni scolastiche", come era stato richiesto da più parti.. Peraltro,
insieme con la consultazione sullautonomia didattica, è partita anche laltra
riguardante i cosiddetti "saperi" fondamentali, cioè sui nuovi contenuti
dellinsegnamento. Adesso sono state svolte e se ne conoscono i risultati. Il primo
effetto è la nuova stesura del decreto sull'autonomia didattica di cui si parlerà più
avanti.
L'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i "piani di
dimensionamento" e la "Conferenza Provinciale di organizzazione della rete
scolastica".
Il dpr 233 prevede una serie di parametri e di procedure che debbono esser interpretatati
adeguatamente ed applicati con grande flessibilità, senza introdurre una rigidità che
sarebbe la prima contraddizione rispetto allo spirito ed alle ragioni dell'autonomia delle
"singole" istituzioni scolastiche. Il primo parametro è quello delle
dimensioni della singola scuola che trova il proprio presupposto non tanto nell'esigenza
di risparmi sul bilancio dello Stato, ma: a) nella esigenza di stabilità della scuola
stessa perchè non si vada incontro ad fenomeni di dispersione dell'utenza e di continua
fibrillazione delle istituzioni. Viene di conseguenza che, oltre alle dimensioni
dell'utenza attuale (minimo 500, massimo 900 alunni), debba essere considerato ed anzi
privilegiato l'andamento e la previsione demografica-anagrafica nel medio periodo. Prima
di determinare il dimensionamento si dovrà porre mano - come prevede l'art. 2, 1° comma
- alla determinazione degli ambiti territoriali, cioè dei bacini di utenza,
necessariamente differenziati per gradi e ordini di scuola e per caratteristiche
socio-territoriali. b) nella qualità dell'insegnamento e delle funzioni che la scuola
deve svolgere che sono, in larga misura, collegate alla consistenza dellente, come
del resto succede già oggi per i Comuni troppo piccoli che hanno difficoltà a svolgere
le loro funzioni, specie le più innovative. Ad esempio laccorpamento di più scuole
troppo piccole non deve essere visto come una misura punitiva e irrispettosa del
territorio, ma come la condizione per svolgere bene le nuove funzioni didattiche e per
dialogare meglio con il territorio.
Al parametro dimensionale sono previste sia deroghe automatiche, sia deroghe definite
nella sede di applicazione della normativa. L'individuazione di un "tavolo" di
ambito provinciale (cioè sub-regionale) ed articolato come composizione (cioè
coinvolgente le forze e le componenti interessate), flessibile rispetto ai dati numerici
della popolazione scolastica odierna, deve prevalere rispetto a criteri rigidi di
applicazione del decreto. Il secondo parametro - in caso di mancato raggiungimento
delle dimensioni minime funzionali - riguarda la sorte delle scuole che non divengono
autonome. Anche qui si hanno due orientamenti secondo una scala di applicazione : a) le
scuole "piccole" vengono unificate con le scuole del medesimo grado esistenti
"dentro il medesimo ambito territoriale"; b) ulteriormente, quando non è
possibile l'accorpamento o quando, anche unificate, le scuole non raggiungono la
dimensione minima, si dà luogo ad istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
media, oppure, per le secondarie superiori, alla unificazione di istituti di diverso
ordine o tipo che insistono sullo stesso bacino. Qui una parola deve essere spesa per
chiarire che, anche se il regolamento giustamente si applica solo alle scuole statali, per
non mettere vincoli alle non statali che non hanno la parità in base al DDL che deve
essere ancora approvato, purtuttavia ciò non significa che le scuole materne non statali
(che sono la maggioranza) vengano ignorate. Se le verticalizzazioni elementari-medie non
raggiungono i numeri minimi (300-500), non è previsto che si istituisca una scuola
materna statale per dirottare lì i bambini e quindi incrementare il numero, ma si deve
utilizzare un altro riferimento - previsto dal comma 4 dell'art. 2 del testo ministeriale
- che è rappresentato dalla valutazione globale della popolazione scolastica avente
diritto (quindi compresa quella frequentante le materne non statali). Anche perché la
presenza di queste ultime impegna comunque la dirigenza del ciclo elementare ad un maggior
lavoro e ad una maggiore complessità.
Il terzo parametro procedurale è il "tavolo" decisionale, cioè l'organo
preposto ad effettuare la programmazione scolastica, con immediato e particolare riguardo
alla riorganizzazione della rete mediante la deliberazione dei "piani provinciali di
dimensionamento". Deve essere chiaro che questi sostituiscono i vecchi piani di
razionalizzazione che erano nella competenza prima del Ministro (in base al T.U.
297/94,sucessivamente dei Provveditori (in base alla Finanziaria 1997, la legge 662/96).
Oggi la competenza della programmazione scolastica viene sottratta alle burocrazie
centrali e periferiche del ministero e trasferita alle comunità locali (enti locali,
scuole e utenza) Ciò significa che il "tavolo" ovvero il nuovo metodo di
formulazione, prevale sulla consuetudine dell'obbedienza ai parametri indicati dall'alto
ed imposta un percorso ampiamente innovativo.
La preparazione della Conferenza. Le conferenze sono già in fase inoltrata dei
loro lavori, ma a mio avviso è necessario sottolineare che sono necessari due percorsi
immediati :
- uno per definire ulteriormente la composizione ed il funzionamento della Conferenza
Provinciale di organizzazione della rete scolastica, di cui all'art. 3 del regolamento; ad
esempio la presenza contemporanea di tutti i sindaci, indipendentemente dal loro numero,
anche quando superano il centinaio, rende pletorica e di difficile funzionamento la
conferenza stessa. Si dovrebbe prevedere - per la fase istruttoria - una suddivisione
della conferenza in diverse Sezioni costituite per ogni ambito distrettuale o
sub-provinciale. Inoltre la sua istituzione così com'è individuata, senza darle la veste
anche formale di "conferenza di servizio", con i conseguenti benefici di ordine
procedurale e sostanziale previsti dalla normativa della L. 241/90 e dalle semplificazioni
della Legge 127/97 ("Bassanini-due"), crea una qualche difficoltà in ordine
allo svolgimento dei lavori e alle assunzione delle deliberazioni (maggioranze, ecc.).
