Autonomia scolastica
Definitivo il regolamento:
comincia una nuova stagione scolastica
Portato a 500 il numero di alunni per gli istituti;
lo strumento dell'aggregazione verticale;
dovrà essere assicurata la partecipazione alle decisioni
Il consiglio dei ministri del 12 giugno ha approvato in via definitiva il decreto-regolamento sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche e sulla programmazione della rete sul territorio. Ora l'autonomia delle scuole, introdotta dalla legge 59, può partire concretamente.
L'autonomia è una grande rivoluzione, istituzionale e didattica, ma soprattutto di cultura e di costume. Per questo essa deve poggiare sul coinvolgimento di tutte le parti chiamate in causa (enti locali, strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, parti sociali, ma essenzialmente le componenti interne della scuola), in un ampio quadro di concertazione, parola magica che deve essere valorizzata anche in questo frangente, per far capire che è un processo che si mette in moto e che nessuno può venirne escluso o pensare di decidere a colpi di maggioranza. Anche per questo il testo finale del dimensionamento va nella direzione giusta ed ora deve essere tempestivamente applicato.
NUMERO. E' stato fissato in 500 il numero minimo degli studenti necessario perchè le scuole possano avere l'autonomia.
AGGREGAZIONE. All'art. 2 il 5° comma ora afferma che "sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale, o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale". Ciò non significa dare il via libera o spingere a privilegiare le verticalizzazioni selvagge, solo per comodità, ma al contrario confermare, ancora una volta, che l'obiettivo della autonomia istituzionale sta nella autonomia didattica e che la scelta affidata alle conferenze provinciali di organizzazione della rete deve essere fondata su ragioni anzitutto didattico-progettuali.
NUOVE AUTONOMIE. All'articolo 2 l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è "riconosciuta" alle istituzioni scolastiche che possiedono i requisiti. Ciò implica da un lato un giusto e formale riconoscimento delle scuole autonome come autentiche "autonomie sociali" e, dall'altro, la conferma che il dimensionamento, la formulazione degli ambiti, la dotazione dell'autonomia e della personalità giuridica sono appunto "riconosciute" alle scuole già esistenti e non comportano un processo verticistico di impostazione astratta della programmazione scolastica. Le scuole autonome divengono soggetti nuovi, nuove autonomie funzionali con pari dignità rispetto alle altre tradizionali autonomie che sono quelle territoriali e locali. E' questa la grande rivoluzione istituzionale e di quadro politico e culturale che l'applicazione odierna comporta.
PARTECIPAZIONE. La composizione della conferenza provinciale organizzativa, imperniata sulla provincia, sui comuni, sul provveditore e sul presidente del consiglio scolastico provinciale, è arricchita come dice l'articolo 3 "assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati". La disposizione deve essere letta come l'obbligo nel predisporre i lavori della Conferenza di "coinvolgere" e rendere attive tutte le componenti scolastiche : genitori, studenti, docenti, dirigenti e personale amministrativo. Ciò può avvenire sia nella regolamentazione dei lavori con la adozione delle "norme di funzionamento" della conferenza, sia nella istruttoria e formulazione del Piano Provinciale. Solo con il coinvolgimento pieno dei soggetti interessati la scommessa dell'autonomia potrà essere vinta.
Cristiano Zironi
| 07/08/1998 webmaster@euganeo.it |
il collegio senatoriale di Tino Bedin |