i-s16
Incontro amministratori e
quadri scuola a Roma, Brescia, Salerno
Autonomia non è
razionalizzazione
ma una vera riforma della scuola
di Cristiano
Zironi
In prossimità del trasferimento delle nuove competenze alle
Regioni e alle Autonomie locali in materia scolastica, e
particolarmente riguardo al dimensionamento delle istituzioni
scolastiche sul territorio, il Partito Popolare ha indetto tre
incontri territoriali con gli amici amministratori direttamente
investiti da questo problema, allargando la partecipazione anche
ai responsabili scuola del Ppi. Lintento è di definire una
strategia comune e assumere iniziative concrete.
Gli incontri seguiranno questo calendario:
- a Brescia, sede del Ppi in via Milano 44, il 6
novembre, per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna;
- a Roma, sede Ppi in piazza del Gesù n. 46, nella sala
della Direzione, il 4 novembre, per le regioni Toscana,
Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna;
- a Salerno, presso il Salone dellAmministrazione
provinciale a Palazzo SantAgostino, piazza Cavour, il 17
novembre, per le regioni Campania, Puglia, Calabria,
Basilicata e Sicilia.
Mettiamo qui a disposizione tre schede, curate da Cristiano Zironi, di approfondimento dei temi che saranno trattati negli incontri a Brescia, Roma e Salerno.
1. Si nota una tendenza, man mano che procede il
percorso attuativo dell'autonomia, a perdere di vista, se non a
sacrificare e comprimere, il concetto stesso di autonomia delle
scuole, a ridurre gli spazi delle componenti della scuola e a
vedere un semplice decentramento amministrativo nel nuovo
processo. Emerge il rischio effettivo che venga messa sotto
tutela l'autonomia, oppure che sia ridotta ad una mera
razionalizzazione. Occorre, a tal proposito, ribadire
preliminarmente tre concetti essenziali:
- L'autonomia delle scuole è una riforma istituzionale vera e
propria, con la quale viene restituita alla società la autonomia
funzionale in materia di educazione, istruzione e formazione.
- La maggior parte dei poteri e delle competenze passano non
dallo Stato agli Enti Locali, ma direttamente alle singole scuole
che diventano esse soggetti istituzionali (autonomie funzionali)
di pari dignità con le autonomie locali; regioni, province e
comuni acquisiscono poteri importanti, ma chiaramente residuali
rispetto a quelli delle singole scuole; a queste ultime vengono
attribuite dalla nuova normativa le funzioni primarie e proprie
della specificità della funzione scolastica.
- L'autonomia istituzionale è in funzione dell'autonomia
didattica; in data 31 ottobre il Consiglio dei ministri ha
approvato il testo dello schema di dpr recante il Regolamento
dell'autonomia didattica e ciò è rilevantissimo, in quanto in
esso si esprime il "contenuto" dell'autonomia, cioè
quanto le scuole autonome dovranno fare: partendo dal progetto
educativo di istituto o come viene oggi definito "piano
dell'offerta formativa", passando attraverso l'autonomia
organizzativa e metodologica per approdare al nucleo vero e
proprio che è l'autonomia del "curriculum",
cioè del piano di studio che ogni scuola deve adottare, con
riferimento agli indirizzi di studio che vuole offrire
all'utenza.
2. Il rapporto scuola-territorio non deve esprimersi solo come rapporto con gli Enti Locali, o peggio come compensazione e mediazione fra le richieste campanilistiche espresse da questi ultimi, in vista di una razionalizzazione e semplificazione organizzativa, pure importante, ma come lettura del territorio e dei suoi bisogni formativi e come risposta di qualità e di offerta educativa-formativa che le singole scuole debbono essere in condizione di offrire alla loro potenziale utenza; non si deve cadere in una visione "funzionalista" della scuola, ma comprendere - al contrario - che la scuola di oggi deve mettere in condizione lo studente di sviluppare la sua piena personalità per essere in grado, in ogni momento della sua vita, non di possedere nozioni che diventano obsolete, ma di "imparare ad imparare".
3. Il DPR 233 -recependo le impostazioni prevalentemente del mondo della scuola e dei Popolari - ha configurato il processo di attuazione dell'autonomia come un meccanismo che impone la "concertazione" e la condivisione di tutti i soggetti interessati: enti locali, scuole, componenti scolastiche. Nessuna di esse può prescindere dalle altre, né essere ignorata.
Ne deriva che:
- nella composizione e nello svolgimento dei lavori deve essere
assicurato il "coinvolgimento di tutti i soggetti
scolastici interessati" (art. 3, comma 2 del dpr 233).