- un secondo percorso è, di conseguenza, necessario per individuare comunque le
modalità di coinvolgimento della scuola nelle sue varie componenti. L'autonomia non si
può fare contro le componenti della scuola e deve suscitare la partecipazione e direi
quasi l'entusiasmo dei soggetti interessati, in un processo di maturazione
(acculturazione) e di presa di responsabilità. Questa è l'unica chiave di successo. Da
questo lato sarà necessario prevedere che, oltre alla "lodevole" funzione
affidata ai Provveditori dal 5° comma dell'art. 3 prima richiamato, che dovrebbero
preparare la "documentazione di servizio" per la Conferenza e acquisire e
trasmettere le proposte ed i pareri (e non viceversa) degli organi collegiali distrettuali
e di istituto, l'ente Provincia, nella sua autonoma responsabilità, prenda l'iniziativa
di una consultazione più ampia e che preveda anche un organismo permanente, cioè un
"Forum" significativo delle scuole dell'intero territorio provinciale di
competenza. A questo proposito interessante può essere anche il servizio di collegamento
telematico a mezzo di Internet che la Provincia può fare, ponendosi come
"Provider" per le scuole, iniziando dagli istituti superiori e dagli uffici
distrettuali, con un collegamento in tempo reale che poi raggiunga tutti gli istituti
scolastici autonomi, mano a mano che raggiungono la personalità giuridica e che consenta
trasmissione rapida di informazioni e la messa in rete di esigenze e proposte.
I "rischi" di ordine esterno. Decentramento e non autonomia. La
tentazione neo-centralista e "regiono-centrica". Due parole per i rischi di
questa fase. Il primo - del quale si è anticipato all'inizio la possibilità di innesco -
rappresentato da un meccanismo di stravolgimento in senso riduttivistico, minimalista, di
puro decentramento, conculcando gli spazi di possibile e reale autonomia. Ad esempio
applicando in modo rigido e indifferenziato gli indici dimensionali; oppure adottando le
scelte di soppressione o fusione, più tenendo conto delle esigenze dei dirigenti e degli
organici che non di quelle dell'utenza e del territorio. Un secondo rischio deriva dal
fatto che, soprattutto nel combinato disposto delle norme regolamentari dell'art. 21 e del
decreto 112/98, si vada da impostare un'organizzazione scolastica in cui l'unica
differenza rispetto al vecchio centralismo ministeriale sia quella del suo trasferimento
ad un livello regionale. Un nuovo "regionocentrismo" sarebbe negativo più che
non il vecchio centralismo ministeriale delle Direzioni generali di viale Trastevere, con
l'aggravante che, magari, malauguratamente qualche regione retta dal Polo e dalla Lega si
faccia prendere dalla smania della "scuola padana" o di altre aberrazioni
localistiche. A questi rischi si risponde solo con la correttezza interpretativa ed
applicativa dell'art. 21, cioè riconoscendo l'autonomia ampia delle singole scuole e
mettendole nella condizione concreta di esercitarla, anche con strumenti di informazione e
di formazione dei responsabili. Per i dirigenti e i docenti è previsto che lo dovrebbe
fare lo Stato, in sede di conferimento della dirigenza o di reclutamento ed assestamento
degli organici. Per il grosso dei docenti e soprattutto per le famiglie, cioè per i
genitori e gli studenti, dovrà essere compito di qualcun altro, ad esempio della
Provincia. Facciamolo tuttavia tenendo conto che, probabilmente, su questo crinale e con
questa sensibilità, si farà fatica a trovare adesioni anche all'interno dell'Ulivo o
della coalizione che sostiene il Governo, poichè mentalità, culture e tendenza
all'efficientismo, potrebbero tentare di sacrificare queste esigenze.
I "rischi" di ordine interno alla scuola. La politicizzazione o il
"localismo" scolastico. Soprattutto nel Decreto legislativo n. 112/98 e in parte
nellart. 8 del regolamento dedicato all'autonomia didattica (per la parte che
riguarda le attività integrative, i nuovi profili e piani di studio e la costruzione
delle "reti di scuole"), ma anche con riferimento all'attuale regolamento sul
dimensionamento e sulla programmazione territoriale, c'è il rischio che la forte presenza
e responsabilità degli enti locali venga vissuta (e fors'anche realizzata) come una
"politicizzazione" esterna che interferisce con la libertà educativa delle
famiglie, con la libertà didattica e con l'autonomia della cultura. A questo si pone
rimedio con un'azione di coinvolgimento e di persuasione (sul piano relazionale), ma anche
istituzionalmente non ponendo dei "paletti" o degli obblighi che siano gravosi e
insopportabili. Ci si domanda di chi sarà domani la scuola. Oggi è dello Stato. Domani,
dicono i critici, sarà degli enti locali. Non è vero: continuerà ad essere "scuola
dello Stato", cioè della comunità, ma in virtù dell'autonomia la scuola sarà di
se stessa, perchè la Costituzione riconosce le scuole - come del resto le Università -
come autonomie originarie, cioè come autonomie sociali o funzionali che dir si voglia.
Connotazione, come si è visto, riconfermata dal testo di revisione costituzionale
approvato dalla Bicamerale e dalla Camera dei deputati che, all'art. 56, garantisce le
autonomie funzionali. Pertanto a proposito dell'autonomia voluta dal Governo Prodi, deve
essere eseguita una "lettura" corretta e completa dei due decreti che, negli
ultimi testi approvati, consentono una visione equilibrata e positiva dei rapporti fra le
scuole e gli enti locali, nella determinazione delle rispettive responsabilità e per
collimarle senza ingerenze o interferenze reciproche e negative. Il problema riguarda
essenzialmente la istituzione delle nuove scuole, la scelta degli indirizzi da attivare e,
in questa prima fase, la fissazione dei criteri per arrivare alla determinazione degli
"ambiti di riferimento" per ogni territorio e per ogni grado di scuola. Il
Regolamento Berlinguer sul dimensionamento, all'art. 4, 2° periodo del 2° Comma, è
esplicito : ""Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di
soppressione, istituzione, trasferimento delle sedi, plessi, unità delle istituzioni
scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza
è esercitata su proposta e, comunque, previa intesa con le istituzioni scolastiche
interessate"". Il che significa che il soggetto cui spetta primariamente
l'iniziativa è la singola scuola, come del resto avviene oggi (solo che viene svolta nei
confronti del Provveditore e del Ministero). E' la singola scuola che deve formulare la
"proposta". In assenza di questa l'iniziativa presa dall'Ente Locale (Provincia
per le superiori e Comune per le inferiori e le elementari) deve comunque ottenere
l'intesa, cioè l'accordo della scuola interessata. Questo meccanismo limita molto la
possibilità di intrusioni o decisioni imposta dall'alto alla scuola autonoma. La
concertazione fra i due soggetti (scuole ed enti locali) è obbligatoria. Ciò vale anche
per gli istituti comprensivi, le verticalizzazioni e le aggregazioni che devono essere
realizzate d'intesa con le scuole autonome interessate. Ovviamente in un quadro di
compatibilità economico-finanziarie, di disponibilità di organici, che debbono
presiedere a tutta la programmazione scolastica.
