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Il testo messo a punto dall’Ufficio legislativo del ministero
Pronto il regolamento per l’autonomia
delle istituzioni scolastiche

Il percorso del regolamento sull’autonomia scolastica è praticamente concluso. L’Ufficio legislativo del Ministero della Pubblica istruzione ha messo a punto lo "schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", che era destinato al Consiglio dei ministri del 9 ottobre. L’andamento della situazione parlamentare e politica non ha consentito in quella seduta l’esame dello schema da parte del governo. Mettiamo a disposizione dei lettori il testo dell'articolato, anche come strumento di discussione.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ADOTTATO
A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

RELAZIONE

1) Il quadro normativo di riferimento

L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel dettare le norme generali in materia di autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, al comma 2 affida ad un regolamento governativo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 la complessiva regolamentazione della materia, stabilendo al comma 13 che il regolamento provveda anche alla ricognizione delle disposizioni vigenti abrogate dalla data della sua entrata in vigore in quanto incompatibili con il nuovo assetto.
Lo schema allegato dà attuazione a tali disposizioni (commi 7, 8, 9, 10), per la parte relativa all’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, nonché per l'individuazione delle funzioni amministrative attribuite alle istituzioni scolastiche in relazione al nuovo assetto dei poteri in materia 'di ordinamenti degli studi e di organizzazione dei servizio di istruzione (commi 1 e 4).
Lo schema non affronta, invece, il problema dell’autonomia degli istituti superiori di istruzione artistica (Accademie, Conservatori e Istituti superiori per le industrie artistiche), che sarà disciplinato in altro apposito regolamento, in relazione all'esito dell’esame parlamentare della proposta di legge di riforma del settore, attualmente all'esame, in seconda lettura, della VII Commissione del Senato della Repubblica.
Lo schema non tratta neanche del riordino dei convitti ed educandati (comma 1) e degli istituti di cui al conuna 10 dell'articolo 21, per i quali, considerata la complessità della materia, e la necessità di approfondire tematiche specifiche, che non avrebbero trovato adeguata collocazione nel regolamento generale, si è preferito seguire la via dell'elaborazione di separati regolamenti, come consentito dal comma 2 dell'articolo 21.
Si ricorda ancora che le norme generali contenute nei conuni 3 e 5 dell'articolo 21 hanno già trovato attuazione nel regolamento adottato con Dpr 18 giugno 1998, n. 233 recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, nel quale sono stati disciplinati i requisiti dimensionali che le istituzioni scolastiche debbono possedere per avere personalità giuridica e autonomia, le procedure per giungere all'attribuzione della personalità giuridica e le modalità di assegnazione della dotazione finanziaria o rdinaria e perequativa da parte dello Stato.
Nella stesura dello schema si è tenuto ovviamente conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, coi quale sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi nel settore dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della stessa legge n. 59/97.

