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Anche
senza la Commissione Bicamerale
Come
si cambia la Costituzione
secondo... la Costituzione italiana
Si puo utilizzare larticolo 138. Sono già stata apportate modifiche al primo testo approvato dai Costituenti
Le Costituzioni dei paesi a democrazia matura normalmente contengono norme che prescrivono con quale procedura esse possono essere modificate (revisione costituzionale).
La revisione costituzionale: un procedimento "rafforzato"
Il procedimento di revisione costituzionale è pressoché ovunque un procedimento "rafforzato" che si distingue dal normale procedimento legislativo. Si tratta specie in presenza di una Corte costituzionale giudice delle leggi di una caratteristica essenziale di una "Costituzione rigida", che non può essere modificata da leggi ordinarie. Normalmente il rafforzamento consiste:
nellintervento a pari titolo della seconda camera nei sistemi a bicameralismo imperfetto (dove la camera bassa prevale nel procedimento legislativo ordinario);
nel raddoppiare le fasi di lettura del progetto e/o nel prevedere maggioranze speciali;
nella consultazione popolare finale (obbligatoria o eventuale).
Alcune Costituzioni come quella tedesca non prevedono referendum. In altre (Belgio, Paesi Bassi e, in taluni casi, Spagna), la doppia lettura e la consultazione popolare si combinano in modo particolare: tra la prima e la seconda lettura si prevede lo scioglimento obbligatorio delle Camere in modo che il Parlamento che approva la seconda lettura sia diverso dal Parlamento che ha approvato la prima.
Larticolo 138 della Costituzione
Il procedimento di revisione
costituzionale in Italia è disciplinato dallarticolo 138
della Costituzione e dai regolamenti parlamentari e consta di due
fasi, più una terza eventuale.
In una prima fase si svolge un procedimento del tutto
simile a quello previsto per una legge ordinaria, con una navette
fra Camera e Senato fino allapprovazione da parte delle due
Camere di uno stesso testo.
Nella seconda fase il procedimento prosegue con maggiori
vincoli: deve passare un intervallo di almeno tre mesi ed è
necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti. In questa fase i regolamenti parlamentari prevedono
solo una votazione complessiva, non essendo più possibili
emendamenti. Se la maggioranza che approva è dei due terzi dei
componenti, il procedimento si conclude e il testo approvato
diviene legge costituzionale.
La terza fase che consiste in un referendum
sul testo è eventuale e si può aprire se si verificano
congiuntamente le seguenti due condizioni:
la maggioranza non raggiunge i due terzi;
cè una richiesta entro tre mesi di :
Ø un quinto dei membri di una camera
Ø 500.000 elettori
Ø 5 consigli regionali.
Il testo diviene legge costituzionale se il relativo referendum ottiene la maggioranza dei voti validi. Non è necessario come nel referendum abrogativo che partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto.
I limiti alla revisione costituzionale
Le costituzioni pongono divieti
espliciti alla revisione costituzionale: è il caso
dellart. 139 della Costituzione italiana, che vieta di
rivedere la forma repubblicana, ma anche altre Costituzioni
portano divieti espliciti di vario tipo. La Costituzione tedesca,
ad esempio, ha più di un limite (tra cui larticolazione in
Laender, la sovranità popolare, il diritto di resistenza, i
diritti inviolabili della persona: cfr. art. 79 L. F.)
In dottrina è opinione piuttosto diffusa seppur non
unanime - che il ricorso alla procedura costituzionale non renda
costituzionalmente legittima ogni modifica alla Costituzione. In
altre parole vi sarebbero delle parti della Costituzione
immodificabili. Il fondamento di tale convinzione risiede nella
differenza che esisterebbe tra "potere costituente"
e "potere (di revisione) costituito", dove il
primo è la fonte originale e il secondo è quanto deriva dalla
fonte che non può proprio perché derivata
snaturare la sua stessa origine. Un rapporto del genere si
instaurerebbe tra Costituzione e legge costituzionale, dove lo
strumento di cui la stessa Costituzione prevede lutilizzo
per adattare sé stessa nel tempo non potrebbe essere usato per
sostituirla con qualcosa di radicalmente diverso. Inoltre
secondo alcuni - il potere costituito non potrebbe dar vita ad
nuovo potere costituente, senza esserne travolto. Non tutti fanno
propri questi principi: si ritiene infatti in Francia che il
potere costituente non venga meno per effetto della Costituzione
esistente, che ne sarebbe solo espressione.
Se lesistenza di una parte immodificabile con le procedure
di revisione è per lo più riconosciuta, è invece piuttosto
controverso cosa sia immodificabile ( a parte
lespresso limite dellart. 139 sulla forma
repubblicana). In passato larea ritenuta preclusa al potere
costituito ha oscillato ampiamente, da un massimo che ricomprende
anche principi facenti capo alla forma di governo, ad un minimo
che copre i diritti inviolabili. Alcuni dati istituzionali si
sono tuttavia aggiunti negli anni recenti.
In primo luogo la Corte Costituzionale, nellaffermare il
proprio potere di sindacare anche una legge costituzionale ha
chiaramente detto che vi sono principi appartenenti
all"essenza dei valori supremi" della
Costituzione (sentenza n.1146 del 1988) - che non sono
modificabili neppure con legge costituzionale approvata
conformemente allart. 138.
In secondo luogo le leggi costituzionali n. 1/93 e n. 1/97 hanno
reso modificabile, con la procedura basata su una speciale
Commissione per le riforme, solo la seconda parte della
Costituzione, non la prima né i principi fondamentali. Seppure
ciò - ovviamente - non sta a significare che la prima parte
rientri tutta nellarea della non modificabilità, la
seconda parte risulta non di meno in gran parte modificabile.
La revisione della revisione
La procedura di revisione costituzionale deve comunque essere utilizzata anche per apportare modifiche alla stessa procedura di revisione costituzionale. Così se si vuole addivenire allistituzione di organi speciali come commissioni (come si è verificato) o di assemblee con poteri costituenti (come è stato proposto) va utilizzata la procedura prevista dallart. 138.
Tempi, oggetti e procedure
Nellesperienza repubblicana
non si è mai avuto un referendum su leggi costituzionali, anche
se vi sono stati casi di approvazione a maggioranza inferiore dei
due terzi.
Venticinque sono le leggi costituzionali approvate fino ad oggi,
più la Costituzione stessa. Cinque sono state approvate dalla
Costituente, venti sono state approvate dalle Camere
repubblicane. Di queste ultime:
sei hanno modificato statuti speciali
otto hanno modificato dieci articoli della Costituzione (artt. 56, 57 - due volte -, 60, 68, 79, 88, 96, 131, 134, 135) e due disposizioni transitorie (VII, XI)
due hanno istituito speciali commissioni costituzionali.
quattro su argomenti diversi non hanno modificato espressamente il testo Costituzionale (Corte costituzionale, genocidio, referendum sullEuropa, seggi senatoriali al comune di Trieste).
Le prime leggi costituzionali - 9 febbraio 1948, n. 1 (sui giudizi di legittimità' costituzionale e sulla corte costituzionale), 26 febbraio 1948, n. 2 (statuto della regione Siciliana), 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto della regione Val dAosta), 26 febbraio 1948, n. 5 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) furono approvate dallAssemblea Costituente, prima delle elezioni del primo Parlamento repubblicano (18 aprile 1948).
La prima legge costituzionale
approvata dalle Camere è stata la n. 1 del 11 marzo 1953, sulla
Corte costituzionale. In quella occasione dallinizio della
discussione (22 novembre 1950) alla deliberazione conclusiva (5
marzo 1953), passarono circa due anni e mezzo.
La procedura seguita fu quella di effettuare prima due letture
alla Camera (16 marzo 51 e 2 luglio 52) e poi
successivamente due letture al Senato (2 ottobre 52
e 5 marzo 53). Di fatto, vi fu un intervallo superiore a
tre mesi fra tutte e quattro le approvazioni.
Successivamente fu approvata la legge costituzionale 18 marzo
1958, n. 1, con cui fu spostato al 1963 il termine
transitoriamente previsto (XI Disp.) per creare nuove Regioni con
procedura semplificata. Da allora la strada seguita fu diversa:
prima si effettuò una doppia lettura come quella delle leggi
ordinarie (prima in un ramo poi nellaltro), poi la doppia
lettura fu ripetuta (ancora prima in un ramo poi
nellaltro). Dallinizio della discussione (25 luglio
1957) alla seconda deliberazione finale (5 marzo 1958) passarono
poco meno di otto mesi. In questo caso lintervallo fu
superiore a tre mesi solo tra le due approvazioni di uno stesso
ramo (ad esempio, tra la prima approvazione del Senato, il 25
luglio 1957 e la prima approvazione alla Camera, il 3 ottobre
1957, passarono meno di tre mesi).
I tempi parlamentari dalla prima discussione
allapprovazione finale per approvare una legge
costituzionale in passato sono stati assai variabili. Si va da un
minimo di alcuni mesi (cinque, per la legge n. 3 del 1963 che
istituì il Molise, ma da sei ad otto in più di un caso che non
presentava particolare conflittualità) a più di quattro anni
(per lo Statuto del Friuli, n.1 del 1963). Le leggi più
impegnative hanno richiesto da uno a due anni circa in una
legislatura ma, in alcuni casi, si trattava di iniziative in
esame da più di una legislatura.
Le 20 leggi costituzionali delle Repubblica
Oltre alle due leggi costituzionali sopra ricordate sono state approvate altre diciotto legge costituzionali (a parte va collocato il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, T.U. dello statuto per il Trentino Alto-adige):
9 marzo 1961, n. 1, con cui sono stati assegnati tre seggi senatoriali al comune di Trieste ed altri comuni.
31 gennaio 1963, n. 1, con cui è stato approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
9 febbraio 1963, n. 2 , con cui sono stati approvati i nuovi articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
27 dicembre 1963, n. 3, con cui è stato istituita il Molise e sono stati di conseguenza modificati gli articoli 131 e 57 della Costituzione
21 giugno 1967, n. 1, concernente lestradizione per i delitti di genocidio.
22 novembre 1967, n. 2, sulla Corte costituzionale, con modifica dell'articolo 135 della Costituzione
10 novembre 1971, n. 1, di modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
23 febbraio 1972, n. 1, con cui è stata modificata la durata dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali
delle regioni a statuto speciale.
9 maggio 1986, n. 1, di modifica dellarticolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna
16 gennaio 1989, n. 1 in materia di reati ministeriali, con le conseguenti modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione.
3 aprile 1989, n. 2 che ha indetto un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo eletto nel 1989.
12 aprile 1989, n. 3, con cui sono state apportate modifiche alla durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale.
4 novembre 1991, n. 1 che ha consentito lo scioglimento delle camere alla scadenza naturale anche nel corso del semestre bianco (articolo 88, secondo comma, della Costituzione);
6 marzo 1992, n. 1, che ha riformato la procedura per la concessione di amnistia ed indulto, (articolo 79 Costituzione );
6 agosto 1993, n. 1, che ha istituito la Commissione per le Riforme istituzionali nota come Commissione De Mita/Iotti;
23 settembre 1993, n. 2 che ha modificato gli statuti di alcune regioni ad autonomia differenziata ;
29 ottobre 1993, n. 3 che ha modificato il regime delle immunità parlamentari (articolo 68 della Costituzione)
24 gennaio 1997, n. 1 che ha istituito lattuale Commissione parlamentare per le Riforme costituzionali.
Bicamerale e procedimento di revisione costituzionale
La stampa del 10 giugno scorso ha dato ampio risalto alla
notizia del "fermo" dei lavori della Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali. Da un punto di vista
formale la Commissione continua ad esistere, perché la legge che
la ha istituita prevede che essa venga a cessare solo se è
approvata la riforma costituzionale per cui è stata istituita o
in caso di scioglimento anticipato, a parte leventuale
abrogazione, con legge ex art. 138, della legge istitutiva.
Lesistenza della Commissione, tuttavia, non è stata
ritenuta di ostacolo allordinario percorso di revisione
costituzionale, posto che i disegni di legge assegnati alla
Commissione stessa sono quelli relativi alla parte seconda della
Costituzione e presentati alla data di entrata in vigore della
legge istitutiva (art.1.5 della legge). Altri disegni di legge
costituzionale sono stati e saranno avviati lungo
lordinario procedimento dellart. 138 presso le
normali Commissioni permanenti, senza ovviamente, il limite per
materia riferito alla seconda parte della Costituzione, valido
per la sola Commissione bicamerale.
Giugno 1998
| 16/08/1998 webmaster@euganeo.it |
il collegio senatoriale
di Tino Bedin |