Poi c'è un secondo limite che è rappresentato dal fatto che la competenza dell'ente
locale "scatta" solo dopo la attribuzione dell'autonomia alla scuola e quindi
"dentro" il piano di dimensionamento e organizzazione della rete e pertanto
dentro e nel rispetto del "processo" di programmazione, cui partecipano anche i
soggetti scolastici (C.S.P., Distretti, OO.CC.: e singole scuole). Ma tutto ciò richiede
la preparazione un'adeguata "professionalità" culturale e
politico-istituzionale (totalmente nuova rispetto all'oggi) sia dei dirigenti che degli
organi collegiali di istituto.Il riferimento generale che le C.p.o. debbono avere
nell'effettuare il dimensionamento e l'approvazione del Piano Provinciale deve anche tener
conto di due elementi :
a) non superare il tetto previsto dall'art. 5 del dpr 233, che corrisponde
all'applicazione dell'art. 40 della L.F. 1988, come portata dalla Legge 449/97, la quale,
come è noto, impone la riduzione del 3% degli organici direttivi e che, conseguentemente,
fissa un limite massimo di dirigenze-istituzioni non superabile per ciascuna provincia;
cfr. D.I. n. 330 del 24.luglio 1998, che pur comprendendo alla Tabella 5A solo i posti di
ruolo e non l'intero organico (invece contemplato dalla L. 449) serve come riferimento per
il limite che le c.p.o. debbono osservare, senza voler essere più "realiste del
re" procedendo a tali indiscriminati. Peraltro la diffusione di una specie di
pseudo-provvedimento accompagnato da proiezioni limitate e non fondate, aveva portato
sconcerto e confusione in tutti gli ambienti interessati, ma fortunatamente il chiarimento
intervenuto con una nota del ministero ha impedito conseguenze più gravi;
b) tener conto che, nella distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie per
effetto del D.leg.vo n. 112/98, lo Stato per i trasferimenti avrà come parametro, per le
assegnazioni regionali e provinciali, il numero delle istituzioni autonome esistenti;
quindi una loro riduzione ingiustificata si tradurrebbe in una successiva ed ulteriore
riduzione di risorse assegnate, con danno per le istituzioni stesse, per il territorio e
per l'utenza che si vedrebbero decurtati di risorse. Cfr. art. 6 del dpr.
. Sulla base di quanto sopra indicato, si deve anche valutare con grande attenzione e
prudenza la tendenza a generalizzare ovunque la creazione di istituti comprensivi, di
fatto privilegiando le fusioni verticali rispetto a quelle orizzontali, più per comodità
organizzativa e di rapporti enti locali/scuola, che per ragioni didattiche, che dovrebbero
invece essere prevalenti.
5. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 112/98
Il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 si pone come il perno normativo su cui
poggia il nuovo sistema di poteri e di competenze fra scuole ed enti locali e definisce i
futuri spazi operativi dei vari soggetti in campo (scuole, amministrazione scolastica,
enti locali e regioni). Esso ha come oggetto il "conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59". Anche per esso la stesura definitiva
pubblicata in Gazzetta Ufficiale risulta modificata rispetto ad edizioni circolate in
precedenza e formula in modo definitivo il quadro di riferimento.
In via preliminare si deve rilevare che il suddetto decreto legislativo recepisce
l'esigenza di un coordinamento con i decreti e regolamenti che il Ministro della P.I. deve
emanare in base all'art. 21 della Legge 59/97, mentre in precedenza i testi della Funzione
Pubblica e della Pubblica Istruzione seguivano strade parallele e avevano non poche
discrasie.Tale coordinamento è importantissimo soprattutto in riferimento alle competenze
della Provincia che, nella prima stesura del decreto Bassanini venivano molto pregiudicate
o sacrificate, soprattutto in materia di programmazione scolastica territoriale che veniva
lasciata alla Regione. Inoltre - nel Titolo I - Disposizioni generali - il 2° comma
dell'art. 3 è rilevante in quanto prevede il potere sostitutivo in capo al Governo per la
eventualità che la Regione non provveda, con proprie leggi, al successivo conferimento
agli enti locali (Province e Comuni) dei poteri che non richiedono espressamente
"l'esercizio unitario a livello regionale", come si vedrà più oltre.Infine,
sempre in sede di Disposizioni generali (art. 7, 1° e 3° comma), si regolamenta la
attribuzione delle risorse, prevedendo il trasferimento dallo Stato agli enti locali dei
beni e delle risorse (umane, finanziarie, strumentali e organizzative)
"corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni prima del conferimento" e si prescrive che ciò avvenga
contestualmente al trasferimento delle competenze. Ciò è indispensabile per evitare che
non succeda quanto accaduto con la legge 23/96 sull'edilizia scolastica, in materia di
applicazione dell'art. 9, con il mancato riconoscimento alle province dei fondi
precedentemente erogati dai comuni alle scuole superiori passate nella responsabilità
provinciale. Nel senso che il trasferimento degli importi "storici", oltre a dar
adito a questioni in ordine alla quantificazione reale rispetto a ciò che effettivamente
veniva in precedenza erogato, pone dei problemi di adeguamento e di copertura di
"costi occulti" e di utilizzo di personale (tecnico, amministrativo, di
custodia) che non vengano trasferiti, ponendo perciò l'ente locale ricevente in
condizioni di difficoltà nell'assolvere alle nuove funzioni. Ciò sarà da tener tanto
più presente in presenza di uno scorporo di funzioni dagli organi centrali (ministero) e
periferici (provveditorati e sovrintendenza) che sicuramente "faranno
resistenza" e tenderanno a cedere funzioni, ma non risorse. Pensiamo soltanto al
passaggio delle competenze, delle risorse e del personale dai Provveditorati alle Province
con relativo reinquadramento.
