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Dalla proposta del ministro al testo di legge
La riforma dei concorsi universitari
L’equilibrio tra l’autonomia degli atenei
e l’uniformità dei criteri. La composizione delle commissioni.
Novità per il dottorato di ricerca

di Luca Borsi

La riforma dei concorsi universitari per diventare ricercatori, professori associati o professori ordinari è stata definitivamente approvata dal Senato (il 1° luglio 1998), divenendo legge 3 luglio 1998, n. 210. Questa legge segna la conclusione di un iter parlamentare assai travagliato, protrattosi per circa due anni (da quando il ministro Berlinguer presentò un suo disegno di legge, poi discusso congiuntamente ad altri sette disegni d'iniziativa parlamentare) e caratterizzatosi anche per la sensibile divaricazione tra le deliberazioni del Senato in prima lettura (che confermavano, pur con modifiche, le linee ispiratrici della proposta del governo) e il testo approvato dalla VII Commissione della Camera. E' tale testo che il Senato ha da ultimo confermato.
Nella legge non compare mai la parola "concorso" ed è invece impiegata "valutazione comparativa". Ciò è retaggio dell'esame in prima lettura presso il Senato, che era giunto alla previsione (poi abbandonata nel prosieguo dell'iter) di un reclutamento non consistente in un concorso propriamente detto, bensì articolantesi in una fase di abilitazione scientifica nazionale e in una fase di valutazione comparativa degli abilitati, presso la singola università.
La complessità della vicenda maggiormente risalta se si tiene conto che già nella scorsa XII legislatura il Senato era giunto all'approvazione di un disegno di legge, rimasto senza seguito per lo scioglimento delle Camere, e nella ancora precedente XI legislatura un comitato ristretto costituito dalla 7° Commissione del Senato aveva varato un proprio testo. La riforma dei concorsi universitari ha dunque impegnato il legislatore per ampia parte degli anni Novanta.
Punto focale del dibattito parlamentare è stata la ricerca di un equilibrio, di un bilanciamento tra momento autonomistico universitario e momento unitario "centrale". La soluzione pareva dovesse essere l'articolazione del reclutamento in una fase di abilitazione scientifica nazionale e in una fase di valutazione comparativa di ateneo, disciplinata quest'ultima con regolamento delle singole università. Tale prospettiva è stata tuttavia in ultimo dismessa, a favore di una diversa opzione, qui di seguito illustrata.

La nuova normativa
Niente più concorsi su sede nazionale, dunque. La nuova legge trasferisce alle università l'espletamento dei concorsi. Non è trasferita alle università la disciplina di tali procedure, se non per profili limitati (la copertura dei posti mediante trasferimento, la procedura per la mobilità nell'ambito della sede, i criteri di valutazione comparativa). Copertura dei posti mediante concorso e nomina in ruolo sono di contro disciplinate con regolamento governativo.
Ulteriore temperamento dell'autonomia universitaria è la prevalenza, nelle singole commissioni di valutazione, di membri esterni alla facoltà che bandisce il concorso.
In effetti, le disposizioni della legge investono principalmente i seguenti profili:
la composizione delle commissioni;
la valutazione e le prove;
la nomina in ruolo dei candidati idonei (o in alternativa, l'avvio di nuova procedura di valutazione comparativa).
Le nuove norme non si applicano ai concorsi già banditi e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

La composizione delle commissioni
Le commissioni per la valutazione comparativa hanno diversa composizione a seconda si tratti di concorso per ricercatore, di professore associato ovvero professore ordinario. Di esse, fa comunque parte un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando (e afferente al settore scientifico-disciplinare considerato ovvero, se necessario, a settori affini).
In sintesi le commissioni sono così composte:
cinque membri nei concorsi a professore ordinario di cui:
il già ricordato membro interno di ateneo, designato dalla facoltà;
quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo, eletti (dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori affini) (v. riquadro)
cinque membri nei concorsi a professore associato di cui,
il già ricordato membro interno di ateneo, designato dalla facoltà;
due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo, eletti dai professori ordinari;
due professori associati non in servizio presso l'ateneo, eletti dai professori associati.
tre membri per le prove per ricercatore di cui,
il già ricordato membro interno di ateneo, designato dalla facoltà;
un professore non in servizio presso l'ateneo (ordinario se è designato un associato, associato se è designato un ordinario), elettivo;
un ricercatore confermato non in servizio presso l'ateneo, elettivo.
Ogni concorso di ateneo importa dunque un'elezione - con la previsione di una preferenza unica - della commissione di valutazione (ad esclusione del membro interno di ateneo, designato dalla facoltà).
Tutti i componenti elettivi delle commissioni di concorso sono eletti dai docenti della corrispondente fascia, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, se necessario, a settori affini. I settori scientifico-disciplinari sono raggruppamenti di insegnamenti, individuati in base a criteri di affinità scientifica e didattica. Sono attualmente determinati con decreto ministeriale 23 giugno 1997 (in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997).
Non è esplicitato nella legge quando si debba ricorrere a settori affini e come questi siano prescelti. Secondo la previgente normativa, era il bando di concorso (su parere conforme del Consiglio Universitario Nazionale) a indicare, per il raggruppamento disciplinare in cui vi fosse un numero di professori inferiore a cinquanta, i gruppi di disciplina affini, i cui docenti partecipassero al solo elettorato attivo.
Con la designazione da parte della facoltà del membro interno e l'elezione degli altri componenti, si costituisce dunque la commissione.

Le prove e la valutazione
La commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
Quindi procede alla valutazione delle prove di concorso, che sono:
per ricercatore, due prove scritte e una prova orale (una delle prove scritte è sostituibile con una prova pratica);
per professore associato, una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici;
per professore ordinario, una prova didattica (sostenuta solo dai candidati non appartenenti alla fascia di professore associato).
Nelle valutazioni per posti di professore associato od ordinario, sono valutati anche l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca (anche all'estero). E' altresì valutata, ove sia richiesta una specifica competenza, l'attività in campo clinico.
Ciascun componente la commissione di valutazione deve esprimere, su ciascun candidato, giudizi motivati, da rendere pubblici.

Il regolamento governativo
Tempi e forme di pubblicità della valutazione sono disciplinati dal regolamento governativo
Il regolamento governativo disciplina diversi ulteriori aspetti di rilievo, quali:
i criteri generali preventivi e resi pubblici per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ;
il numero massimo di domande di partecipazione a valutazioni comparative in un periodo determinato, che il candidato possa presentare;
il divieto, per i professori eletti nelle commissioni di valutazione, di far parte di altre commissioni - per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per una procedura relativa al medesimo tipo di posti da coprire - per il periodo di un anno.

La nomina in ruolo
La valutazione si conclude con la proposta di un vincitore, se relativa a posti di ricercatore. Si conclude con la proposta di non più di due idonei, se relativa a posti di professore associato od ordinario.
Nel primo biennio di applicazione della legge, gli idonei possono essere tre.
Il consiglio di facoltà dell'università che ha richiesto il bando può (in caso di procedura relativa a posti di professore associato od ordinario):
nominare, comunque motivatamente (in riferimento a specifiche esigenze scientifiche o didattiche) uno dei due idonei;
non nominare alcuno di essi - a maggioranza qualificata, pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto – ed indire una nuova procedura di valutazione comparativa;
nominare in ruolo per chiamata un candidato risultato idoneo in una valutazione comparativa presso altra sede universitaria (per il medesimo settore scientifico-disciplinare).
Se l'università, nel termine di sessanta giorni (a decorrere dal decreto rettorale che verifica la regolarità formale degli atti della commissione), non proceda alla nomina o non attivi una nuova procedura di valutazione, non può più coprire quel posto per due anni, se non per trasferimento.
L'idoneo che non sia stato nominato, può essere, si è detto, chiamato da altra università (a condizione ch'egli non abbia rinunciato alla nomina presso la sede in cui si è svolta la valutazione comparativa, e che non siano trascorsi più di tre anni dalla dichiarazione di idoneità).

Dottorato di ricerca: nuovi spazi di autonomia delle università
La legge detta nuove disposizioni altresì in materia di dottorato di ricerca, innovando soprattutto là dove la precedente normativa prevedeva una determinazione annuale nazionale del numero dei posti e della relativa ripartizione tra le sedi.
Secondo la nuova disciplina, invece, con decreto ministeriale si determinano soltanto i requisiti di idoneità delle sedi e i criteri generali di una disciplina del dottorato, ch'è ora integralmente rimessa all'autonomia universitaria.
Sono infatti disciplinati con regolamento d'ateneo: l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, il programma degli studi, la durata, il contributo per l'accesso e per la frequenza, l'importo e le modalità di conferimento delle borse di studio.
Sono determinati con decreto rettorale: il numero dei laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato; il numero di dottorandi esonerati dalla contribuzione per motivi di merito e di disagio economico; l'ammontare e il numero delle borse di studio (comunque non inferiore alla metà degli ammessi alla frequenza del corso).
Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.
Alle borse di studio dei dottorandi di ricerca si applicano le disposizioni che le rendono esenti ai fini dell'imposizione sul reddito e che prevedono la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, con relativo riconoscimento a fini di carriera, pensionistici e previdenziali.
Le università possono stipulare convenzioni per il finanziamento degli oneri delle borse di studio o per l'attuazione dei corsi, con soggetti pubblici e privati, in possesso di determinati requisiti.
La valutabilità del titolo di dottorato nei concorsi pubblici, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio.

I concorsi come erano
I concorsi a professore ordinario e associato, prima della legge qui commentata, si svolgevano su base nazionale. Essi avrebbero dovuto essere banditi con periodicità biennale (secondo una norma non formalmente abrogata però priva di effettiva attuazione).
Le commissioni giudicatrici erano formate con sistema misto, elettivo e per sorteggio. Più in particolare:
reclutamento dei professori ordinari: la commissione era composta di cinque membri, integrata (qualora i candidati fossero stati più di sessanta e fino ad un massimo di nove commissari) da due componenti ogni venti candidati. Con l'elezione erano designati i docenti, tra i quali erano scelti, mediante sorteggio, i componenti della commissione;
reclutamento dei professori associati: la commissione era composta da cinque membri effettivi e cinque membri per eventuali surroghe (due professori associati e tre ordinari per ciascun insieme). Diversamente che per i concorsi a professore ordinario, il sorteggio precedeva l'elezione. Ossia si individuavano con il sorteggio i docenti titolari dell'elettorato passivo, tra i quali si procedeva all'elezione dei membri componenti la commissione.
Il reclutamento dei ricercatori avveniva invece, già prima della nuova legge, mediante concorsi decentrati presso le singole sedi universitarie. Le commissioni giudicatrici erano composte di tre membri: un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà; un ordinario e un associato, ciascuno estratto a sorte da una terna di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale.

a cura di Luca Borsi
Ufficio Studi del Senato


02/01/1999
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