Non può ridursi a semplice acquisizione di pareri, né
all'effettuazione di semplici audizioni o consultazioni,
lasciando solamente in capo agli enti locali la decisione
assoluta. Coinvolgimento vuol dire di più: sia far partecipare
le scuole attraverso i loro Organi Collegiali tuttora vigenti,
sia coinvolgere le singole componenti scolastiche in quanto tali
(genitori, studenti, dirigenti, docenti e amministrativi) per
sottolineare il concetto di scuola come comunità e non come
azienda-impresa - ovviamente nelle forme da valutarsi (cfr.
schema di Regolamento-tipo per il funzionamento delle C.p.o.);
sia infine applicare l'art. 4 comma 2^ del dpr.
- applicare il dimensionamento in modo flessibile e qualitativo,
e non in modo esclusivamente od ossessivamente
numerico-quantitativo;
- tener conto che l'autonomia non viene "concessa" o
attribuita dall'alto, mediante una semplice operazione di accordo
fra i sindaci dei comuni oppure secondo impostazioni
verticistiche che pretendano di imporre "modelli"
astratti, ma, al contrario - per legge (art. 2, comma 1 del dpr)
-, l'autonomia viene "riconosciuta" alle singole scuole
che già esistono purché possiedano i requisiti richiesti per
poter svolgere i compiti dell'autonomia didattica sopra
menzionata e prevista dal regolamento apposito; il parametro non
può essere solo quello numerico, ma deve tener conto
dell'esistenza o della possibilità di elaborazione del progetto
educativo che ciascuna istituzione è in grado di svolgere e
proporre.
- Operazioni chirurgiche effettuate solo per rientrare nei
parametri numerici (500 iscritti) o per semplificare i rapporti
amministrativi e organizzativi fra ente locale e scuola (avere un
solo interlocutore anziché due, ecc.), non rientrano nello
spirito e nella lettera della norma.
4. Infine il riferimento generale che le C.p.o. debbono
avere nell'effettuare il dimensionamento e l'approvazione del
Piano Provinciale deve anche tener conto di due elementi :
a) non superare il tetto previsto dall'art. 5 del dpr, che
corrisponde all'applicazione dell'art. 40 della L.F. 1988, come
portata dalla Legge 449/97, che come è noto impone la riduzione
del 3% degli organici direttivi e che, conseguentemente, fissa un
limite massimo di dirigenze-istituzioni non superabile per
ciascuna provincia; cfr. D.I. n. 330 del 24.luglio 1998.
b) tener conto che, nella distribuzione delle risorse umane,
strutturali e finanziarie per effetto del D.leg.vo n.
112/98, lo Stato per i trasferimenti avrà come parametro, per le
assegnazioni regionali e provinciali, il numero delle istituzioni
autonome esistenti; quindi una loro riduzione ingiustificata si
tradurrebbe in una successiva ed ulteriore riduzione di risorse
assegnate, con danno per le istituzioni stesse, per il territorio
e per l'utenza che si vedrebbero decurtati di risorse. Cfr. art.
6 del dpr.
5. Sulla base di quanto sopra indicato, si deve valutare con grande attenzione e prudenza la tendenza a generalizzare ovunque la creazione di istituti comprensivi, di fatto privilegiando le fusioni verticali rispetto a quelle orizzontali, più per comodità organizzativa e di rapporti enti locali/scuola, che per ragioni didattiche, che dovrebbero invece essere prevalenti. Cfr. Scheda 3 apposita.
1. Tempi del dimensionamento
Si manifestano, in alcune realtà locali, con qualche
generalizzazione politica in quelle regioni dove meno forte è
l'ispirazione autonomistica, tendenze a dilazionare o addirittura
rinviare le scadenze applicative dell'autonomia. Con l'alibi del
ritardo nell'approvazione della riforma dei cicli, oppure delle
imminenti elezioni amministrative generali del '99, oppure per la
diffidenza di taluni operatori scolastici (conservatori), ovvero
per luna valutazione troppo "politica" di taluni
amministratori troppo dirigistici (pseudo-innovativi), emerge la
tentazione di non rispettare i tempi previsti oppure di
fingerne il rispetto e la applicazione, rinviando però di fatto
l'applicazione dell'autonomia alle singole scuole all'anno
prossimo.
Noi riteniamo che i tempi vadano rispettati a) per un motivo
politico generale, al fine di "portare a casa"
irreversibilmente la riforma dell'autonomia che è quella
fondamentale (vedi richiami OCSE) e presupposto della stessa
parità; b) per un motivo istituzionale e funzionale, in quanto
senza l'autonomia e la personalità giuridica non si possono
neppure applicare normative oggi già vigenti o in corso d'opera
come il regolamento sull'autonomia didattica prevede:
Peraltro i tempi sono perentori e prevedono poteri sostitutivi in
caso di latitanza dei soggetti incaricati.
I passaggi dopo l'approvazione dei piani di
dimensionamento.