Entrando nel merito, il Titolo IV - Capo III (Istruzione scolastica) all'art. 139
attribuisce ai Comuni ed alle Province, in relazione all'istruzione secondaria inferiore e
superiore, i compiti e le funzioni ivi elencate, sulle quali si ritornerà in appresso.
Esse comporteranno una completa riorganizzazione degli uffici e delle funzioni e
responsabilità dell'ente provincia. E' da sottolineare che alla Provincia vengono
attribuite le funzioni esclusivamente in relazione alle secondarie superiori, e non alle
secondarie inferiori come era stato scritto in un testo precedentemente in circolazione,.
E' confermato quindi il contenuto dell'art. 14, 1° comma, lettera i) della Legge 142/90,
del successivo art. 201 del T.U. 297/94 e della Legge 23/96 sull'edilizia scolastica.
Viene in tal modo ripresa anche la suddivisione fra Comuni e Provincia compatibile sia con
il ddl di riordino dei cicli (ai comuni il ciclo primario, alle province il ciclo
secondario).
3. In via riassuntiva ed aggiornata, pertanto, le funzioni trasferite alle
Province ed ai Comuni in base al nuovo art. 139 si possono raggruppare nelle
seguenti :
· di programmazione scolastica :
- lett. a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione, fino ad oggi di
competenza del Ministero o del Provveditore, come era previsto dagli art. 51, 57, 58, 59,
62 del T.U. 297/94 e dalla Legge 662/96, commi 70-71 dell'art. 1; oggi passano nella
esclusiva competenza degli enti locali, con la limitazione rilevante prevista dalla
lettura in combinato disposto dell'art. 4, comma 2° del Dpr 233/98 il quale recita che "tale
competenza (degli enti locali, N.d.a.) ...."
- lett. b) la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica
(quasi lasciando intendere anche per questi una separazione delle competenze di grado fra
Comuni e Province); anche tale competenza si esercita attualmente dentro del C.p.o. e nel
rispetto delle procedure previste dal Dpr 233/98, quindi con il pieno coinvolgimento dei
soggetti e delle componenti scolastiche;
- lett. c) allestimento dei servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap (assorbendo anche gli uffici preposti
dell'amministrazione scolastica periferica);
- lett. d) formulazione del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di
uso delle attrezzature per attività ordinarie ed extra-scolastiche;
- lett. e) la sospensione delle lezioni;
- lett. f) le iniziative promozionali in merito alle funzioni trasferite;
- lett. g) infine la costituzione degli organi collegiali territoriali (consigli
scolastici provinciali e distrettuali) ed i controlli su di essi, ovviamente in base alla
normativa emananda con il decreto ministeriale previsto dall'art. 21 della L. 59/97..
· di organizzazione didattica (2° Comma dell'Art. 139 citato):
- iniziative da realizzarsi anche d'intesa con le istituzioni
scolastiche :
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale (del
provveditorato e dei distretti);
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto alle verticalizzazioni e alle aggregazioni orizzontali fra i
diversi ordini e gradi di scuola;
e) interventi perequativi, di cui all'art. 21;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione
alla salute.
Si tratta di competenze importanti, che si aggiungono a quanto già previsto dal D.M.
765/97 e dalla C.M. 766 del 28 novembre 1997, dai Protocolli di Intesa Ministero P.I.-UPI
e Ministero-Regioni, dalla Legge Finanziaria 1998 (Legge 449/97), dalla leggina N. 440/97
per l'ampliamento dell'offerta formativa e dal Regolamento per l'attuazione dell'autonomia
didattica (in esecuzione dei commi 8,9 e 10 dell'art. 21 citato L. 59/97).
E' da definire con esattezza come gli uffici dei Provveditorati e delle Sovrintendenze che
attualmente sono preposti alle materie suddette vengano anch'essi trasferiti agli enti
locali competenti, come parrebbe dall'art. 7 del decreto legislativo di cui trattasi.
Quello che appare certo ed è importante da sottolineare è che, sia la legge che il
decreto, stabiliscono senza ombra di dubbio la contestualità e l'adeguatezza del
passaggio delle competenze e delle risorse umane, strutturali finanziarie.
4. Tra le funzioni e compiti trasferiti sia alla Regione che a Comuni e Provincia, l'art.
136 del decreto individua ed elenca le concrete espressioni applicative che riguardano :
a) la programmazione della rete scolastica;
b) la attività di provvista delle risorse finanziarie e di tutto il personale;
c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari organismi
pubblici e privati operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni;
e) l'adozione di tutte le misure organizzative per il miglior andamento del
servizio.
Tali funzioni - come esposto testualmente dall'articolo 136 in questione - riguardano
tutti i livelli interessati al decentramento, quindi anche quello di competenza
provinciale; ciò significa che tutte le funzioni sopra elencate vengono di fatto
sottratte ai provveditori, che fino ad oggi ne sono titolari.
5. Ulteriori competenze si possono prevedere (o, meglio, rivendicare) nei confronti
della Regione, fra quelle che lo Stato delega alle regioni stesse e che sono comprese
nell'art. 138 del decreto. A tale proposito - anche in caso di inattività regionale - si
applica il disposto dell'art. 3 del Decreto legislativo di cui trattasi.
Ad esempio, appare opportuno che alla Provincia vengano delegate le seguenti
competenze :
- lett. c) la formulazione degli "ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta
formativa" (i vecchi distretti scolastici e le nuove "reti di
scuole") e la destinazione delle relative risorse;
- lett. e) la corresponsione di almeno parte dei contributi alle scuole non statali
di competenza, con particolare riguardo a quelli erogati per l'attuazione del diritto allo
studio, eccezione fatta per i fondi della parità quando sarà approvato il relativo ddl
in discussione al Senato e per quelli dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa.
