i-s04
Il testo messo a punto
dallUfficio legislativo del ministero
Pronto il
regolamento per lautonomia
delle istituzioni scolastiche
Il percorso del regolamento sullautonomia scolastica è praticamente concluso. LUfficio legislativo del Ministero della Pubblica istruzione ha messo a punto lo "schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", che era destinato al Consiglio dei ministri del 9 ottobre. Landamento della situazione parlamentare e politica non ha consentito in quella seduta lesame dello schema da parte del governo. Mettiamo a disposizione dei lettori il testo dell'articolato, anche come strumento di discussione.
SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ADOTTATO
A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.
RELAZIONE
1) Il quadro normativo di riferimento
L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel dettare le norme generali in materia di
autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca e
sviluppo delle istituzioni scolastiche, al comma 2 affida ad un
regolamento governativo, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 la complessiva
regolamentazione della materia, stabilendo al comma 13 che il
regolamento provveda anche alla ricognizione delle disposizioni
vigenti abrogate dalla data della sua entrata in vigore in quanto
incompatibili con il nuovo assetto.
Lo schema allegato dà attuazione a tali disposizioni (commi 7,
8, 9, 10), per la parte relativa allautonomia didattica,
organizzativa, di ricerca e sviluppo, nonché per
l'individuazione delle funzioni amministrative attribuite alle
istituzioni scolastiche in relazione al nuovo assetto dei poteri
in materia 'di ordinamenti degli studi e di organizzazione dei
servizio di istruzione (commi 1 e 4).
Lo schema non affronta, invece, il problema dellautonomia
degli istituti superiori di istruzione artistica (Accademie,
Conservatori e Istituti superiori per le industrie artistiche),
che sarà disciplinato in altro apposito regolamento, in
relazione all'esito dellesame parlamentare della proposta
di legge di riforma del settore, attualmente all'esame, in
seconda lettura, della VII Commissione del Senato della
Repubblica.
Lo schema non tratta neanche del riordino dei convitti ed
educandati (comma 1) e degli istituti di cui al conuna 10
dell'articolo 21, per i quali, considerata la complessità della
materia, e la necessità di approfondire tematiche specifiche,
che non avrebbero trovato adeguata collocazione nel regolamento
generale, si è preferito seguire la via dell'elaborazione di
separati regolamenti, come consentito dal comma 2 dell'articolo
21.
Si ricorda ancora che le norme generali contenute nei conuni 3 e
5 dell'articolo 21 hanno già trovato attuazione nel regolamento
adottato con Dpr 18 giugno 1998, n. 233 recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la
determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti,
nel quale sono stati disciplinati i requisiti dimensionali che le
istituzioni scolastiche debbono possedere per avere personalità
giuridica e autonomia, le procedure per giungere all'attribuzione
della personalità giuridica e le modalità di assegnazione della
dotazione finanziaria o rdinaria e perequativa da parte dello
Stato.
Nella stesura dello schema si è tenuto ovviamente conto delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, coi quale sono stati conferiti alle regioni e agli enti
locali funzioni e compiti amministrativi nel settore
dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della stessa legge n.
59/97.
2) Il procedimento seguito per l'elaborazione dello schema
Lo schema allegato è il risultato di
una lunga e complessa elaborazione, avviata nel mese di gennaio
1998 con la stesura di un primo testo, ad opera dellUfficio
legislativo del Ministero, sulla base degli elementi conoscitivi
raccolti con una prima sperimentazione dell'articolo 21 della
legge. Quel primo schema è stato inviato alle scuole per una
consultazione generale che si è conclusa il 30 giugno. Le
singole scuole (nel numero di 8984, pari al 68% di quelle
esistenti) hanno inviato uno o più documenti di commento ai
Provveditorati agli studi, che, attraverso i Nuclei di supporto
allautonomia, hanno ordinato tutto il materiale (19.023
documenti) ed hanno trasmesso all'apposito gruppo di lavoro,
costituito presso il Ministero, le relazioni finali. Un campione
di circa 550 documenti provenienti dalle scuole è stato peraltro
esaminato direttamente dal gruppo centrale ed è servito come
elemento di comparazione con la media delle osservazioni
evidenziate nella relazioni dei Provveditori.
Il gruppo di lavoro del Ministero, con l'Ufficio legislativo, ha
proceduto quindi ad una revisione del testo sottoposto alla
valutazione delle scuole, accogliendo le osservazioni ed i
suggerimenti che sono apparsi più fondati e più ripetuti. In
particolare ha provveduto a chiarire le parti del testo -
originariamente molto succinto - che sulla base della
consultazione si sono dimostrate di più difficile comprensione,
ha ulteriormente dettagliato i profili dellautonomia
didattica e organizzativa e ha inserito una prima disposizione
relativa al significato ordinamentale dell'autonomia delle
scuole, qualificandola come autonomia funzionale in relazione
alle autonomie locali.