2) Il procedimento seguito per l'elaborazione dello schema

Lo schema allegato è il risultato di una lunga e complessa elaborazione, avviata nel mese di gennaio 1998 con la stesura di un primo testo, ad opera dell’Ufficio legislativo del Ministero, sulla base degli elementi conoscitivi raccolti con una prima sperimentazione dell'articolo 21 della legge. Quel primo schema è stato inviato alle scuole per una consultazione generale che si è conclusa il 30 giugno. Le singole scuole (nel numero di 8984, pari al 68% di quelle esistenti) hanno inviato uno o più documenti di commento ai Provveditorati agli studi, che, attraverso i Nuclei di supporto all’autonomia, hanno ordinato tutto il materiale (19.023 documenti) ed hanno trasmesso all'apposito gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero, le relazioni finali. Un campione di circa 550 documenti provenienti dalle scuole è stato peraltro esaminato direttamente dal gruppo centrale ed è servito come elemento di comparazione con la media delle osservazioni evidenziate nella relazioni dei Provveditori.
Il gruppo di lavoro del Ministero, con l'Ufficio legislativo, ha proceduto quindi ad una revisione del testo sottoposto alla valutazione delle scuole, accogliendo le osservazioni ed i suggerimenti che sono apparsi più fondati e più ripetuti. In particolare ha provveduto a chiarire le parti del testo - originariamente molto succinto - che sulla base della consultazione si sono dimostrate di più difficile comprensione, ha ulteriormente dettagliato i profili dell’autonomia didattica e organizzativa e ha inserito una prima disposizione relativa al significato ordinamentale dell'autonomia delle scuole, qualificandola come autonomia funzionale in relazione alle autonomie locali.
Il testo, così definito, è stato sottoposto ad ulteriori verifiche da parte di esperti, sindacati e organizzazioni professionali; su di esso è stato inoltre acquisito il parere facoltativo dei Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che si è espresso in modo pienamente favorevole, suggerendo l'introduzione di modifiche che in larga parte sono state adottate, con l'eccezione di quelle che potrebbero interferire col lavoro ormai avanzato della VII Commissione della Camera dei Deputati in materia di riordino degli organi collegiali interni della scuola.

3) I contenuti del provvedimento

Nel merito il provvedimento realizza quella profonda riforma del sistema scolastico che, già preannunciata dall'articolo 4 della legge n. 537 dei 1993, non poté trovare compimento per l'inutile decorso del termine della relativa delega legislativa.
Il tempo non è peraltro trascorso invano perché sia l'amministrazione scolastica, sia le singole scuole hanno nel frattempo approfondito i temi principali dell'autonomia, che sono ormai entrati a far parte della cultura di larga parte degli operatori scolastici. Tale fenomeno, che ha le sue radici nell'ampio dibattito che ha accompagnato l'approvazione dell'art. 4 della legge n. 537/93, ha trovato possibilità di tradursi in azioni concrete con la direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 sulle attività integrative e complementari -poi trasfusa nel Dpr 10 ottobre 1996, n. 567-, con i progetti di educazione alla salute e di contrasto alla dispersione scolastica e, più recentemente, con le sperimentazioni dei nuovi modelli organizzativi (moduli, settimana corta, unità di insegnamento ridotta rispetto all'unità oraria, interventi di recupero, etc.).
Si può quindi affermare che si sono posti validi presupposti perché le scuole possano cogliere in modo adeguato le novità organizzative. Più arduo sarà il cammino delle novità legate all'autonomia didattica e, in particolare, alla costruzione dei nuovi curricoli di studio. In tale prospettiva il provvedimento introduce talune limitate novità immediatamente applicabili, che prepareranno gradualmente le scuole ad esercitare pienamente l'autonomia al termine delle operazioni di dimensionarnento della rete scolastica (anno scolastico 2000-2001).

L'articolo 1 dello schema individua il significato dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, collocandola nel quadro istituzionale e ordinamentale in cui essa si esplica. Le istituzioni scolastiche, interagendo tra loro e con le comunità locali, sono pertanto il punto di sintesi tra la domanda formativa individuale e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. Come è avvenuto per la sanità, anche nel caso dell'istruzione la specificità della funzione emerge in tutta la sua autonomia come fenomeno distinto dall’ordinaria gestione del territorio e dalle finalità che vi presiedono che l'ordinamento affida agli enti territoriali. Questa linea è confermata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che agli articoli 135 e seguenti prevede competenze degli enti locali in materia di istruzione residuali rispetto a quelle attribuite all’autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 2 precisa l’ambito del regolamento e chiarisce che le disposizioni ivi contenute, con eccezione delle disposizioni transitorie, acquisteranno efficacia nel momento in cui, terminate le procedure di dimensionamento, sarà attribuita alle scuole personalità giuridica ed autonomia. Tale momento è individuato dall'articolo 21 della legge nel 31 dicembre del 2000. Si evidenzia che l'ultimo comma dell’articolo 2 è reso necessario dal fatto che la terminologia usuale differisce nei diversi ordini e gradi di scuole. Ad esempio, il termine "attività" è impiegato dall’attuale ordinamento solo per la scuola materna. Diventa quindi importante che i destinatari del regolamento comprendano che alcuni termini si riferiscono solo ai gradi dell’istruzione nei quali hanno significato.