- Inoltre la Regione dovrebbe delegare tutta la materia (e le correlate risorse) del diritto
allo studio per gli studenti delle scuole, già a suo tempo trasferita in base
all'art. 117 della Costituzione.
In sostanza, viene confermato un modello di federalismo-decentramento non
"regiono-centrico", in cui all'ente regione venga assegnato un ruolo di
legislazione, programmazione a maglie larghe, di coordinamento e di indirizzo generali,
mentre agli enti locali di livello inferiore, in base al principio di sussidiarietà ed
alla maggiore aderenza alle situazioni locali, un ruolo di amministrazione, cioè di
gestione operativa. In questo senso essenziale appare l'urgenza di "attrezzare"
adeguatamente Province e Comuni per lo svolgimento dei nuovi compiti.
7. Infine si deve mettere nel conto l'esigenza di una effettiva integrazione fra
istruzione e formazione professionale, di primo e secondo livello, post-secondaria e
pre-universitaria, con la eventuale delega delle suddette funzioni alle Province. Rispetto
ad un precedente testo, che niente diceva, il decreto odierno a tale proposito è
notevolmente migliorato; infatti al 1° comma, lettera a) dell'art. 138, espressamente prevede
in capo alle Regioni "la programmazione dell'offerta formativa integrata fra
istruzione e formazione professionale" e postula quindi un coinvolgimento
necessario delle Province le quali, operando sul livello delle scuole superiori
(post-secondario compreso) vengono necessariamente a colludere con la formazione
professionale e non possono assolutamente essere ignorate. Peraltro in tale materia, sia
per il settore dell'agricoltura, che per quello dei servizi all'impiego e all'occupazione
(pacchetto Treu e decreto leg.svo 469/97), le Province sono già ampiamente coinvolte.
Infine è da considerare che molte Province si fanno carico dei rapporti con gli uffici e
dell'istruttoria per l'accesso ai fondi dell'Unione Europea in materia di formazione
professionale. A questo proposito l'art. 143, 2° comma, del decreto adottato attribuisce
alle Province le funzioni ad essa trasferite "al fine di assicurare l'integrazione
fra politiche formative e politiche del lavoro".
Si tratta in definitiva di una buona base da cui cominciare il lavoro ed alla quale
approcciarsi in termini costruttivi, nella sicurezza che un periodo di rodaggio è
comunque necessario e servirà a cogliere "in progress" le esigenze reali delle
istituzioni e dell'utenza interessata.
- la semplificazione delle deleghe alle Regioni, con particolare riguardo ad un
maggior riconoscimento di ruolo per gli enti locali, in quanto alle regioni viene
sottratta la redazione vera e propria dei piani di organizzazione della rete scolastica e
riservata invece "la programmazione, sul piano regionale (quindi non sul
piano provinciale o locale), nei limiti delle disponibilità di risorse umane e
finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali"; una
programmazione a maglie larghe, rispetto alla programmazione attuativa di competenza degli
enti locali (Provincia e Comuni).
- la competenza sugli organi collegiali territoriali (CSP e CSD) che viene posta in
capo alle province.
- viene invece mantenuta la competenza (art. 138 lett. e) sui "contributi alle
scuole non statali", che per motivi di chiarezza più d'uno aveva ritenuto
dovessero essere oggetto di un emendamento che ne limitasse la portata ai soli contributi
relativi al diritto allo studio. Resta fermo che, a legislazione vigente e stante il
mantenimento dell'attuale dizione, la competenza regionale riguarderà i fondi
destinati alle convenzioni con le scuole materne non statali (confermate dalla ordinanza
della Corte Costituzionale sulla nota vertenza riguardante l'Emilia Romagna) e quelli per
il diritto allo studio, sia quelli già regionalizzati in base all'art. 117 della
Costituzione, che gli altri ora di provenienza statale. Invece per quanto riguarda i
fondi relativi all'attuazione della parità scolastica ed alla realizzazione del sistema
scolastico nazionale integrato fra scuole statali e non statali, come pure quelli per
l'ampliamento dell'offerta formativa ad esempio portati dalla Legge 440/97, restano nella
competenza dello Stato e cioè del Ministero della P.I., salvo ulteriore formulazione in
sede di approvazione del D.D.L. governativo sulla parità ed attualmente in discussione in
Senato.
- il ruolo delle scuole nell'ambito dei processi di cui si rendono titolari gli
enti locali. Mentre il testo primitivo - al vecchio art. 134 - prevedeva una doppia
limitazione ai poteri messi in capo a Provincia e Comune di istituire, sopprimere,
aggregare, fondere le scuole: da un lato imponeva che ciò avvenisse "in attuazione
dei piani regionali" (a loro volta frutto della proposta degli enti locali) e quindi
immettendo il mondo della scuola nel processo di formazione di questi; oggi nel nuovo
testo viene saltato il livello regionale (e questo è positivo perchè elimina la
confusione che prima esisteva con i piani provinciali) e le operazioni sulle scuole
vengono previste "in attuazione degli strumenti di programmazione", concernenti
gli enti locali direttamente interessati e titolati ad attuarli (province per le
superiori, comuni per le elementari e le medie inferiori).
Inoltre la lett. e) del medesimo art. 134 nel primo testo elencava una serie di "iniziative
da realizzare d'intesa con le istituzioni scolastiche", mentre il nuovo
testo (2° Comma dell'art. 139) afferma che Comuni e Province, "ciascuno in
relazione ai gradi di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le
istituzioni scolastiche, iniziative relative a...", in cui l'"anche"
rischia di alleggerire troppo l'obbligo degli enti locali di acquisire necessariamente il
parere vincolante o la proposta delle singole scuole sui provvedimenti che le riguardano.
- Infine l'ultima modifica riguarda - nel capo IV della formazione professionale - la
regolamentazione degli istituti professionali di stato, nel cui ambito non funzionano
corsi di studio di durata quinquennale, che l'UPI e la Conferenza Stato-Regioni avevano
proposto di mantenere dentro il sistema scolastico vero e proprio e di non passare alle
regioni, eliminando il macchinoso sistema della individuazione caso per caso e della
concertazione regione per regione. Il nuovo testo - all'art. 144, 2° comma - prevede che
con decreto del PCM d'intesa con P.I. e Conferenza unificata, siano individuati gli
istituti da trasferire. Colchè mantenendo il doppio regime, molto discutibile.