Il testo, così definito, è stato sottoposto ad ulteriori
verifiche da parte di esperti, sindacati e organizzazioni
professionali; su di esso è stato inoltre acquisito il parere
facoltativo dei Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
che si è espresso in modo pienamente favorevole, suggerendo
l'introduzione di modifiche che in larga parte sono state
adottate, con l'eccezione di quelle che potrebbero interferire
col lavoro ormai avanzato della VII Commissione della Camera dei
Deputati in materia di riordino degli organi collegiali interni
della scuola.
3) I contenuti del provvedimento
Nel merito il provvedimento realizza
quella profonda riforma del sistema scolastico che, già
preannunciata dall'articolo 4 della legge n. 537 dei 1993, non
poté trovare compimento per l'inutile decorso del termine della
relativa delega legislativa.
Il tempo non è peraltro trascorso invano perché sia
l'amministrazione scolastica, sia le singole scuole hanno nel
frattempo approfondito i temi principali dell'autonomia, che sono
ormai entrati a far parte della cultura di larga parte degli
operatori scolastici. Tale fenomeno, che ha le sue radici
nell'ampio dibattito che ha accompagnato l'approvazione dell'art.
4 della legge n. 537/93, ha trovato possibilità di tradursi in
azioni concrete con la direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 sulle
attività integrative e complementari -poi trasfusa nel Dpr 10
ottobre 1996, n. 567-, con i progetti di educazione alla salute e
di contrasto alla dispersione scolastica e, più recentemente,
con le sperimentazioni dei nuovi modelli organizzativi (moduli,
settimana corta, unità di insegnamento ridotta rispetto
all'unità oraria, interventi di recupero, etc.).
Si può quindi affermare che si sono posti validi presupposti
perché le scuole possano cogliere in modo adeguato le novità
organizzative. Più arduo sarà il cammino delle novità legate
all'autonomia didattica e, in particolare, alla costruzione dei
nuovi curricoli di studio. In tale prospettiva il provvedimento
introduce talune limitate novità immediatamente applicabili, che
prepareranno gradualmente le scuole ad esercitare pienamente
l'autonomia al termine delle operazioni di dimensionarnento della
rete scolastica (anno scolastico 2000-2001).
L'articolo 1 dello schema individua il significato dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, collocandola nel quadro istituzionale e ordinamentale in cui essa si esplica. Le istituzioni scolastiche, interagendo tra loro e con le comunità locali, sono pertanto il punto di sintesi tra la domanda formativa individuale e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. Come è avvenuto per la sanità, anche nel caso dell'istruzione la specificità della funzione emerge in tutta la sua autonomia come fenomeno distinto dallordinaria gestione del territorio e dalle finalità che vi presiedono che l'ordinamento affida agli enti territoriali. Questa linea è confermata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che agli articoli 135 e seguenti prevede competenze degli enti locali in materia di istruzione residuali rispetto a quelle attribuite allautonomia delle istituzioni scolastiche.
L'articolo 2 precisa lambito del regolamento e chiarisce che le disposizioni ivi contenute, con eccezione delle disposizioni transitorie, acquisteranno efficacia nel momento in cui, terminate le procedure di dimensionamento, sarà attribuita alle scuole personalità giuridica ed autonomia. Tale momento è individuato dall'articolo 21 della legge nel 31 dicembre del 2000. Si evidenzia che l'ultimo comma dellarticolo 2 è reso necessario dal fatto che la terminologia usuale differisce nei diversi ordini e gradi di scuole. Ad esempio, il termine "attività" è impiegato dallattuale ordinamento solo per la scuola materna. Diventa quindi importante che i destinatari del regolamento comprendano che alcuni termini si riferiscono solo ai gradi dellistruzione nei quali hanno significato.
L'articolo 3 prevede che le scuole elaborino un piano dell'offerta formativa, rappresentativo di tutte le scelte didattiche e organizzative, coerente con gli obiettivi generali dei diversi percorsi di studi. L'espressione "piano dell'offerta formativa", che è stata mutuata dal testo di riforma degli organi collegiali della scuola adottato come testo di riferimento dallapposito Comitato ristretto della VII Commissione della Camera dei Deputati, non smentisce l'espressione "progetto di istituto", normalmente utilizzata dalle scuole e ripresa dal vigente contratto collettivo del personale della scuola, che sul punto è stato però annullato con sentenza del Tar dei Lazio passata in giudicato. Tale sentenza ha ritenuto infatti che l'obbligatorietà di uno strumento programmatorio generale e le modalità della sua adozione non potessero essere introdotte dalla disciplina contrattuale, ma avessero bisogno del supporto di una norma di rango primario o secondario. In proposito il comma 9 dell'articolo 21 si limita a dire sinteticamente che l'autonomia didattica "si sostanze nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione, tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto delle possibili opzioni metodologiche". E' sembrato opportuno individuare nel regolamento uno strumento unitario di programmazione, soprattutto al fine di garantire a tutte le componenti della scuola la possibilità di partecipare alla sua elaborazione e agli alunni e alle famiglie una preventiva e completa conoscenza dell'offerta formativa, intesa come sintesi della progettazione educativa, curricolare, extracurricolare e organizzativa, al fine di poter esercitare la libertà di scelta educativa, individuata dallo stesso comma come una delle finalità dellautonomia didattica.