L'articolo 3 prevede che le scuole elaborino un piano dell'offerta formativa, rappresentativo di tutte le scelte didattiche e organizzative, coerente con gli obiettivi generali dei diversi percorsi di studi. L'espressione "piano dell'offerta formativa", che è stata mutuata dal testo di riforma degli organi collegiali della scuola adottato come testo di riferimento dall’apposito Comitato ristretto della VII Commissione della Camera dei Deputati, non smentisce l'espressione "progetto di istituto", normalmente utilizzata dalle scuole e ripresa dal vigente contratto collettivo del personale della scuola, che sul punto è stato però annullato con sentenza del Tar dei Lazio passata in giudicato. Tale sentenza ha ritenuto infatti che l'obbligatorietà di uno strumento programmatorio generale e le modalità della sua adozione non potessero essere introdotte dalla disciplina contrattuale, ma avessero bisogno del supporto di una norma di rango primario o secondario. In proposito il comma 9 dell'articolo 21 si limita a dire sinteticamente che l'autonomia didattica "si sostanze nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione, tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto delle possibili opzioni metodologiche". E' sembrato opportuno individuare nel regolamento uno strumento unitario di programmazione, soprattutto al fine di garantire a tutte le componenti della scuola la possibilità di partecipare alla sua elaborazione e agli alunni e alle famiglie una preventiva e completa conoscenza dell'offerta formativa, intesa come sintesi della progettazione educativa, curricolare, extracurricolare e organizzativa, al fine di poter esercitare la libertà di scelta educativa, individuata dallo stesso comma come una delle finalità dell’autonomia didattica.

L'articolo 4 disciplina l’autonomia didattica, individuandone le finalità formative e con indicazioni circa gli ambiti in cui essa può liberamente esplicarsi. Sono qui ripresi alcuni temi del comma 8 dell'articolo 21 (superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe) che, in quanto attinenti all’organizzazione della didattica, è sembrato opportuno inserire nell'articolo dedicato all’autonomia didattica, anziché in quello dedicato all’autonomia organizzativa. Ciò in quanto non è sembrato tassativo il modo in cui sono state raggruppate dallo stesso articolo 21, sotto le due forme di autonomia scolastica, le varie possibili scelte delle istituzioni scolastiche.
I commi 4 e 5 disciplinano due livelli diversi di autonomia. Il comma 4 attiene a possibili scelte (l'indicazione è solo esemplificativa, ma riassume i più importanti elementi di novità della nuova didattica) che le istituzioni scolastiche possono fare nell'organizzazione della didattica: si tratta di scelte completamente libere nel "se" e nel "come". Il comma 5 individua invece attività libere solo nelle modalità di organizzazione e attuazione, ma obbligatorie in se stesse in quanto connesse con le finalità proprie dell’istruzione e con la trasparenza del processo formativo e pertanto irrinunciabili. I commi 6 e 7 affrontano l'annoso problema dei crediti e dei debiti "interni" al percorso scolastico, la cui soluzione affidano alle istituzioni scolastiche ponendo come punto di riferimento gli standard nazionali di apprendimento definiti a livello centrale. Il comma 7 rinvia al regolamento di attuazione della legge 24 giugno 1997, n. 196 il diverso problema del riconoscimento reciproco di crediti tra diversi sistemi formativi.