6. IL REGOLAMENTO SULL'AUTONOMIA DIDATTICA.
Il regolamento dell'autonomia didattica e le "reti di scuole ";
l'ampliamento dell'offerta formativa. La parte più innovativa dell'autonomia è senza
dubbio quella didattica e pedagogica, che viene spesso ignorata. Solo che si pensi che
l'autonomia, dal 1964 (piano Gui), dai decreti delegati del 1974 e dal 1984 (ddl Galloni)
ad oggi, è stata concepita come il prevalente strumento di riforma (la "madre di
tutte le riforme") per adeguare la scuola alle nuove esigenze della persona e della
professione. Il recente Rapporto OCSE al riguardo è assolutamente emblematico e
importante. Il dimensionamento dovrebbe essere finalizzato a quello che la singola scuola
è in grado di svolgere sotto il profilo didattico e quindi alle finalità ed agli
obiettivi di essa. L'art. 21 conferisce ad ogni scuola delle funzioni molto ampie. Secondo
taluno con i commi 9 e 10 dell'art. 21, la scuola fa un salto di qualità e trasforma
radicalmente la sua natura e diviene un autentico centro di azione sociale e culturale. Ne
deriva che in funzione di quello che fa e che intende fare, va anche dimensionata ed
organizzata. Di più, quando la legge afferma che l'autonomia didattica "si sostanzia
nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di
insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche
e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale
offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi" e che "a tal
fine" sono previsti "degli organici funzionali di istituto" ed, ancora, che
nell'esercizio di tale autonomia le singole istituzioni scolastiche "realizzano
ampliamenti dell'offerta formativa", "iniziative di prevenzione della
dispersione scolastica", "percorsi formativi per gli adulti", "
iniziative a fini di raccordo con il mondo del lavoro" (cioè di formazione
professionale) e "percorsi integrativi fra i diversi sistemi formativi", si
capisce bene (da questa lunga elencazione) che essa intende dare all'autonomia didattica
la più ampia accezione, tanto più che il medesimo articolo fa diventare le singole
scuole i soggetti principali della ricerca, della sperimentazione e dello sviluppo,
sottraendo tali competenze agli uffici che prima ne erano preposti (IRRSAE, CEDE, BDP) e
rendendo questi degli strumenti di supporto alle singole istituzioni (enti finalizzati al
supporto dell'autonomia, come dice la norma). Nel nuovo modello l'autonomia didattica
prevale rispetto alle esigenze di standard e di omogeneizzazione, che rimangono come
residuali solo ai fini del mantenimento del sistema nazionale di istruzione e del valore
legale del titolo di studio, che - peraltro - secondo l'ultimo orientamento - si riduce a
sussistere solo in sede finalissima di "esame di stato". Il resto - compresa
l'eventuale offerta eccessivamente differenziata - si risolve positivamente dentro il
meccanismo dei "crediti formativi" che vengono riconosciuti allo studente che
vuol proseguire lo studio.
Di questa realtà, sia pure timidamente secondo la tendenza ancora un po burocratica
ministeriale, la "bozza" di regolamento sull'autonomia didattica si fà carico;
anzi lascia ampio spazio alle singole istituzioni nella definizione del curriculum e dei
piani di studio, limitandosi a porre dei limiti di carattere procedurale, ma non di
principio. Ciò che interessa l'ente locale, in ispecie, è che nell'ambito
dell'autonomia, sia l'ampliamento dell'offerta formativa, sia la sua
"differenziazione", vengono previsti in rapporto con lo "sviluppo del
territorio" (senza allarmare le forze interne alla scuola, con un'eccessiva invadenza
e politicizzazione) e postulano accordi di rete o convenzioni per la promozione e
realizzazione di progetti mirati. Anzi nell'ambito delle reti di scuole, nel quadro della
programmazione provinciale, il regolamento prevede che possono essere istituiti laboratori
territoriali (provinciali e poi distrettuali) permanenti per :a) la formazione in servizio
del personale scolasticob) l'elaborazione di progetti per l'integrazione di alunni con
handicap;c) lo svolgimento di attività di ricerca;d) la documentazione e la circolazione
dei progetti, delle ricerche, delle sperimentazioni, dei progetti e dei documenti
didattici. A tali incombenze deve essere aggiunto il grande capitolo
dellorientamento scolastico e professionale portato, oltreché delle riforme della
scuola, anche dalla legge 196 (pacchetto Treu) e dalla riforma della formazione
professionale e dei servizi allimpiego e delle politiche attive del lavoro. Agli
accordi di rete e all'organizzazione dei laboratori territoriali possono partecipare,
oltre alle scuole non statali ed ai centri di formazione professionale (nell'ulteriore
conferma ed avvio di un sistema integrato statale-non statale), anche gli enti locali
interessati (Provincia e Comuni), le Università, o altre agenzie educative e associazioni
del No-profit.12.
I "Protocolli di Intesa" Ministero-Regione e la loro concreta attuazione
ed applicazione. In questa direzione si sono realizzati i "Protocolli d'Intesa"
Ministero-Regione, come quelli già entrati in vigore nell'Emilia-Romagna, Liguria e
Friuli-Venezia Giulia che hanno cercato di anticipare la nuova realtà e su cui si avrà
occasione di tornare in altra sede. Essi si aggiungono al precedente Protocollo d'Intesa
Ministero P.I. - U.P.I., tuttora vigente, che già consentiva notevoli ampliamenti nella
collaborazione organizzativa e didattica fra scuole e amministrazione provinciale e che ha
consentito degli interessanti esperimenti.
