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Autonomia scolastica
Presto le conferenze provinciali
per organizzare la rete scolastica
Una proposta di criteri e di indirizzi: il dimensionamento
non può essere un atto contabile
e deve anche guardare al futuro di ogni zona della provincia

Nella definizione degli ambiti territoriali ai fini del riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche la conferenza provinciale di organizzazione della rete prevista dal regolamento attuativo dell’art. 21 della Legge 59, che introduce l'autonomia delle scuole, deve procedere all'adozione di indirizzi e criteri generali.
Come si vede si tratta di un percorso complesso che richiede grande attenzione e spirito di concertazione e convergenza fra le parti istituzionali e le componenti interessate, in modo da realizzare una rete scolastica che riesca efficacemente a coniugare la qualità del proprio operare con l'offerta formativa che corrisponde alla lettura e alla domanda del territorio, alle sue caratteristiche economiche e sociali. Situazioni di sottosviluppo e di crisi economica, insieme con il disagio dell'età giovanile in esse presente, costituiscono un elemento da considerare per la permanenza e l'attribuzione di autonomia delle istituzioni scolastiche. Non deve essere mai dimenticato che la programmazione scolastica, come ogni programmazione, deve sì salvaguardare le zone di eccellenza, ma non deve privilegiare le posizioni forti (anche quelle scolastiche), ed invece deve porsi obiettivi di riequilibro socioeconomico.  Sempre più risulta chiaro che il Piano di dimensionamento non può essere approntato con una logica da “operazione contabile”, in cui i dati numerici e quantitavi prevalgono, ma deve porsi come un'operazione politica e culturale in cui siano privilegiati gli obiettivi  didattici e qualitativi.

E' pertanto utile proporre alcune linee indicative su cui orientare le conferenze.

AMBITI TERRITORIALI. Nel predisporre il piano di dimensionamento, la conferenza deve tenere conto degli ambiti territoriali e sociali già esistenti o determinati dalla normativa in materia di politiche scolastiche, formative, educative, sociosanitarie, dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, nonché degli ambiti di riordino territoriale e di sviluppo economico; rientrano in tale criterio i distretti scolastici previsti dal vecchio DPR 416/74, i distretti socio-sanitari, i bacini per l’impiego previsti dal d.leg.vo 469/97, ecc.; a tal luogo si deve considerare l'organizzazione politico-amministrativa e la mappatura degli altri bacini di servizi amministrativi, non tanto nel senso di pretendere di far coincidere aree territoriali che hanno per propria natura dimensioni differenti, quanto per cercare di ottenere almeno sottomultipli per i bacini scolastici, allo scopo di non avere confusione di rapporti e doppi riferimenti amministrativi e di servizi. E ciò anche in previsione delle "reti di scuole" e degli accordi sub-provinciali previsti dal regolamento dell'autonomia didattica.

AMBITI E CICLI.  Appare opportuno delimitare separatamente gli ambiti per il ciclo fino all’attuale obbligo scolastico (scuole materne, elementari, medie) rispetto a quelli delle scuole secondarie superiori e, altro elemento importante,  si dovrà tenere conto dell’esistenza o meno dell’offerta formativa fornita dalle scuole non statali e dai centri di formazione professionale e dalle altre agenzie formative operanti sul territorio.

CENTRALITA' COMUNALE. Come indirizzo generale, nell'interesse dell'utenza e nel rispetto della configurazione territoriale e amministrativa del nostro Paese, si può ipotizzare di assumere prioritariamente la permanenza dell’istituzione scolastica nel Comune, pur nel rispetto dei principi di efficacia e di qualità legati al dimensionamento ottimale, che non è dovuto a ragioni di tagli o di risparmi, bensì a configurare la singola scuola autonoma come un'entità forte, in grado di svolgere adeguatamente il suo ruolo didattico e sociale. Come pure dovrà tenersi conto dello stato dell’edilizia scolastica, indipendentemente dalla proprietà dei singoli edifici, nonché della loro conformità e regolarità a sensi della normativa 626/242 sulla sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro.

  LE DIRIGENZE. Un altro parametro ineludibile - in sede di quadro generale, in certo modo come un “super-criterio” da adottare per definire il “tetto” delle dirigenze e quindi delle istituzioni ammissibili - sta nell'applicazione dell’art. 5 del regolamento, che pone un limite generale nella "consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici", predeterminata a norma dell’art. 40, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449 (la finanziaria 1998). E' evidente che il quadro delle compatibilità provinciali a disposizione della Conferenza non è assoluto, ma è delimitato dalla consistenza generale dell’organico delle dirigenze e degli organici disponibili. Peraltro tale limite diventa anche un quadro vantaggioso perché evita che si proceda a tagli o soppressioni che non solo non sono previsti come obiettivi dalla legge, ma che addirittura possono pregiudicare il percorso futuro delle assegnazioni di risorse umane.

I PARAMETRI NUMERICI. Un ulteriore criterio è rappresentato dai parametri numerici  minimi, indicati in 500 alunni. Peraltro tale criterio deve essere applicato in modo non rigido e automatico, ma in modo flessibile e ragionato, in ogni caso valutando il numero degli iscritti dell’anno scolastico 1997/98 (ultimo ufficiale), nonché quelli degli anni precedenti, per valutare il trend, nonché le pre-iscrizioni per il 1998/99 e magari effettuando l’incrocio di tali dati con il numero degli alunni iscritti nelle ultime classi delle scuole di grado inferiore a quello esaminato. Per le superiori, ad esempio, valutando gli iscritti delle medie e delle ultime due classi delle elementari e tenendo conto altresì della prospettiva di innalzamento dell’obbligo scolastico da 14 a 16 anni, come indicato dal DDL presentato dal Governo; inoltre, deve essere considerata la “consistenza della popolazione scolastica residente nell’area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola”, cioè la popolazione scolastica complessiva,  comprendendo quindi anche gli iscritti alle scuole non statali, che entreranno a far parte del prossimo “sistema scolastico integrato” previsto dal DDL governativo in corso di esame al Senato. Tale applicazione consente anche di superare la “vexata questio” del computo dei frequentanti le scuole materne non statali, le quali pur non facenti parte dei circoli didattici di riferimento,  ma vigilate dai medesimi inducono utenti della scuola statale all’atto dell’uscita dalla materna e quindi sono da considerarsi per il mantenimento dell'istituzione.

LE POTENZIALITA' DEMOGRAFICHE. Ulteriore criterio è quello del gettito reale anagrafico-demografico per classi di età, riferite ai singoli gradi di scuola. Molto di più che non le iscrizioni attuali (condizionate dalla situazione di trattamento subito dalle singole scuole fino ad oggi in occasione delle riorganizzazioni e razionalizzazioni e, molte volte, dall’incertezza di prospettiva e di sussistenza stessa dell’istituzione), la consistenza dei potenziali utenti meglio rappresenta e configura l’effettivo bacino di utenza valutabile per calcolare la reale prospettiva di sviluppo e di stabilità di ogni istituzione scolastica, specialmente del grado secondario superiore.  Tale dato va incrociato con la consistenza teorica della popolazione residente richiesta per assicurare alla singola scuola un bacino di riferimento, anche nella prospettiva della riforma dei cicli e della secondaria, con presenza di più indirizzi all’interno del singolo istituto.
 
Cristiano Zironi


07/08/1998
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