L'articolo 5 tratta dell'autonomia organizzativa ribadendo la libertà delle scelte organizzative, purché coerenti con gli obiettivi generali. Il comma 2 rinvia alla competenza delle Regioni in materia di calendario scolastico la determinazione degli ambiti di autonomia delle istituzioni scolastiche; il comma 3 liberalizza l'articolazione oraria delle singole discipline e attività, non più legate ad una programmazione settimanale, ribadendo peraltro l'obbligo dello svolgimento delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e del rispetto del monte ore annuale, pluriennale e di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

L'articolo 6 disciplina, in modo molto generale, l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, prevedendo anche la possibilità che questa conduca all'attivazione di iniziative di innovazione di ordinamenti. L'articolo si pone in stretto collegamento col successivo articolo 11, nell'illustrazione del quale sarà ripreso l'argomento della sperimentazione metodologica e di ordinamento.

L'articolo 7 tratta delle reti di scuole (l'equivalente dei "reseaux" francesi e delle reti europee), dando una disciplina a modelli organizzativi già largamente diffusi e sperimentati che però, nel corso del tempo, si sono scontrati con difficoltà di ordine burocratico e contabile, specie per quanto riguarda la gestione delle risorse. Altrettanto deve dirsi della istituzione di consorzi o della partecipazione a consorzi già esistenti, che ha dato origine, nel passato, a numerose obiezioni da parte dei revisori degli istituti già dotati di personalità giuridica. Si tratta di esperienze che hanno dato buoni risultati in termini organizzativi e di oculata gestione delle risorse e che, pertanto, si è ritenuto di dover valorizzare anche a partire da quanto previsto dai commi 8 e 10 dell’articolo 21 ("l'autonomia organizzativa è finalizzata... alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse..."; "essa si esplica liberamente... secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane. finanziarie, tecnologiche..."; "le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate..."). In realtà, essendo le scuole autonome "pubbliche amministrazioni" a tutti gli effetti, ci si sarebbe potuti limitare ad un rinvio all'articolo 15 della legge n. 241/90, ma le caratteristiche del mondo dell'istruzione rendono spesso necessario precisare i limiti di applicabilità di taluni istituti generali, visti con sospetto in relazione ai compiti e alle finalità non commerciali degli istituti.
Il comma 5 dell'articolo 7 prevede tra l'altro la possibilità di istituire, nell'ambito delle reti di scuole, laboratori finalizzati alla ricerca, alla documentazione e alla formazione dei personale scolastico. Anche in questo caso di tratta di esperienze già collaudate con le cosiddette scuole "polo" che altro non costituiscono se non il punto di emersione di reti informali, ma di fatto già operanti sul territorio.

Il tema centrale del regolamento è sviluppato nel capo III, che reca la disciplina della definizione dei curricoli.
L'articolo 21 della legge 59/97 al comma 9 ha introdotto la grande novità di riservare al livello centrale solo la determinazione delle discipline ed attività fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi, con il relativo orario, e la determinazione dell'orario annuale complessivo di ciascun curricolo. La conseguenza ovvia di tale prescrizione è che gli spazi orari previsti da ciascun curricolo non destinati a materie fondamentali possono essere occupati da insegnamenti aggiuntivi, facoltativi o opzionali scelti dalle singole scuole.
Trova così completamente, nel nuovo ordinamento degli studi, la premessa già posta dalla legge sul nuovo esame di Stato, conclusivo del ciclo secondario superiore, che affida alle Commissioni di esame, sulla base di un documento nel quale il consiglio di classe attesta l'attività didattica svolta nell'anno, l'elaborazione della terza prova scritta multidisciplinare.
La nuova impostazione consente di coniugare appieno le esigenze di omogeneità nazionale dei livelli di istruzione con le esigenze locali, legate a una tale quantità di fattori da non poter essere tutte valutate dal centro. Ci si riferisce alle particolari vocazioni culturali, artistiche, artigianali, produttive e turistiche delle diverse zone dei paese, ma anche alle condizioni obiettive dei diversi territori montani e marittimi, all'esistenza di problemi di sottosviluppo, di criminalità endemica, di sovraffollamento urbano, di immigrazione, di mancanza di servizi ricreativi. Solo le singole istituzioni scolastiche sono in grado di valutare le condizioni reali di vita dei propri alunni e di leggerne i bisogni. Rispetto a questi esse non possono restare indifferenti, ma devono farsene carico con la programmazione di specifici interventi educativi e con l'adozione di scelte curricolari coerenti.