7. La legge 196/97 agli articoli 16, 17 e 18 interviene con modifiche della normativa
in materia di tirocini, formazione professionale e
8. Il D.Lgs.vo 469/97 ...
9. CHE FARE NELLE CONFERENZE PROVINCIALI DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA IN CORSO?
Ci si augura che, fin dalla prima seduta, le conferenze abbiano provveduto a muoversi
nelle possibili sottoindicate direzioni:
1. Approvare un regolamento interno per il funzionamento della C.P.O. allo scopo di
regolamentarne i lavori, ma soprattutto di ottenere una puntuale e fedele applicazione del
DPR 233 in materia di coinvolgimento delle realtà scolastiche. In particolare è
necessario che nelle norme di funzionamento :
- vengano previste (almeno nelle province maggiori) delle Sezioni sub-provinciali o
distrettuali che consentano di lavorare meglio e di effettuare un reale
approfondimento delle questioni e delle proposte;
- in tali Sezioni siano ammessi, a pieno titolo o con voto almeno consultivo, supportato
in tal caso da "quorum" elevati per le votazioni ufficiali, i rappresentanti
delle istituzioni e delle componenti scolastiche del territorio. Ad esempio si può
prevedere che ogni sezione sia costituita dai componenti di legge (Presidente di
Provincia, Sindaci, Presidente di CSP e Provveditore) ma anche dal Presidente del
Consiglio distrettuale, dal presidente o rappresentante della Consulta degli studenti, da
un numero paritario di rappresentanti dei genitori, dei capi di istituto, dei docenti e
degli amministrativi, ad esempio uno nelle sezioni più piccole e due in quelle maggiori,
per ciascuna componente);
- oltre che nelle Sezioni distrettuali, anche nella sessione plenaria della
C.P.O. siano ammesse rappresentanze delle componenti scolastiche;
- siano indicate le modalità di votazione, sia della C.P.O. in sessione plenaria,
che nelle sezioni sub-provinciali o distrettuali, allo scopo di evitare confusioni.
Possibilmente vengano adottati dei "quorum" molto elevati (3/4 0 2/3) i
quali, di fatto, impongano la ricerca di un consenso molto ampio.
Al riguardo si deve osservare che la legge non prevede il voto ponderato, ma
neppure lo esclude e che, in caso di tale scelta, si deve evitare che essa diventi
l'occasione per imposizioni che, attraverso maggioranze precostituite e limitate o
addirittura faziose, possano annullare il senso e la possibilità stessa della
concertazione come metodo fondamentale di lavoro della c.p.o.
2. Sulla base degli indirizzi e criteri adottati dalla Regione, ogni C.P.O. - tanto
più se non esistono gli indirizzi regionali e si applica il disposto dell'art. 3 che
consente alle C.p.o. di procedere anche in loro assenza - deve darsi un documento che
fissi i criteri per determinare gli ambiti-bacini di utenza e gli indirizzi per procedere
al piano di dimensionamento, nonchè per l'applicazione delle deroghe non
automatiche cioè effettuate in aggiunta a quanto già previsto dai commi 3, 7, 8, 9 e
10 dell'art. 3 del dpr 233.
Occorre tener presente che ambiti maggiori consentono di mantenere in vita le sezioni
staccate; ambiti minori consentono o spingono in direzione di poli plurifunzionali a
livello locale.
3. Si deve considerare il "tetto" del numero massimo provinciale di
istituzioni ammissibili all'autonomia, come indicato dall'art. 40 della legge 449/97 ( -3%
rispetto al 31/12/97) e dal D.I. n. 330 del 24 luglio 1998, in modo da non tagliare in
modo forsennato, nè sforare rispetto al limite consentito, ma tenendo un equilibrio
politico, territoriale e funzionale.
Una maggior disponibilità di istituzioni consente - considerando che le scuole superiori
e i circoli didattici elementari hanno minori problemi di dimensionamento - di
"salvare", in definitiva, un numero maggiore di scuole medie. Occorre stare
attenti a chi effettua tagli rilevanti allo scopo, surrettizio, di provocare
un'inevitabile generalizzazione delle aggregazioni verticali.
In attesa del progredire del dibattito sui cicli e della scelta dell'architettura
definitiva ordinamentale (6+3+3 o 8+4 o 7+5 4+4+4), è bene che non venga privilegiata
nessuna delle due prospettive (aggregazione orizzontale o verticale) senza creare di
fatto stati pregiudizievoli e condizionamenti.. Per tale motivo l'ultimo testo del dpr ha
abrogato il comma che imponeva la generalizzazione prioritaria delle fusioni orizzontali,
ma non per questo ha previsto la generalizzazione delle verticalizzazioni.
Invece sembra che, sull'onda della moda, nella "comodità" dei rapporti locali,
per effetto di una ispirazione genericamente innovativa o opportunisticamente rivolta a
prefigurare uno degli sbocchi della riforma, tagliando la scuola media, si vada
diffondendo la generalizzazione delle verticalizzazioni e degli istituti comprensivi anche
dove non c'è necessità, nè ragione funzionale.
Il criterio di scelta deve essere sempre quello didattico, legato alla attuale
funzionalità dell'istituzione esistente (che quando funziona bene non deve essere
scardinata), ad un progetto didattico ed anche alle condizioni ambientali e professionali
all'interno delle istituzioni interessate.
Si deve tener presente che l'istituzione risultante dalla fusione (verticale o orizzontale
che sia), in definitiva, è finalizzata a fare un buon piano dell'offerta formativa e dei
buoni curricola, passando attraverso un collegio docenti adeguato, aggiornato e non in
perenne fibrillazione e, comunque, aderendo all'impostazione di fondo che verrà data dal
consiglio di istituto o, meglio, dal nuovo futuro "consiglio dell'autonomia"
come previsto dal ddl sugli OO.CC. (presieduto da un genitore e fondato sulle componenti
scolastiche). Questo è il succo.
4. I TEMPI DEL DIMENSIONAMENTO.
Si manifestano, in alcune realtà locali, con qualche generalizzazione politica in quelle
regioni dove meno forte è l'ispirazione autonomistica, tendenze a dilazionare o addirittura
rinviare le scadenze applicative dell'autonomia. Con l'alibi del ritardo
nell'approvazione della riforma dei cicli, oppure delle imminenti elezioni amministrative
generali del '99, oppure per la diffidenza di taluni operatori scolastici (conservatori),
ovvero per luna valutazione troppo "politica" di taluni amministratori troppo
dirigistici (pseudo-innovativi), emerge la tentazione di non rispettare i tempi
previsti oppure di fingerne il rispetto e la applicazione, rinviando però di fatto
l'applicazione dell'autonomia alle singole scuole all'anno prossimo.