A completamento del DPR 233 sul dimensionamento, del D.L.vo
59/98 sulla dirigenza (e dei successivi passi per la indizione
dei Corsi-concorsi di formazione e passaggio al nuovo ruolo) e
del recentissimo schema di regolamento sull'autonomia didattica,
devono essere ancora emanati due decreti rilevantissimi: quello
sulla riforma del ministero e dell'amministrazione periferica
(provveditorati) e l'altro sugli organi collegiali territoriali.
Entrambi hanno dirette e importanti connessioni con l'autonomia
istituzionale e il decentramento agli enti locali previsto dal
D.L.vo n. 112/98 e con l'autonomia didattica (per esempio OO.CC.
territoriali, funzioni di servizi di cui all'art. 139 del 112 e
"reti di scuole" e programmi di ampliamento
dell'offerta formativa).
Inoltre il Ministero della Funzione Pubblica deve provvedere alla
distribuzione delle risorse umane, strutturali, economiche e
finanziarie in base all'art. 7 della Legge 59/97 e dell'art. del
D.L.vo 112/98. Il trasferimento delle competenze (sia alle
singole scuole che agli enti locali; le prime in base al DPR 233
ed i secondi in base al D.L. 112) deve risultare contemporaneo e
contestuale con il trasferimento delle risorse relative.
Nel corso di tale operazione deve essere determinato con
precisione quali uffici e quale personale dei Provveditorati
dovrà essere trasferito alle Province e ai Comuni per poter
adempiere alle funzioni di cui all'art. 139 citato del D.L. 112.
Il movimento riguarderà sia il personale dei ruoli
amministrativi, sia quello docente distaccato o utilizzato,
nell'ambito delle normative della mobilità generale dei
dipendenti del pubblico impiego (D.L.vi n. 29 e successive
modifiche).
Le Regioni debbono recepire il D.L. 112 e provvedere con proprie
leggi e normative regionali all'applicazione degli articoli 135 e
seguenti relativi alla istruzione e alla formazione
professionale.
Il DDL 4754 (ex 932) sul precariato deve sistemare al questione
del personale ATA, altrimenti attribuito a regioni e enti locali
in base alla precedente legislazione.
Le priorita' delle singole scuole una volta rese autonome
Una volta definito e completato l'iter previsto dal
233 con l'emissione - da parte del provveditore agli studi
- del decreto di riconoscimento dell'autonomia e della
personalità giuridica in capo ad ogni singola scuola, questa
diviene un'istituzione scolastica autonoma e titolare dei diritti
e doveri previsti dalla nuova normativa.
Essa immediatamente si trova a dover assolvere i seguenti
obblighi e competenze :
- redazione ed approvazione del P.O.F. (piano dell'offerta
formativa) che riassume il precedente P.E.I. - carte dei servizi,
ampliandolo ad una sorta di "carta d'identità" della
scuola, in base alla quale essa propone il proprio progetto-patto
con l'utenza, con le famiglie e con il territorio, predispone i
propri indirizzi e l'adattamento dei curricola, ecc.
- predisposizione dello schema di Bilancio di istituto;
- impostazione della Pianta organica dell'istituzione;
- studio, impostazione, predisposizione di schemi relativi alle
competenze previste dall'art. 21 della Legge 59/97 e dai decreti
sul dimensionamento e sull'autonomia didattica; predisposizione
progetti di modifica dei piani di studio, di ampliamento
dell'offerta formativa, di dialogo e rapporto con la realtà
territoriale (altre scuole non statali, agenzie formative e
centri di F.P. enti locali, Nuclei di supporto all'autonomia,
Irrsae, Cede, BDB, categorie economiche, ecc.); studio di
eventuali accordi per reti e laboratori; ricerca di
finanziamenti.
4. Compiti degli enti locali e delle scuole
Si menziona solo, a titolo di indice, l'ulteriore impegno (di
preparazione, di studio, di dibattito e di applicazione) che
graverà su enti locali e scuole:
a) con riferimento all'orientamento e alle nuove politiche attive
del lavoro, impostazione dei percorsi per avvicinare domanda e
offerta formativa;
b) applicazione del diritto allo studio e superamento della
differenza di trattamento fra studenti delle scuole statali e non
statali, almeno a livello dell'obbligo e del prossimo "nuovo
obbligo" a 15-16 anni;
c) studio e progettazione di progetti di ampliamento dell'offerta
formativa (legge 440/98);
d) sostegno all'impostazione di accordi fra scuole e alle
reti di scuole (in applicazione dell'art. 7 del regolamento
sull'autonomia didattica), con coinvolgimento delle scuole non
statali e delle altre agenzie formative (c.f.p.);
e) predisposizione progetti di educazione permanente di
formazione tecnica superiore (progetti sull'IFTS e
sul futuro F.I.S.);
f) completamento degli adempimenti delle leggi 23/95 e dei
decreti 626/242 sulla sicurezza degli edifici;
g) apertura di un tavolo di confronto con il Governo per
definire il trasferimento di risorse adeguate a far fronte ai
nuovi compiti trasferiti agli enti locali.
1. Approvare un regolamento interno per il
funzionamento della C.P.O. allo scopo di regolamentarne i lavori,
ma soprattutto di ottenere una puntuale e fedele applicazione del
DPR 233 in materia di coinvolgimento delle realtà scolastiche.
In particolare è necessario che :
- vengano previste (almeno nelle province maggiori) delle Sezioni
sub-provinciali o distrettuali che consentano di lavorare
meglio e di effettuare un reale approfondimento delle questioni e
delle proposte;
- in tali Sezioni siano ammessi, a pieno titolo o con voto almeno
consultivo, supportato in tal caso da "quorum" elevati
per le votazioni ufficiali, i rappresentanti delle istituzioni e
delle componenti scolastiche del territorio. Ad esempio si può
prevedere che ogni sezione sia costituita dai
componenti di legge (Presidente di Provincia, Sindaci, Presidente
di CSP e Provveditore) ma anche dal Presidente del Consiglio
distrettuale, dal presidente o rappresentante della Consulta
degli studenti, da un numero paritario di rappresentanti dei
genitori, dei capi di istituto, dei docenti e degli
amministrativi, ad esempio uno nelle sezioni più piccole e due
in quelle maggiori, per ciascuna componente);
- oltre che nelle Sezioni distrettuali, anche nella sessione
plenaria della C.P.O. siano ammesse rappresentanze delle
componenti scolastiche;
- siano indicate le modalità di votazione, sia della C.P.O. in
sessione plenaria, che nelle sezioni sub-provinciali o
distrettuali, allo scopo di evitare confusioni.
Al riguardo si deve osservare che la legge non prevede il voto ponderato, ma neppure lo esclude e che, in caso di tale scelta, si deve evitare che essa diventi l'occasione per imposizioni che, attraverso maggioranze precostituite e limitate o addirittura faziose, possano annullare il senso e la possibilità stessa della concertazione come metodo fondamentale di lavoro della c.p.o.
2. Sulla base degli indirizzi e criteri adottati dalla
Regione, ogni C.P.O. - tanto più se non esistono gli indirizzi
regionali e si applica il disposto dell'art. 3 che consente alle
C.p.o. di procedere anche in loro assenza - deve darsi un
documento che fissi i criteri per determinare gli ambiti-bacini
di utenza e gli indirizzi per procedere al piano di
dimensionamento, nonchè per l'applicazione delle deroghe non
automatiche cioè effettuate al di fuori dei commi 3, 7, 8, 9 e
10 dell'art. 3 del dpr 233.
Occorre tener presente che ambiti maggiori consentono di
mantenere in vita le sezioni staccate; ambiti minori consentono o
spingono in direzione di poli plurifunzionali a livello locale.
Si deve considerare il "tetto" del numero massimo
provinciale di istituzioni ammissibili all'autonomia, in modo da
non tagliare in modo forsennato, né sforare rispetto al
consentito, ma tenendo un equilibrio politico, territoriale e
funzionale.
Una maggior disponibilità di istituzioni consente - considerando
che le scuole superiori e i circoli didattici elementari hanno
minori problemi di dimensionamento - di "salvare", in
definitiva, un numero maggiore di scuole medie. Occorre stare
attenti a chi effettua tagli rilevanti allo scopo, surrettizio,
di provocare un'inevitabile generalizzazione delle aggregazioni
verticali.
In attesa del progredire del dibattito sui cicli e della scelta
dell'architettura definitiva ordinamentale (6+3+3 o 8+4 o 4+4+4),
è bene che non venga privilegiata nessuna delle due prospettive
(aggregazione orizzontale o verticale). Per tale motivo l'ultimo
testo del dpr ha abrogato il comma che imponeva la
generalizzazione prioritaria delle fusioni orizzontali, ma non
per questo ha previsto la generalizzazione delle
verticalizzazioni.
Invece sembra che, sull'onda della moda, nella
"comodità" dei rapporti locali, per effetto di una
ispirazione genericamente innovativa o opportunisticamente
rivolta a prefigurare uno degli sbocchi della riforma, tagliando
la scuola media, si vada diffondendo la generalizzazione delle
verticalizzazioni e degli istituti comprensivi anche dove non
c'è necessità, né ragione funzionale.
il criterio di scelta deve essere sempre quello didattico, legato
alla attuale funzionalità dell'istituzione esistente (che quando
funziona bene non deve essere scardinata), ad un progetto
didattico ed anche alle condizioni ambientali e professionali
all'interno delle istituzioni interessate.
| 3/11/1998 webmaster@euganeo.it |
il collegio senatoriale
di Tino Bedin |