L'articolo 4 disciplina
lautonomia didattica, individuandone le finalità formative
e con indicazioni circa gli ambiti in cui essa può liberamente
esplicarsi. Sono qui ripresi alcuni temi del comma 8
dell'articolo 21 (superamento dei vincoli in materia di unità
oraria della lezione, dellunitarietà del gruppo classe)
che, in quanto attinenti allorganizzazione della didattica,
è sembrato opportuno inserire nell'articolo dedicato
allautonomia didattica, anziché in quello dedicato
allautonomia organizzativa. Ciò in quanto non è sembrato
tassativo il modo in cui sono state raggruppate dallo stesso
articolo 21, sotto le due forme di autonomia scolastica, le varie
possibili scelte delle istituzioni scolastiche.
I commi 4 e 5 disciplinano due livelli diversi di autonomia. Il
comma 4 attiene a possibili scelte (l'indicazione è solo
esemplificativa, ma riassume i più importanti elementi di
novità della nuova didattica) che le istituzioni scolastiche
possono fare nell'organizzazione della didattica: si tratta di
scelte completamente libere nel "se" e nel
"come". Il comma 5 individua invece attività libere
solo nelle modalità di organizzazione e attuazione, ma
obbligatorie in se stesse in quanto connesse con le finalità
proprie dellistruzione e con la trasparenza del processo
formativo e pertanto irrinunciabili. I commi 6 e 7 affrontano
l'annoso problema dei crediti e dei debiti "interni" al
percorso scolastico, la cui soluzione affidano alle istituzioni
scolastiche ponendo come punto di riferimento gli standard
nazionali di apprendimento definiti a livello centrale. Il comma
7 rinvia al regolamento di attuazione della legge 24 giugno 1997,
n. 196 il diverso problema del riconoscimento reciproco di
crediti tra diversi sistemi formativi.
L'articolo 5 tratta dell'autonomia organizzativa ribadendo la libertà delle scelte organizzative, purché coerenti con gli obiettivi generali. Il comma 2 rinvia alla competenza delle Regioni in materia di calendario scolastico la determinazione degli ambiti di autonomia delle istituzioni scolastiche; il comma 3 liberalizza l'articolazione oraria delle singole discipline e attività, non più legate ad una programmazione settimanale, ribadendo peraltro l'obbligo dello svolgimento delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e del rispetto del monte ore annuale, pluriennale e di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
L'articolo 6 disciplina, in modo molto generale, l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, prevedendo anche la possibilità che questa conduca all'attivazione di iniziative di innovazione di ordinamenti. L'articolo si pone in stretto collegamento col successivo articolo 11, nell'illustrazione del quale sarà ripreso l'argomento della sperimentazione metodologica e di ordinamento.
L'articolo 7 tratta delle reti di
scuole (l'equivalente dei "reseaux" francesi e delle
reti europee), dando una disciplina a modelli organizzativi già
largamente diffusi e sperimentati che però, nel corso del tempo,
si sono scontrati con difficoltà di ordine burocratico e
contabile, specie per quanto riguarda la gestione delle risorse.
Altrettanto deve dirsi della istituzione di consorzi o della
partecipazione a consorzi già esistenti, che ha dato origine,
nel passato, a numerose obiezioni da parte dei revisori degli
istituti già dotati di personalità giuridica. Si tratta di
esperienze che hanno dato buoni risultati in termini
organizzativi e di oculata gestione delle risorse e che,
pertanto, si è ritenuto di dover valorizzare anche a partire da
quanto previsto dai commi 8 e 10 dellarticolo 21
("l'autonomia organizzativa è finalizzata... alla
integrazione e al miglior utilizzo delle risorse...";
"essa si esplica liberamente... secondo finalità di
ottimizzazione delle risorse umane. finanziarie,
tecnologiche..."; "le istituzioni scolastiche
realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate...").
In realtà, essendo le scuole autonome "pubbliche
amministrazioni" a tutti gli effetti, ci si sarebbe potuti
limitare ad un rinvio all'articolo 15 della legge n. 241/90, ma
le caratteristiche del mondo dell'istruzione rendono spesso
necessario precisare i limiti di applicabilità di taluni
istituti generali, visti con sospetto in relazione ai compiti e
alle finalità non commerciali degli istituti.
Il comma 5 dell'articolo 7 prevede tra l'altro la possibilità di
istituire, nell'ambito delle reti di scuole, laboratori
finalizzati alla ricerca, alla documentazione e alla formazione
dei personale scolastico. Anche in questo caso di tratta di
esperienze già collaudate con le cosiddette scuole
"polo" che altro non costituiscono se non il punto di
emersione di reti informali, ma di fatto già operanti sul
territorio.
Il tema centrale del regolamento è
sviluppato nel capo III, che reca la disciplina della definizione
dei curricoli.
L'articolo 21 della legge 59/97 al comma 9 ha introdotto la
grande novità di riservare al livello centrale solo la
determinazione delle discipline ed attività fondamentali di
ciascun tipo o indirizzo di studi, con il relativo orario, e la
determinazione dell'orario annuale complessivo di ciascun
curricolo. La conseguenza ovvia di tale prescrizione è che gli
spazi orari previsti da ciascun curricolo non destinati a materie
fondamentali possono essere occupati da insegnamenti aggiuntivi,
facoltativi o opzionali scelti dalle singole scuole.
Trova così completamente, nel nuovo ordinamento degli studi, la
premessa già posta dalla legge sul nuovo esame di Stato,
conclusivo del ciclo secondario superiore, che affida alle
Commissioni di esame, sulla base di un documento nel quale il
consiglio di classe attesta l'attività didattica svolta
nell'anno, l'elaborazione della terza prova scritta
multidisciplinare.
La nuova impostazione consente di coniugare appieno le esigenze
di omogeneità nazionale dei livelli di istruzione con le
esigenze locali, legate a una tale quantità di fattori da non
poter essere tutte valutate dal centro. Ci si riferisce alle
particolari vocazioni culturali, artistiche, artigianali,
produttive e turistiche delle diverse zone dei paese, ma anche
alle condizioni obiettive dei diversi territori montani e
marittimi, all'esistenza di problemi di sottosviluppo, di
criminalità endemica, di sovraffollamento urbano, di
immigrazione, di mancanza di servizi ricreativi. Solo le singole
istituzioni scolastiche sono in grado di valutare le condizioni
reali di vita dei propri alunni e di leggerne i bisogni. Rispetto
a questi esse non possono restare indifferenti, ma devono farsene
carico con la programmazione di specifici interventi educativi e
con l'adozione di scelte curricolari coerenti.
L'articolo 8 traccia a grandi linee la
suddivisione delle competenze materia di costruzione dei
curricoli affidando all'Amministrazione centrale la definizione,
per ogni tipo e indirizzo di studi, degli obiettivi generali e
specifici, degli orari annuali complessivi dei curricoli, delle
discipline e delle attività che costituiscono la quota
nazionale, dei limiti interni di flessibilità tra le discipline
stesse, degli standard di qualità dei servizio.
Spetterà alle istituzioni scolastiche, una volta esercitate
tutte le scelte consentite rispetto alla quota nazionale dei
curricoli (ad esempio la scelta tra diverse lingue nei licei
linguistici), definire la quota residua, fino a completamento
dell'orario obbligatorio annuale.
A titolo meramente esemplificativo si prenda un liceo classico,
per il quale a livello nazionale sia stabilito un orario
obbligatorio annuale complessivo che, ripartito settimanalmente
comporti un curricolo obbligatorio di 30 ore. Di queste, una
parte sarà costituita dalla quota di discipline e attività
stabilite come obbligatorie a livello nazionale (le discipline e
attività fondamentali di cui all'articolo 21) e una parte dalla
quota di discipline e attività scelte dalle istituzioni
scolastiche (le discipline aggiuntive e opzionali di cui
all'articolo 21). Nel testo non si riprendono le distinzioni
lessicali (fondamentali, aggiuntive, opzionali, facoltative)
elencate nell'articolo 21 perché dalla consultazione fatta con
le scuole si è verificato che l'eccessiva ricchezza di
particolari rendeva il testo di difficile comprensione e
suscitava non poche ansie. D'altra parte, tali distinzioni
esistono di fatto, onde se tra le discipline stabilite a livello
nazionale sarà data possibilità di scelta (riprendendo
l'esempio delle lingue: tre lingue su sei in ogni liceo
linguistico), ovviamente tali discipline saranno fondamentali, ma
al tempo stesso opzionali. Altrettanto si deve dire per le
discipline scelte dalle istituzioni scolastiche, che potranno
anche diversificarsi da un corso (sezione) all'altro o essere
offerte agli studenti come opzionali (o l'una o l'altra). Le
materie facoltative, ovvero quelle che le istituzioni scolastiche
potranno offrire in aggiunta al curricolo obbligatorio,
nell'ambito delle possibilità di ampliamento dell'offerta
formativa che ciascuna avrà in relazione al proprio budget e
alle disponibilità di personale qualificato sono disciplinate
all'articolo 9, comma 2.
Una sperimentazione di questo modello, in corso in oltre 150
scuole superiori, sta dando ottimi risultati e sta dimostrando
che le istituzioni scolastiche tendono a scegliere materie che
completano il curricolo nazionale approfondendolo e
arricchendolo.
Si deve anche sottolineare che l'articolo 8 al comma 5 prevede la
possibilità che la singola istituzione scolastica definisca il
proprio curricolo attraverso un'integrazione tra sistemi
formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli enti locali
negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 dei decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e consente di personalizzare il
curricolo in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali. Ciò permette di definire l'annoso problema del
riconoscimento degli anni di studio all'estero nell'ambito di
progetti europei o internazionali, fino ad oggi accettato dalle
scuole con molte difficoltà anche in relazione alla rigidità
dell'attuale impianto curricolare.
L'articolo 9 tratta dell'ampliamento dell'offerta formativa e in particolare dell'educazione permanente (adulti), stabilendo taluni principi che consentiranno di reimmettere nel circuito dell'istruzione molte persone che ne sono prematuramente uscite. Si tratta di disposizioni molto attese anche in relazione alle esigenze di riqualificazione e riconversione provenienti dal mondo dei lavoro.
L'articolo 10 riguarda il problema
della valutazione dei livelli di apprendimento, già affrontato
negli altri paesi europei con l'istituzione di apposite agenzie
più o meno autonome rispetto all'amministrazione
dell'istruzione. La via prescelta è per ora quella di affidare
al Centro Europeo dell'Educazione, con sede in Frascati, il
compito di elaborare i metodi per la realizzazione di rilevazioni
periodiche al fine di verificare lo stato complessivo del
sistema. Si tratta di un primo passo verso l'istituzione di una
Agenzia nazionale per la valutazione del servizio di istruzione,
autonoma rispetto all'Amministrazione centrale e dotata di alte
professionalità scientifiche, attraverso la quale sia possibile
verificare la rispondenza dell'intero sistema agli obiettivi
prefissati ed apportare i necessari interventi correttivi.
Il comma 4 dell'articolo 10 prevede l'adozione per tutti i gradi
di scuola, di nuovi modelli di certificazione conformi a quelli
richiesti dalle più recenti direttive europee. In proposito si
ricorda peraltro che fin dal presente anno scolastico dovranno
essere adottati nuovi modelli di certificazione per il diploma
finale della scuola secondaria superiore, in attuazione della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, che ne ha riformato l'esame
conclusivo.
L'articolo 11 disciplina le iniziative
finalizzate all'innovazione, attribuendo al Ministero della
pubblica istruzione la facoltà di promuovere o riconoscere
iniziative volte ad esplorare possibili innovazioni degli
ordinamenti degli studi. In proposito si deve evidenziare che coi
presente regolamento si chiude definitivamente l'epoca della
sperimentazione cosi come era disciplinata dal Dpr 31 maggio
1974, n. 419, le cui disposizioni sono state trasfuse negli
articoli 276 e seguenti dei testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione
metodologica e didattica (articolo 277) viene infatti
completamente assorbita dall'autonomia didattica, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, all'interno della quale la ricerca
dell'innovazione diventa profilo irrinunciabile e strettamente
connesso con l'agire quotidiano. La sperimentazione ordinamentale
(articolo 278), a fronte del potere delle scuole di determinare
liberamente una parte del curricolo, perde poi molto dei suo
rilievo.
Residua peraltro ancora una necessità di verifica sul campo di
innovazioni che coinvolgano il complessivo assetto curricolare
definito dal centro. Per queste si è ritenuto di dovere
prevedere la possibilità da parte del centro di promuovere o
riconoscere iniziative tese all'innovazione, prevedendo che
possano essere elaborate e attuate anche nel quadro di intese
generali e patti territoriali. In tal modo si apre la via anche a
proposte provenienti, oltre che dal mondo della scuola, da quello
delle Regioni e degli enti locali.
Il Capo IV contiene alcune disposizioni transitorie.
L'art. 12 garantisce, fino alla definitiva applicazione della nuova normativa, la prosecuzione della sperimentazione nazionale attualmente in atto ed autorizza le scuole a realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi entro il 15% del relativo monte orario annuale. Esso inoltre introduce alcune garanzie per la salvaguardia dell'orario settimanale nella scuola elementare.
L'articolo 13 autorizza le scuole, a partire dagli attuali programmi, a riorganizzare i percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze. Il che vuol dire, sostanzialmente, consentire alle scuole un'applicazione più flessibile degli attuali programmi in funzione della identificazione degli obiettivi di apprendimento sottesi ai programmi stessi.
Il Titolo II tratta delle funzioni amministrative e della gestione dei servizio di istruzione.
L'articolo 14 elenca le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, rinviando, per quanto attiene all'amministrazione e gestione del bilancio e dei beni, all'apposito regolamento di contabilità che dovrà essere adottato a norma dell'articolo 21, commi 1 e 14, della legge n. 59/97.
L'articolo 15 elenca le competenze che, per la loro natura, non possono essere attribuite alle singole scuole e che restano di competenza dell'amministrazione.
L'articolo 16, che è stato inserito in seguito a richieste pressanti provenienti dalla consultazione, riassume le competenze basilari di tutti i protagonisti della vita della scuola.
Il Titolo III contiene solo un articolo relativo alle abrogazioni, la cui ricognizione è affidata dall'articolo 21 della legge n. 59/97, ai regolamenti attuativi. L'elenco non è esaustivo, per le ragioni meglio esplicitate al n. 4
4) Impatto normativo conseguente alla nuova regolamentazione
Il regolamento in oggetto, in quanto
adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400,' determina, con la sua entrata in vigore,
l'abrogazione delle norme di legge vigenti che siano in contrasto
con le sue prescrizioni.
Trattandosi di un regolamento che coinvolge tutto l'assetto
dell'organizzazione e della didattica, l'impatto normativo è
molto penetrante e il regolamento travolge numerose disposizioni
di legge.
Risultano abrogate tutte le disposizioni in vigore che limitano
l'autonomia organizzativa, quelle che impongono lo studio di
determinate discipline (es: programmi della scuola media), quelle
che disegnano modelli organizzativi rigidi (es: moduli nella
scuola elementare).
Non si è ritenuto, invece di abrogare nessuna delle disposizioni
relative ai poteri e ai compiti degli organi collegiali interni
della scuola, sia perché il regolamento in oggetto, a termini
dell'articolo 21, non appare la sede più idonea, sia in
considerazione dell'avanzato iter della riforma di tali organi,
attualmente all'esame della VII Commissione della Camera dei
Deputati, che dovrebbe presumibilmente essere approvata in prima
lettura entro la fine del corrente anno e in via definitiva molto
prima della data dell'inizio di efficacia del presente
regolamento.
E' peraltro impossibile riuscire ad elencare compiutamente tutte
le disposizioni abrogate, perché in realtà non è stata mai
realizzata la ricognizione delle norme ancora vigenti tra tutte
quelle contenute nelle oltre mille leggi che nel tempo sono
intervenute nel settore dell'istruzione.
Il Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 all'articolo 676 stabilisce testualmente: "Le
disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella
formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano
ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie o incompatibili
con il testo unico stesso, che sono abrogate".
Potrebbero pertanto essere
sopravvissute disposizioni di legge in contrasto con le norme
generali di cui all'articolo 21 della legge n. 59/97; è però
impossibile individuarle se non si compie un'approfondita
ricognizione di tutta la legislazione sull'istruzione, a partire
dalla fine dei secolo scorso. impresa che richiederebbe un lavoro
di almeno due anni.
Nello schema si è pertanto scelto di indicare solo le
disposizioni del testo unico sicuramente abrogate dalla nuova
normativa in quanto contrastanti con i principi innovatori da
essa introdotti, lasciando all'interprete, attraverso una formula
generale, la soluzione degli altri casi.
Non essendo la delega regolamentare soggetta a termini perentori,
nel caso in cui in avvenire si dovessero riscontrare precisi casi
di incompatibilità di norme preesistenti, la stessa delega
potrebbe essere utilizzata per introdurre nel regolamento le
ulteriori abrogazioni discendenti dall'articolo 21, comma 13. Se
tale ipotesi fosse ritenuta percorribile l'ultima disposizione
potrebbe essere riformulata in tal senso. Sulla questione, stante
la sua delicatezza, è importante acquisire le indicazioni del
Consiglio di Stato.
In proposito si ricorda anche che l'articolo 21 della legge 59/97
al comma 13 contiene una delega al Governo ad aggiornare e
coordinare, entro un anno dalla entrata in vigore dei regolamenti
attuativi, le norme del testo unico, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche. Si potrebbe ipotizzare,
pertanto, di provvedere alla ricognizione delle ulteriori
abrogazioni in quella sede, mediante modifica dei succitato
articolo 676.
Il regolamento incide anche sulla normativa secondaria facendo
automaticamente venire meno tutte le ordinanze, istruzioni e
circolari che nel tempo hanno dato attuazione alle norme
abrogate.
Infine occorre ricordare che il regolamento, dettando nuove
regole per l'organizzazione della didattica, ha dei riflessi
sull'organizzazione dei lavoro ed impone una contraffazione
collettiva che renda possibile la realizzazione dei nuovi
istituti.
5) Effetti finanziari
Si può affermare che la riforma in se stessa non introduce nuovi elementi di spesa, ma riorganizza l'uso delle risorse esistenti, razionalizzandolo e finalizzandolo.
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO 1
Le Istituzioni
scolastiche nel quadro dell'autonomia
CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO
Art. 1
(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)
1. Le istituzioni scolastiche sono autonomie funzionali alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono tra loro e con le comunità locali, promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali dei sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia dei processo di insegnamento e di apprendimento.
Art.2
(Oggetto)
Il presente regolamento detta la
disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
individua le funzioni ad esse riferite e provvede alla
ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
"2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata
applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle
istituzioni scolastiche alle quali è riconosciuta autonomia ed
è attribuita personalità giuridica a norma dell'articolo 21,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, a decorrere dalla data
di completamento dell'adozione dei relativi provvedimenti a norma
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n. 233.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente
riconosciute adeguano il loro ordinamento alle disposizioni del
presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli,
all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate
all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di
cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse
articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi
di studio e le esperienze formative nella scuola dell'infanzia.
La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali
contesti.
CAPO II
L'AUTONOMIA DIDATTICA E
ORGANIZZATIVA,
DI RICERCA9 SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
Art. 3
(Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica
predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
del territorio. Esso riconosce le diverse opzioni metodologiche e
valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal
consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e
dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche
di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori,
degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o
di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 3 il dirigente scolastico attiva i
necessari rapporti con le diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e
consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
Art. 4
(Autonomia didattica)
1. Le istituzioni scolastiche, nel
rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema,
a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in
percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad
apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni,
riconoscendo e valorizzando le diversità attraverso la
promozione delle potenzialità di ciascuno e l'adozione di tutte
le iniziative utili al raggiungimento dei successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni
scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento
degli alunni. A tal fíne le istituzioni scolastiche possono
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune
e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale o di ciclo di
ciascuna disciplina attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con
l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione,
nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli
spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel
rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni
nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni
in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla
stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in ambiti e aree disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere
programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli
alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività
nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese
e accordi internazionale.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche assicurano inoltre la realizzazione di iniziative di
recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico
e professionale. Individuano inoltre le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale
ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati
conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi
prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e
degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono
coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo
3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero
dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni,
sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo
agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e
tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra
diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione
tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra
scuola e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri
per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle
attività realizzate nell'ambito dell'apprendimento dell'offerta
formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente
accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi
formativi e la relativa certificazione è concertato a norma
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo
restando d valore legale dei titoli di studio previsti
dall'attuale ordinamento.
Art. 5
(Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni scolastiche
adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni
modalità organizzativa che sia espressione di libertà
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici
di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione ed
il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle
istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal
Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in
materia di determinazione del calendario scolastico esercitate
dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle
singole discipline e attività sono organizzati in modo
flessibile, anche sulla base di una programmazione
plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in
non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore
annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole
discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei
docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni
in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte
metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta
formativa.
Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del
personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione
nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno
della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema
scolastico e fra i diversi sistemi formativi.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche
strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista
dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative
finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo
11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche
attivano collegamenti reciproci, nonché con d Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e
ad altri soggetti pubblici e privati.
Art. 7
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono
collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di
finalità condivise. Agli accordi di rete possono partecipare le
istituzioni scolastiche dotate di riconoscimento legale, con
esclusione di quanto previsto al comma 3.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando
l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi,
di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità
istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o
di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole
interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che
liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano
alla rete. I docenti che accettano di essere impegnati in
progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per
la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità
stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo di cui al comma 1, che individua la durata,
le competenze e i poteri dell'organo responsabile della gestione
delle risorse e del raggiungimento delle finalità del
progetto, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a
disposizione della rete dalle singole istituzioni, è depositato
presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono
prenderne visione ed estrarne copia.
5. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti
laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) a ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure da definire a livello
nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete
telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio dei personale scolastico.
6. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionari
di istituto possono essere definiti in modo da consentire
l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze
e competenze di compiti organizzativi e di raccordo
interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma
5.
7. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono
stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero
con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul
territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione
di specifici obiettivi.
8. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le
istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad
accordi e convenzioni per il coordinamento. di attività di
comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più
scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato
sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le
segreterie delle scuole. dove gli interessati possono prenderne
visione ed estrarne copia.
9. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a
consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere
formativo coerenti coi Piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
CAPO III
IL CURRICOLO N ELL'AUTONOMU
Art. 8
(Definizione dei curricoli)
1. Il Ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a
norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali dei processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la
quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale e
di ciclo;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli
comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare
compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale
dei curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità dei servizio;
g) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi
finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a
distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione,
fondazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni-città ed autonomie locali.
3. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta
formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo
da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a
livello nazionale con la quota loro riservata che
comprende le discipline e le attività da esse liberamente
scelte. Nella determinazione dei curricolo le istituzioni
scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal
comma 1, lettera e).
4. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e
quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario
del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo
culturale e territoriale.
5. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse
esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della
necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di
orientamento, delle attese espresse dalle famiglie, dalle
comunità locali, dai contesti sociali, culturali ed economici
del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere
offerte possibilità di opzione.
6. Il curricolo della singola istituzione scolastica può essere
definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi
sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli
ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 e può essere personalizzato in
relazione ad azioni,. progetti o accordi internazionali.
7. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di
scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli
studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione dei
corso di studi prescelto.
Art. 9
(Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate,
realizzano ampliamenti dell'offerta formativa, consistenti in
ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei
propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere
arricchiti con discipline e attività facoltative, che le
istituzioni scolastiche programmano anche sulla base di accordi
con le Regioni e gli Enti locali, per la realizzazione di
percorsi formativi integrati.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a
convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o
locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi,
sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso
a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi
personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione
finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati
anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate
esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano
tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi
didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono
essere promosse specifiche iniziative di informazione e
formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art. 10
(Verifiche e modelli di certificazione)
1. Per la verifica dei raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità dei
servizio il Ministero fissa metodi e scadenze per rilevazioni
periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo
autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo
dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere
le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi
attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di
perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche
avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano
le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti
formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline
e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento
dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e
debitamente certificate.
Art. 11
(Iniziative finalizzate all'innovazione)
1. Il Ministro della pubblica
istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità
dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o
più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali,
promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti
disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in
ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare
possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi,
l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e
orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative
innovativi delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli
ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo
8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono
indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono
essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei
quali possono essere definiti nuovi curricoli o modificati quelli
esistenti.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e
attuate anche nel quadro di accordi adottati, a norma
dell'articolo 21, comma 203 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli
alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo
criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della
pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative
stesse.
CAPO IV
LA DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12
(Sperimentazione dell'autonomia)
1. Fino alla data di cui all'articolo
2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai
sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui
contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati
dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni
fra le discipline e le attività previste dagli attuali
programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e
attività è possibile entro il quindici per cento del relativo
monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta
salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5
e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti
dal comma 1 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le
disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e
all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.
297.
Art. 13
(Ricerca metodologica)
1. Fino alla definizione dei curricoli
di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli
studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni
scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi
specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i
propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi
formativi e competenze.
2.Il Ministero della pubblica istruzione favorisce la raccolta
e lo scambio di tali ricerche ed esperienze.
TITOLO II
Funzioni
amministrative e gestione dei servizio di istruzione
CAPO I
ATTRIBUZIONE9 RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dalla data di
completamento del dimensionamento e di attribuzione della
personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, alle istituzioni scolastiche
sono attribuite le funzioni già di competenza
dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera
scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e
alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato
giuridico ed economico del personale non riservate, in base
all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni,
all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle
funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15
e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il
sistema informativo dellAmministrazione della pubblica
istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal
presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti
gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e
disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni,
le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la
valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e
all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a
progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di
scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del
regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni
scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del
bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di
stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo
40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni
scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal
regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle
norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Tale
regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità
negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento
dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure
per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi
amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto
istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad
esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio.
Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le
scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche
concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla
specifica formazione culturale e professionale dei relativo
personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente
regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in
materia di articolazione territoriale della scuola. Tali
competenze sono esercitate a norma dell'articolo 41, comma 2, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni
concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere
del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il
regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della
sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi
gli articoli 28 e 29 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. Tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche
sono definitivi, fatte salve le specifiche disposizioni in
materia di disciplina del personale e degli studenti. Chiunque
abbia interesse può propone reclamo allorgano che ha
adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel
termine di trenta giorni.
Art. 15
(Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle
istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di
personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale
più ampio di quello di competenza della singola istituzione,
ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela
della libertà di insegnamento:
a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti
territoriali più vasti di quelli della singola istituzione
scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione
del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia
previsto un contingente nazionale;
e) autorizzazioni per comandi e collocamenti fuori ruolo;
f) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto
previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti
disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario.
Art. 16
(Coordinamento delle competenze)
1. Gli organi collegiali della scuola
garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze
e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della
progettazione e della attuazione dei processo di insegnamento e
di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione
dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione
affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti
partecipano al processo di attuazione e sviluppo
dellautonomia assumendo le rispettive
responsabilità.
TITOLO III
Disposizioni finali
CAPO I
ABROGAZIONI
Art. 17
(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)
1. Ai sensi dell'articolo 2 1, comma
13 della legge 1 5 marzo 1997, n. 59 sono abrogate le seguenti
disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 ed ogni altra disposizione incompatibile con
quelle del medesimo articolo 21 e del presente regolamento, o
comunque con l'esercizio dell'autonomia da parte delle
istituzioni scolastiche:
articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26, commi 1, 3 e 4;
articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19
e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3,4 5, 6 e 9; articolo 29, commi
2, 3, 4, 5; articolo 104, commi 2, 3, 4 e 5; articoli 105 e 106;
articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e
3; articolo 123; articoli 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2,
5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2 e 6; articolo 143, comma 2;
articoli 144, 165, 166, 167, 168; articolo 176, commi 2 e 3;
articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente
alle parole "e ad otto decimi in condotta"; articoli
193 bis e 193 ter ; articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo
603.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
| 12/10/1998 webmaster@euganeo.it |
il collegio senatoriale
di Tino Bedin |