Penso invece che i tempi vadano rispettati a) per un motivo "politico"
generale, al fine di "portare a casa" irreversibilmente la riforma
dell'autonomia che è quella fondamentale (vedi richiami OCSE) e presupposto delle altre
riforme, ad iniziare dalla stessa parità; b) per un motivo istituzionale e funzionale, in
quanto senza l'autonomia e la personalità giuridica non si possono neppure applicare
normative oggi già vigenti o in corso d'opera come il regolamento sull'autonomia
didattica prevede;
Peraltro i tempi sono perentori e prevedono poteri sostitutivi in caso di latitanza dei
soggetti incaricati.
10. CONCLUSE LE OPERAZIONI DI DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE SUCCEDE
NEGLI ENTI LOCALI E NELLE SCUOLE ? I PASSAGGI DOPO L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI
DIMENSIONAMENTO.
- A completamento del DPR 233 sul dimensionamento, il processo dell'autonomia si
sviluppa ulteriormente mediante la applicazione del D.L.vo 59/98 sulla dirigenza (e dei
successivi passi per la indizione dei Corsi-concorsi di formazione e passaggio al nuovo
ruolo) e - come si è sottolineato - del recentissimo schema di regolamento sull'autonomia
didattica. Inoltre devono essere ancora emanati due decreti rilevantissimi: quello sulla
riforma del ministero e dell'amministrazione periferica (provveditorati) e l'altro sugli
organi collegiali territoriali. Entrambi hanno dirette e importanti connessioni con
l'autonomia istituzionale e con il decentramento agli enti locali previsto dal D.L.vo n.
112/98 e con l'autonomia didattica (per esempio OO.CC. territoriali, funzioni di servizi
di cui all'art. 139 del 112 e "reti di scuole" e programmi di ampliamento
dell'offerta formativa sono fra loro legati).
- Inoltre il Ministero della Funzione Pubblica deve provvedere alla distribuzione delle
risorse umane, strutturali, economiche e finanziarie in base all'art. 7 della Legge
59/97 e dell'art. del D.L.vo 112/98. Il trasferimento delle competenze (sia alle
singole scuole che agli enti locali; le prime in base al DPR 233 ed i secondi in base al
D.L. 112) deve risultare contemporaneo e contestuale con il trasferimento delle risorse
relative.
Nel corso di tale operazione deve essere determinato con precisione quali uffici e quale
personale dei Provveditorati dovrà essere trasferito alle Province e ai Comuni per poter
adempiere alle funzioni di cui all'art. 139 citato del D.L. 112. Il movimento riguarderà
sia il personale dei ruoli amministrativi, sia quello docente distaccato o utilizzato,
nell'ambito delle normative della mobilità generale dei dipendenti del pubblico impiego
(D.L.vi n. 29 e successive modifiche).
- Le Regioni debbono recepire il D.L. 112 e provvedere con proprie leggi e
normative regionali all'applicazione degli articoli 135 e seguenti relativi alla
istruzione e alla formazione professionale;
- il DDL 4754 (ex 932) sul precariato deve sistemare al questione del personale ATA,
altrimenti attribuito a regioni e enti locali in base alla precedente legislazione.
3. LE PRIORITA' DELLE SINGOLE SCUOLE E I COMPITI DEGLI ENTI LOCALI UNA VOLTA
RICONOSCIUTA L'AUTONOMIA.
Una volta definito e completato l'iter previsto dal 233 con l'emissione - da
parte del provveditore agli studi - del decreto di riconoscimento dell'autonomia e della
personalità giuridica in capo ad ogni singola scuola, questa diviene un'istituzione
scolastica autonoma e titolare dei diritti e doveri previsti dalla nuova normativa.
Essa immediatamente si trova a dover assolvere i seguenti obblighi e competenze :
F redazione ed approvazione del P.O.F. (piano dell'offerta formativa) che riassume
il precedente P.E.I. - carte dei servizi, ampliandolo ad una sorta di "carta
d'identità" della scuola, in base alla quale essa propone il proprio
progetto-patto con l'utenza, con le famiglie e con il territorio, predispone i propri
indirizzi e l'adattamento dei curricola, ecc.
F predisposizione dello schema di Bilancio di istituto;
F impostazione della Pianta organica dell'istituzione;
F studio, impostazione, predisposizione di schemi relativi alle competenze previste
dall'art. 21 della Legge 59/97 e dai decreti sul dimensionamento e sull'autonomia
didattica; predisposizione progetti di modifica dei piani di studio, di ampliamento
dell'offerta formativa, di dialogo e rapporto con la realtà territoriale (altre scuole
non statali, agenzie formative e centri di F.P. enti locali, Nuclei di supporto
all'autonomia, Irrsae, Cede, BDB, categorie economiche, ecc.); studio di eventuali accordi
per reti e laboratori; ricerca di finanziamenti.
Si menziona solo, a titolo di indice, l'ulteriore impegno (di preparazione, di studio, di
dibattito e di applicazione) che graverà su enti locali nel rapporto con le scuole:
a) con riferimento all'orientamento e alle nuove politiche attive del lavoro,
impostazione dei percorsi per avvicinare domanda e offerta formativa;
b) applicazione del diritto allo studio e superamento della differenza di
trattamento fra studenti delle scuole statali e non statali, almeno a livello dell'obbligo
e del prossimo "nuovo obbligo" a 15-16 anni;
c) studio e progettazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa (legge
440/98);
d) sostegno all'impostazione di accordi fra scuole e alle reti di scuole (in
applicazione dell'art. 7 del regolamento sull'autonomia didattica), con coinvolgimento
delle scuole non statali e delle altre agenzie formative (c.f.p.);
e) predisposizione progetti di educazione permanente di formazione tecnica
superiore (progetti sull'IFTS e sul futuro F.I.S.);
f) completamento degli adempimenti delle leggi 23/95 e dei decreti 626/242
sulla sicurezza degli edifici.
g) per affrontare in modo adeguato i vari passaggi, si rende opportuna l'apertura di un
tavolo di confronto con il Governo per definire il trasferimento di risorse
adeguate a far fronte ai nuovi compiti trasferiti agli enti locali.
| 10/01/1999 webmaster@euganeo.it |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |