i-ab10

Una scheda del Servizio del Bilancio del Senato
I contenuti e i costi
della nuova legge sul Termalismo
Alcune questioni riguardanti il patrimonio e i medici

Il testo, che il Senato esamina in seconda lettura, deriva dall'unificazione di vari disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati presso la Camera dei deputati; nel corso della prima lettura, in seguito ad apposita richiesta della Commissione bilancio (in data 23 settembre 1999), è stata presentata una relazione tecnica (del 9 dicembre 1999) predisposta dal Ministero della sanità e vistata dal Ministero del tesoro. Successivamente, è stata consegnata (in data 10 gennaio 2000) una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, che esprimeva la necessità di modificare alcune norme - in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti - prima di proseguire la discussione del provvedimento.
Tali indicazioni risultano recepite dal testo in esame, per cui possono considerarsi, nel complesso, superate le perplessità avanzate durante la discussione presso la Camera sotto il profilo delle conseguenze finanziarie. Si ricorda che è stato soppresso l'articolo che reintroduceva la possibilità per i lavoratori dipendenti di usufruire delle cure termali al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, possibilità già eliminata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 72 del 1994; tale articolo era stato comunque modificato nel senso di riferirlo ai soli dipendenti privati, a seguito di una condizione in tal senso posta dalla Commissione bilancio della Camera. Nel testo all'esame del Senato permangono peraltro alcuni aspetti suscettibili di approfondimento, come esplicitato di seguito.

Articolo 1, commi 3 e 4
(Qualificazione del patrimonio idrotermale)

La disposizione di cui al comma 3 prevede che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possano promuovere la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. Come evidenzia la citata nota della Ragioneria generale dello Stato, si tratta di una norma con carattere programmatico, che non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto si riferisce ad attività che rientrano nelle competenze ordinarie delle strutture che - sia a livello statale che regionale - gestiscono la materia turistico/termale.
Appare pertanto incongruo il contenuto del comma 4, che fissa per le regioni un termine entro il quale definire strumenti di valorizzazione dei territori termali, prevedendosi in caso di inadempimento l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo. Con l'attuale formulazione, infatti, potrebbe venir meno il valore meramente programmatico dell'articolo, con la possibile insorgenza di oneri finanziari.

Articolo 5
(Regimi termali speciali)

In base alla disposizione il regime termale speciale già in vigore per gli assicurati INPS è esteso agli iscritti ad altri enti preposti alla gestione di forme di assistenza obbligatoria: secondo la citata nota tecnica, la norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che i suddetti enti dovrebbero provvedere alla copertura finanziaria dell'estensione con fondi propri. Inoltre, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica del 9 dicembre, la disposizione va letta anche alla luce dell'art. 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999: esso prevede che, al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale, possono essere costituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti non compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza; le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale, rientrano tra le prestazioni aggiuntive previste per tali fondi integrativi. Si ricorda comunque che a tutt'oggi l'apposito regolamento ministeriale previsto dal comma 8 del citato articolo 9 del decreto legislativo di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale per la disciplina di detti fondi integrativi non è stato emanato.

Articolo 7
(Specializzazione in medicina termale)

La nota della Ragioneria generale, con riguardo a tale articolo, sottolinea che spetta alle Università decidere se istituire o meno le scuole di specializzazione in medicina termale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio. Non sembra in linea con tale impostazione il testo dell'articolo in esame, che, prevedendo la disciplina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sembra presupporre l'obbligatorietà della relativa istituzione.

Articolo 8
(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

In base al comma 2 dell'articolo 8 l'attività prestata dai medici termalisti presso aziende termali senza vincoli di subordinazione non è incompatibile con il rapporto di lavoro o di collaborazione del medico non prescrittore con il Servizio sanitario nazionale o del medico che, nell'ambito del servizio prestato presso le aziende termali, non svolge funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali.
La relazione tecnica governativa afferma in proposito che la deroga prevista dalla norma in relazione all'incompatibilità non incrinerebbe il sistema previsto dalla normativa generale, trattandosi di una deroga limitata, motivata dalla volontà di non disperdere specifiche professionalità di settore, non facilmente sostituibili. Sembrano condivisibili, tuttavia, le osservazioni formulate sull'argomento dal Servizio del Bilancio della Camera in relazione alla circostanza che i medici in questione, non essendo tenuti ad optare tra l'esercizio della libera professione intramuraria e quella della professione extramuraria, non condividerebbero con le Aziende sanitarie locali di appartenenza le entrate derivanti dalla loro attività libero professionale; rispetto ad una situazione in cui anche tali medici fossero tenuti a svolgere la propria attività in regime di intramoenia, si determinerebbero quindi minori entrate a favore delle Aziende sanitarie locali. La norma potrebbe inoltre determinare un aumento dei medici interessati, con corrispondenti risvolti negativi per le ASL dal punto di vista finanziario. La nota tecnica della Ragioneria si limita ad affermare che tali minori entrate sarebbero non certe, ma solo eventuali e comunque di modesta entità, senza provvedere ad una quantificazione delle stesse.
Analoghe considerazioni valgono per il comma 3 del medesimo articolo, che, con riferimento ai medici di medicina generale, rimanda all'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 229 del 1999 per l'individuazione dei criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

Articolo 10
(Talassoterapia)

Viene stabilito che la Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale provveda anche alla definizione dei fondamenti scientifici e degli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
Il testo approvato dalla Camera ha provveduto a specificare che si tratta della medesima commissione istituita con un decreto del Ministero della Sanità nel 1995, aggiornato successivamente nel 1997, e non di una nuova commissione con compiti specifici, come la versione originaria del disegno di legge induceva a pensare. La relazione tecnica del 9 dicembre fornisce il dato sull'entità delle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività della commissione, derivanti dalla corresponsione dei compensi e del trattamento economico di missione e di trasferimento: si tratta di quattro milioni annui, già stanziati in bilancio (capitolo 1542 dell'unità previsionale di base 2.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero della sanità, riferito al funzionamento di consigli, comitati e commissioni). Dalla disposizione non derivano quindi nuovi o maggiori oneri.

Articolo 11
(Qualificazione dei territori termali)

La norma, che la nota tecnica della Ragioneria definisce di carattere programmatico, e di conseguenza non onerosa per la finanza pubblica, prevede che lo Stato e le regioni, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, favoriscano la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.
Non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 13
(Marchio di qualità termale)

Per quanto riguarda la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo, la nota tecnica citata afferma che si tratta di un'attività alla quale l'amministrazione interessata può provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Nel testo in esame tale diffusione risulta di competenza dell'ENIT, nell'ambito dell'attività di promozione del termalismo, da effettuarsi, come specificato nell'articolo 12 (Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali), utilizzando le risorse finanziarie disponibili (si ricorda che nel testo unificato la diffusione del marchio di qualità termale era affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che la modifica è stata introdotta in seguito al parere reso in tal senso dalla Commissione bilancio della Camera).
Non vi sono osservazioni da formulare.

Giugno 2000

Una nota del senatore Tino Bedin sulla legge


22 agosto 2000
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Tino Bedin