L'articolo 8 traccia a grandi linee la suddivisione delle competenze materia di costruzione dei curricoli affidando all'Amministrazione centrale la definizione, per ogni tipo e indirizzo di studi, degli obiettivi generali e specifici, degli orari annuali complessivi dei curricoli, delle discipline e delle attività che costituiscono la quota nazionale, dei limiti interni di flessibilità tra le discipline stesse, degli standard di qualità dei servizio.
Spetterà alle istituzioni scolastiche, una volta esercitate tutte le scelte consentite rispetto alla quota nazionale dei curricoli (ad esempio la scelta tra diverse lingue nei licei linguistici), definire la quota residua, fino a completamento dell'orario obbligatorio annuale.
A titolo meramente esemplificativo si prenda un liceo classico, per il quale a livello nazionale sia stabilito un orario obbligatorio annuale complessivo che, ripartito settimanalmente comporti un curricolo obbligatorio di 30 ore. Di queste, una parte sarà costituita dalla quota di discipline e attività stabilite come obbligatorie a livello nazionale (le discipline e attività fondamentali di cui all'articolo 21) e una parte dalla quota di discipline e attività scelte dalle istituzioni scolastiche (le discipline aggiuntive e opzionali di cui all'articolo 21). Nel testo non si riprendono le distinzioni lessicali (fondamentali, aggiuntive, opzionali, facoltative) elencate nell'articolo 21 perché dalla consultazione fatta con le scuole si è verificato che l'eccessiva ricchezza di particolari rendeva il testo di difficile comprensione e suscitava non poche ansie. D'altra parte, tali distinzioni esistono di fatto, onde se tra le discipline stabilite a livello nazionale sarà data possibilità di scelta (riprendendo l'esempio delle lingue: tre lingue su sei in ogni liceo linguistico), ovviamente tali discipline saranno fondamentali, ma al tempo stesso opzionali. Altrettanto si deve dire per le discipline scelte dalle istituzioni scolastiche, che potranno anche diversificarsi da un corso (sezione) all'altro o essere offerte agli studenti come opzionali (o l'una o l'altra). Le materie facoltative, ovvero quelle che le istituzioni scolastiche potranno offrire in aggiunta al curricolo obbligatorio, nell'ambito delle possibilità di ampliamento dell'offerta formativa che ciascuna avrà in relazione al proprio budget e alle disponibilità di personale qualificato sono disciplinate all'articolo 9, comma 2.
Una sperimentazione di questo modello, in corso in oltre 150 scuole superiori, sta dando ottimi risultati e sta dimostrando che le istituzioni scolastiche tendono a scegliere materie che completano il curricolo nazionale approfondendolo e arricchendolo.
Si deve anche sottolineare che l'articolo 8 al comma 5 prevede la possibilità che la singola istituzione scolastica definisca il proprio curricolo attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e consente di personalizzare il curricolo in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali. Ciò permette di definire l'annoso problema del riconoscimento degli anni di studio all'estero nell'ambito di progetti europei o internazionali, fino ad oggi accettato dalle scuole con molte difficoltà anche in relazione alla rigidità dell'attuale impianto curricolare.

L'articolo 9 tratta dell'ampliamento dell'offerta formativa e in particolare dell'educazione permanente (adulti), stabilendo taluni principi che consentiranno di reimmettere nel circuito dell'istruzione molte persone che ne sono prematuramente uscite. Si tratta di disposizioni molto attese anche in relazione alle esigenze di riqualificazione e riconversione provenienti dal mondo dei lavoro.

L'articolo 10 riguarda il problema della valutazione dei livelli di apprendimento, già affrontato negli altri paesi europei con l'istituzione di apposite agenzie più o meno autonome rispetto all'amministrazione dell'istruzione. La via prescelta è per ora quella di affidare al Centro Europeo dell'Educazione, con sede in Frascati, il compito di elaborare i metodi per la realizzazione di rilevazioni periodiche al fine di verificare lo stato complessivo del sistema. Si tratta di un primo passo verso l'istituzione di una Agenzia nazionale per la valutazione del servizio di istruzione, autonoma rispetto all'Amministrazione centrale e dotata di alte professionalità scientifiche, attraverso la quale sia possibile verificare la rispondenza dell'intero sistema agli obiettivi prefissati ed apportare i necessari interventi correttivi.
Il comma 4 dell'articolo 10 prevede l'adozione per tutti i gradi di scuola, di nuovi modelli di certificazione conformi a quelli richiesti dalle più recenti direttive europee. In proposito si ricorda peraltro che fin dal presente anno scolastico dovranno essere adottati nuovi modelli di certificazione per il diploma finale della scuola secondaria superiore, in attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, che ne ha riformato l'esame conclusivo.

L'articolo 11 disciplina le iniziative finalizzate all'innovazione, attribuendo al Ministero della pubblica istruzione la facoltà di promuovere o riconoscere iniziative volte ad esplorare possibili innovazioni degli ordinamenti degli studi. In proposito si deve evidenziare che coi presente regolamento si chiude definitivamente l'epoca della sperimentazione cosi come era disciplinata dal Dpr 31 maggio 1974, n. 419, le cui disposizioni sono state trasfuse negli articoli 276 e seguenti dei testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione metodologica e didattica (articolo 277) viene infatti completamente assorbita dall'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, all'interno della quale la ricerca dell'innovazione diventa profilo irrinunciabile e strettamente connesso con l'agire quotidiano. La sperimentazione ordinamentale (articolo 278), a fronte del potere delle scuole di determinare liberamente una parte del curricolo, perde poi molto dei suo rilievo.
Residua peraltro ancora una necessità di verifica sul campo di innovazioni che coinvolgano il complessivo assetto curricolare definito dal centro. Per queste si è ritenuto di dovere prevedere la possibilità da parte del centro di promuovere o riconoscere iniziative tese all'innovazione, prevedendo che possano essere elaborate e attuate anche nel quadro di intese generali e patti territoriali. In tal modo si apre la via anche a proposte provenienti, oltre che dal mondo della scuola, da quello delle Regioni e degli enti locali.

Il Capo IV contiene alcune disposizioni transitorie.

L'art. 12 garantisce, fino alla definitiva applicazione della nuova normativa, la prosecuzione della sperimentazione nazionale attualmente in atto ed autorizza le scuole a realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi entro il 15% del relativo monte orario annuale. Esso inoltre introduce alcune garanzie per la salvaguardia dell'orario settimanale nella scuola elementare.

L'articolo 13 autorizza le scuole, a partire dagli attuali programmi, a riorganizzare i percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze. Il che vuol dire, sostanzialmente, consentire alle scuole un'applicazione più flessibile degli attuali programmi in funzione della identificazione degli obiettivi di apprendimento sottesi ai programmi stessi.

Il Titolo II tratta delle funzioni amministrative e della gestione dei servizio di istruzione.

L'articolo 14 elenca le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, rinviando, per quanto attiene all'amministrazione e gestione del bilancio e dei beni, all'apposito regolamento di contabilità che dovrà essere adottato a norma dell'articolo 21, commi 1 e 14, della legge n. 59/97.

L'articolo 15 elenca le competenze che, per la loro natura, non possono essere attribuite alle singole scuole e che restano di competenza dell'amministrazione.

L'articolo 16, che è stato inserito in seguito a richieste pressanti provenienti dalla consultazione, riassume le competenze basilari di tutti i protagonisti della vita della scuola.

Il Titolo III contiene solo un articolo relativo alle abrogazioni, la cui ricognizione è affidata dall'articolo 21 della legge n. 59/97, ai regolamenti attuativi. L'elenco non è esaustivo, per le ragioni meglio esplicitate al n. 4

4) Impatto normativo conseguente alla nuova regolamentazione

Il regolamento in oggetto, in quanto adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,' determina, con la sua entrata in vigore, l'abrogazione delle norme di legge vigenti che siano in contrasto con le sue prescrizioni.
Trattandosi di un regolamento che coinvolge tutto l'assetto dell'organizzazione e della didattica, l'impatto normativo è molto penetrante e il regolamento travolge numerose disposizioni di legge.
Risultano abrogate tutte le disposizioni in vigore che limitano l'autonomia organizzativa, quelle che impongono lo studio di determinate discipline (es: programmi della scuola media), quelle che disegnano modelli organizzativi rigidi (es: moduli nella scuola elementare).
Non si è ritenuto, invece di abrogare nessuna delle disposizioni relative ai poteri e ai compiti degli organi collegiali interni della scuola, sia perché il regolamento in oggetto, a termini dell'articolo 21, non appare la sede più idonea, sia in considerazione dell'avanzato iter della riforma di tali organi, attualmente all'esame della VII Commissione della Camera dei Deputati, che dovrebbe presumibilmente essere approvata in prima lettura entro la fine del corrente anno e in via definitiva molto prima della data dell'inizio di efficacia del presente regolamento.
E' peraltro impossibile riuscire ad elencare compiutamente tutte le disposizioni abrogate, perché in realtà non è stata mai realizzata la ricognizione delle norme ancora vigenti tra tutte quelle contenute nelle oltre mille leggi che nel tempo sono intervenute nel settore dell'istruzione.
Il Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 all'articolo 676 stabilisce testualmente: "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate".

Potrebbero pertanto essere sopravvissute disposizioni di legge in contrasto con le norme generali di cui all'articolo 21 della legge n. 59/97; è però impossibile individuarle se non si compie un'approfondita ricognizione di tutta la legislazione sull'istruzione, a partire dalla fine dei secolo scorso. impresa che richiederebbe un lavoro di almeno due anni.
Nello schema si è pertanto scelto di indicare solo le disposizioni del testo unico sicuramente abrogate dalla nuova normativa in quanto contrastanti con i principi innovatori da essa introdotti, lasciando all'interprete, attraverso una formula generale, la soluzione degli altri casi.
Non essendo la delega regolamentare soggetta a termini perentori, nel caso in cui in avvenire si dovessero riscontrare precisi casi di incompatibilità di norme preesistenti, la stessa delega potrebbe essere utilizzata per introdurre nel regolamento le ulteriori abrogazioni discendenti dall'articolo 21, comma 13. Se tale ipotesi fosse ritenuta percorribile l'ultima disposizione potrebbe essere riformulata in tal senso. Sulla questione, stante la sua delicatezza, è importante acquisire le indicazioni del Consiglio di Stato.
In proposito si ricorda anche che l'articolo 21 della legge 59/97 al comma 13 contiene una delega al Governo ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla entrata in vigore dei regolamenti attuativi, le norme del testo unico, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche. Si potrebbe ipotizzare, pertanto, di provvedere alla ricognizione delle ulteriori abrogazioni in quella sede, mediante modifica dei succitato articolo 676.
Il regolamento incide anche sulla normativa secondaria facendo automaticamente venire meno tutte le ordinanze, istruzioni e circolari che nel tempo hanno dato attuazione alle norme abrogate.
Infine occorre ricordare che il regolamento, dettando nuove regole per l'organizzazione della didattica, ha dei riflessi sull'organizzazione dei lavoro ed impone una contraffazione collettiva che renda possibile la realizzazione dei nuovi istituti.

5) Effetti finanziari

Si può affermare che la riforma in se stessa non introduce nuovi elementi di spesa, ma riorganizza l'uso delle risorse esistenti, razionalizzandolo e finalizzandolo.

 

AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

TITOLO 1
Le Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia

CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO

Art. 1
(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche sono autonomie funzionali alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono tra loro e con le comunità locali, promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali dei sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia dei processo di insegnamento e di apprendimento.

Art.2
(Oggetto)

Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse riferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
"2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche alle quali è riconosciuta autonomia ed è attribuita personalità giuridica a norma dell'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, a decorrere dalla data di completamento dell'adozione dei relativi provvedimenti a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute adeguano il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

CAPO II
L'AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA,
DI RICERCA9 SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Art. 3
(Piano dell'offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio. Esso riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 3 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 4
(Autonomia didattica)

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità attraverso la promozione delle potenzialità di ciascuno e l'adozione di tutte le iniziative utili al raggiungimento dei successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fíne le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale o di ciclo di ciascuna disciplina attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in ambiti e aree disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionale.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano inoltre la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni, sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'apprendimento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione è concertato a norma dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando d valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art. 5
(Autonomia organizzativa)

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione ed il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e fra i diversi sistemi formativi.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche attivano collegamenti reciproci, nonché con d Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati.

Art. 7
(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di finalità condivise. Agli accordi di rete possono partecipare le istituzioni scolastiche dotate di riconoscimento legale, con esclusione di quanto previsto al comma 3.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo di cui al comma 1, che individua la durata, le competenze e i poteri dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni, è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) a ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure da definire a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio dei personale scolastico.
6. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionari di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 5.
7. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
8. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento. di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole. dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
9. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti coi Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

CAPO III
IL CURRICOLO N ELL'AUTONOMU

Art. 8
(Definizione dei curricoli)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali dei processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale e di ciclo;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale dei curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità dei servizio;
g) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, fondazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
3. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione dei curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
4. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale.
5. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle attese espresse dalle famiglie, dalle comunità locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
6. Il curricolo della singola istituzione scolastica può essere definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può essere personalizzato in relazione ad azioni,. progetti o accordi internazionali.
7. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione dei corso di studi prescelto.

Art. 9
(Ampliamento dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa, consistenti in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che le istituzioni scolastiche programmano anche sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, per la realizzazione di percorsi formativi integrati.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art. 10
(Verifiche e modelli di certificazione)

1. Per la verifica dei raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità dei servizio il Ministero fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art. 11
(Iniziative finalizzate all'innovazione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovativi delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli o modificati quelli esistenti.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati, a norma dell'articolo 21, comma 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

CAPO IV
LA DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 12
(Sperimentazione dell'autonomia)

1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 13
(Ricerca metodologica)

1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2.Il Ministero della pubblica istruzione favorisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze.

TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione dei servizio di istruzione

CAPO I
ATTRIBUZIONE9 RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dalla data di completamento del dimensionamento e di attribuzione della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo dell’Amministrazione della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione culturale e professionale dei relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 41, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. Tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche sono definitivi, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti. Chiunque abbia interesse può propone reclamo all’organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni.

Art. 15
(Competenze escluse)

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
e) autorizzazioni per comandi e collocamenti fuori ruolo;
f) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16
(Coordinamento delle competenze)

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione dei processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

TITOLO III
Disposizioni finali

CAPO I
ABROGAZIONI

Art. 17
(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)

1. Ai sensi dell'articolo 2 1, comma 13 della legge 1 5 marzo 1997, n. 59 sono abrogate le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle del medesimo articolo 21 e del presente regolamento, o comunque con l'esercizio dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche:
articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26, commi 1, 3 e 4; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3,4 5, 6 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4, 5; articolo 104, commi 2, 3, 4 e 5; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articolo 123; articoli 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2 e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167, 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


12/10/1998
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Tino Bedin